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Ordinanza — n. 18281/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing lawyer's certification of post-notice date in special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18281/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of the date following the notice of the contested decision. The appellant's lawyer failed to provide the specific certification required by Article 35-bis, Paragraph 13 of D.Lgs. 25/08, which the Supreme Court had previously established as essential for validity. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay the additional unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede la certificazione del difensore sulla posteriorità di tale data e sull'autenticità della firma.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility post-notice date certification lawyer certification requirement unified contribution payment motivi soggettivi successivi alla fuga persecuzione determinante per la fuga rifugiato politico

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08
La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
Ordinanza interlocutoria n. 17970/2021
35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza (Corte cost.
Corte costituzionale n. 13 del 20/01/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31749/19 proposto da: -) Bamba Hamed, elettivamente domiciliato a Isernia, v. XXIV Maggio n. 33, presso l'avvocato Paolo Sassi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 5.9.2019 n. 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto di costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in 2£)z, pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONEPagina 1 Camera di consiglio del 28.3.2022 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale peri! ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza (Corte cost. 20/01/2022 n. 13).

4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".

Camera di consiglio del 28.3.2022 P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 marzo 2022. Il Presildente (Giacomo Tra