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Ordinanza — n. 18441/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney lacking required date certification under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18441/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney submitted by the applicant lacked the mandatory certification of its release date. The Ministry of the Interior did not contest the appeal, but the defect rendered the document invalid under specific procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the asylum request.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; The special power of attorney for cassation appeals in matters governed by Art. 35 bis, para. 13, must explicitly indicate the date subsequent to the notification of the challenged decision, and the defender must certify both this date and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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power of attorney defect cassation appeal inadmissibility asylum procedural requirements defender certification duty retroactive certification invalidity persecuzione determinante per la fuga protezione internazionale procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08
La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo Camera di consiglio del 28.3.2022 a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo Camera di consiglio del 28.3.2022 a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
Ordinanza interlocutoria n. 17970/2021
35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost.
Corte costituzionale n. 13 del 20/01/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33281/19 proposto da: -) Barry Abdoul Salam, elettivamente domiciliato a Milano, v. Alfonso Lamarmora n. 42, presso l'avvocato Stefania Santilli che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - intimato - eki avverso il decreto del Tribunale di Milano 26.9.2019 n. 7582; - resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto dì costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.Camera di consiglio del 28.3.2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost. 20/01/2022 n. 13). Ovviamente il vizio della procura sopra rilevato non è sanato dal deposito, effettuato dalla difesa del ricorrente il 7.3.2022, d'una "attestazione successiva" della data del rilascio della procura, dal momento che l'attestazione di cui si discorre deve essere contestuale al rilascio della procura, né essendo consentito al difensore attestare atti o fatti ora per allora, con effetto retroattivo. , 4.

Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo Camera di consiglio del 28.3.2022 a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 marzo 2022. Il Pr9sidente (Giacomo Tra glino) DEPOSITATO IN CANCELLERIA