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Ordinanza — n. 18424/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lost earnings damage after widow's own income was admitted by her.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court dismissed the widow's appeal against the appellate court's rejection of her claim for lost earnings following her husband's death. The appellate court ruled that because the widow had her own income, there was no proven loss of support from the deceased, a factual assessment not subject to cassation review. The court held that the widow's admission of her income during the technical expert phase constituted a confession, removing any procedural bar to its use in determining the damages.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The appellate court's evaluation of whether a surviving spouse's own income excludes a loss of support is a matter of fact review, not cassation, and a spouse's admission of income during the technical phase constitutes a confession admissible without time limits.

Parole chiave

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lost earnings damage loss of support confession stragiudiziale appellate court review procedural preclusion technical expert opinion spousal maintenance rendita d'invalidità per coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

nte elfJy\r‘ ORDINANZA sul ricorso n. 34969/19 proposto da: -) Rossini Tonina, elettivamente domiciliato a Roma, v. Giovanni Battista De Rossi n. 10, difesa dall'avvocato Roberto Bianchi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via IV Novembre n. 144, difeso dall'avvocato Andreina Amato, Renata Tomba e Vito Zammataro in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; tiv - controricorrente - nonché -) Guerrini Franco; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 16 maggio 2019 n. 310; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 Tonina Rossini convenne dinanzi al Tribunale di Perugia Franco Guerrini e l'Inail, chiedendone la condanna risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del proprio marito. R.G.N. 34969/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 1.1. A fondamento della domanda dedusse che il proprio marito, Angiolo Piandani, perse la vita in conseguenza di un incidente di caccia, allorché venne attinto da un colpo d'arma da fuoco esploso da Franco Guerrini. Quanto alla posizione dell'Inail, dedusse che il responsabile aveva stipulato una assicurazione con la Sportass (Cassa di previdenza degli sportivi) contro i rischi derivanti dall'esercizio della caccia, e che i debiti della Sportass, in seguito allo scioglimento di quest'ultima, erano stati accollati ope legis all'Inail.

2. Per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Perugia accolse la domanda con sentenza 14 giugno 2016 n. 1364. La sentenza venne appellata dall'Inail. L'istituto appellante si dolse, fra le altre censure, della sovrastima del danno patrimoniale.

3. Con sentenza 16 maggio 2019 n. 310 la Corte d'appello di Perugia accolse su questo punto il gravame dell'Inail, e rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. A fondamento della decisione la Corte d'appello osservò che: -) Tonina Rossini, nel corso delle operazioni peritali, aveva riferito al c.t.u. di percepire un reddito da lavoro dipendente; -) tale reddito era superiore a quello percepito dal marito, titolare dell'impresa familiare; -) doveva pertanto escludersi che il defunto provvedesse stabilmente al mantenimento della moglie, e che di conseguenza quest'ultima avesse subito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della morte del coniuge.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Tonina Rossini con ricorso fondato su cinque motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo e col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione e di violazione del giudicato. R.G.N. 34969/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 Deduce che l'Inail in grado di appello aveva lamentato la sovrastima del danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla vittima, ma non l'inesistenza di esso: di conseguenza la Corte d'appello, ritenendo indimostrato il danno in esame, aveva pronunciato ultra petita, e comunque violato il giudicato interno. 1.1.

Il motivo è infondato. L'INAIL impugnò la sentenza di primo grado deducendo che la vittima era economicamente autosufficiente, e che di conseguenza non vi fosse prova che il defunto contribuisse in qualche modo al mantenimento della moglie. Tale impugnazione pertanto era idonea a rimettere in discussione in grado di appello non solo la quantificazione del danno da lucro cessante, ma anche la sua stessa sussistenza. Da un lato, dunque, nessun giudicato internò poté formarsi in merito all'esistenza del danno da lucro cessante; dall'altro lato la Corte d'appello provvide a giudicare sul tema che le era stato sottoposto (esistenza e misura del danno da lucro cessante), sicché non incorse in alcun vizio di ultrapetizione.

2. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di otto diverse norme del codice civile. A prescindere da tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d'appello a fondamento della propria decisione ha invocato alcuni precedenti di legittimità non pertinenti (così il ricorso, pp. 11- 13); che dal rapporto di coniugio il Tribunale avrebbe dovuto desumere la prova della "condivisione dei redditi [dei due coniugi] e della loro destinazione comune al soddisfacimento dei bisogni familiari"; che la circostanza che la vedova avesse un proprio reddito non bastava ad escludere l'esistenza del danno patrimoniale; che "non vi erano ragioni per non presumere" che una parte del reddito della vittima, detratta la quota sibi, fosse destinata dal defunto ai bisogni della famiglia, e dunque anche della moglie. 2.1.

Il motivo è infondato. R.G.N. 34969/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 La Corte d'appello non ha affatto affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire, e cioè che la circostanza che il familiare superstite avesse un reddito escluda di per sé l'esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla morte del marito. La Corte d'appello ha affermato un concetto ben diverso: e cioè che "agli atti non emerge, neppure in via presuntiva, quali fossero le elargizioni economiche di cui la moglie avrebbe fruito in costanza di matrimonio, e che avrebbe perso in conseguenza della morte" del marito.

La Corte d'appello, in sostanza, ha ritenuto che di una stabile contribuzione del marito a pro della moglie non esistesse né una prova diretta, né una prova indiziaria. Giusto o sbagliato che fosse tale giudizio, essa attiene alla valutazione della prova e non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Col quarto motivo la ricorrente deduce un error in procedendo. Allega che la circostanza che Tonina Rossini avesse un proprio reddito fu allegata dall'Inail soltanto cinque anni dopo l'introduzione del giudizio, all'udienza in cui il giudice si riservò di provvedere sull'istanza di ammissione d'una consulenza tecnica di tipo contabile, al fine di stimare proprio il danno patrimoniale. Ne trae la conseguenza che, a causa della tardività dell'eccezione, essa non poteva essere riproposta in grado di appello. 4.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto la circostanza che il coniuge superstite avesse un proprio reddito, in quanto idonea ad incidere sul quantum debeatur, è rilevabile d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato.

In secondo luogo, quel che più rileva, la Corte d'appello ha fondato la propria decisione di rigetto sul rilievo che la circostanza della percezione di un proprio reddito da parte della vedova fu da quest'ultima dichiarata al consulente tecnico d'ufficio, così mostrando di ritenere che essa fu acquisita al processo per effetto d'una confessione stragiudiziale. R.G.N. 34969/19 Camera di consiglio del 6.5.2022 La confessione stragiudiziale, ovviamente, non è soggetta a termini o preclusioni: di conseguenza, una volta acquisito legittimamente al processo il fatto materiale della percezione d'un reddito da parte della vedova, legittimamente la Corte d'appello ha utilizzato tale circostanza di fatto ai fini del decidere.

5. Il quinto motivo attiene alla regolazione delle spese, ma non contiene in realtà alcuna censura avverso la sentenza d'appello: esso infatti si limita a sostenere che, poiché l'appello dell'Inail si sarebbe dovuto ritenere infondato, illegittimamente la Corte d'appello compensò per un terzo le spese del giudizio. Tale allegazione dunque resta superata dal rigetto del ricorso.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, in considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così