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Ordinanza — n. 18333/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for omitting necessary third-party debtor in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18333/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's dismissal of an execution objection because the necessary third-party debtor, the Ministry of Economy and Finance, had not been summoned to the proceedings. The court held that excluding this essential party violated the principle of full adversarial proceedings required by the Code of Civil Procedure. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Avezzano for a retrial with all parties present.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3; Art. 354 c.p.c.; The exclusion of a necessary co-litigant from execution proceedings renders the judgment void, necessitating annulment and remand to ensure full adversarial proceedings.

Parole chiave

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execution objection third party debtor necessary co-litigant adversarial proceedings remand for retrial Code of Civil Procedure omission of party opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 158 c.p.c.
Art. 159 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 360, comma 4, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ
Si assume, in sintesi, che, per effetto ed in conseguenza della astensione (per l’incompatibilità ex art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.) del magistrato in origine designato per la trattazione della causa di merito sull’opposizione, quest’ultima doveva regredire (ed essere r.g.
art. 102 cod. proc. civ
Con il secondo mezzo, per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/09/2021, n. 26114
A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass.
Cass. 02/12/2021, n. 37929
26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità.
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 12/05/1967, n. 1004
Cass. 22/05/1973, n. 1505
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass.
Cass. 26/07/2013, n. 18127
9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; r.g.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24130/2019 Numero sezionale 420/2022 Numero di raccolta generale 18333/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 Cass. 17/10/2013, n. 23572;
Cass. 19/02/2019, n. 4763
Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24130/2019 R.G. proposto da ODDI LUIGINA, in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliata per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Ponce – ricorrente – contro MORGANTE GIAMPIERO – intimato – Avverso la sentenza n. 62/2019 del TRIBUNALE DI AVEZZANO, depositata il giorno 8 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato «l’improcedibilità/inammissibilità» della opposizione agli F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24130/2019 Numero sezionale 420/2022 Numero di raccolta generale 18333/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 atti esecutivi proposta da Luigina Oddi, debitrice esecutata in una procedura di espropriazione di crediti presso terzi intrapresa da Giampiero Morgante (creditore procedente) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (terzo pignorato).

Premessa la necessaria identità di contenuto, quanto a petitum e causa petendi, tra il ricorso introduttivo della fase sommaria della opposizione agli atti esecutivi e l’atto introduttivo del successivo giudizio di merito, il giudice di prossimità ha rilevato come, nella specie, la fase di merito recasse l’impugnativa di un provvedimento (il decreto del giudice dell’esecuzione del 12 maggio 2016 di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nella procedura espropriativa) diverso rispetto a quello opposto in sede sommaria (l’ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale di accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza del G.E. di sospensione dell’esecuzione).

Con ulteriore argomentazione («anche se si volesse superare l’espressa modifica del petitum sopra richiamata») ha per altra causa reputato l’inammissibilità della opposizione, siccome rivolta avverso un provvedimento (l’ordinanza emessa dal Collegio su reclamo contro sospensione dell’esecuzione) non impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 617 del codice di rito.

2. Ricorre per cassazione Luigina Oddi, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria; è rimasto intimato Giampiero Morgante. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo si rileva nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 159 e 183 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi, che, per effetto ed in conseguenza della astensione (per l’incompatibilità ex art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.) del magistrato in origine designato per la trattazione della causa di merito sull’opposizione, quest’ultima doveva regredire (ed essere r.g. n. 24130/2019 2 Cons. est.

Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24130/2019 Numero sezionale 420/2022 Numero di raccolta generale 18333/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 riavviata) sin dalla fase di trattazione e non già, come invece accaduto, dal momento della precisazione delle conclusioni, con derivante nullità delle attività processuali svolte dal magistrato poi accertato come incompatibile.

4. Con il secondo mezzo, per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si denuncia la nullità dell’intero procedimento, in quanto invalidato dalla omessa partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario.

5. Il terzo motivo, articolato sull’inosservanza degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., lamenta l’error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di merito con il ravvisare mutatio del petitum e della causa petendi tra il ricorso in opposizione e l’atto introduttivo del giudizio di merito, ascrivendo alla domanda dell’opponente un significato diverso da quello inferibile dal tenore letterale e logico degli atti.

6. Con il quarto motivo, sussunto nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dei parametri di liquidazione delle spese di lite dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per aver la gravata sentenza riconosciuto anche il compenso professionale spettante per la fase decisionale, benché la comparsa conclusionale della controparte fosse costituita dalla pedissequa riproduzione della comparsa di risposta, senza la formulazione di ulteriori difese.

7. Carattere preliminare riveste la disamina del secondo motivo, siccome astrattamente idoneo ad inficiare in radice l’andamento della intera sequenza processuale. La censura è fondata. Con un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi r.g. n. 24130/2019 3 Cons. est. Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24130/2019 Numero sezionale 420/2022 Numero di raccolta generale 18333/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533). «Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi.

A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità. Ciò posto, è pacifico (ed emerge altresì dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi – non ha ab initio partecipato il terzo pignorato, cioè a dire il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass.12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; r.g. n. 24130/2019 4 Cons. est. Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24130/2019 Numero sezionale 420/2022 Numero di raccolta generale 18333/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 Cass. 17/10/2013, n. 23572;

Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

8. Accolto il secondo motivo, assorbite le altre doglianze, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avezzano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 15 marzo 2022. Il Presidente Lina Rubino r.g. n. 24130/2019 5 Cons. est. Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :