Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18113/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses lower court ruling on necessary joinder of third debtor in execution opposition proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18113/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court reversed the lower court's decision regarding the procedural status of a third debtor in an execution opposition case. The creditor argued for dismissal based on specific time limits, while the lower court held the local entity was the direct debtor, not a third party. The Supreme Court ruled that the third debtor must be necessarily joined to the proceedings to ensure proper adversarial debate, thereby overturning the previous judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615, 617, 618, 619 c.p.c.; The third debtor seized and assigned is a necessary co-litigant in execution opposition proceedings when their interest depends on the validity of the seizure and their release from the lien.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder of parties execution opposition proceedings third debtor seized adversarial debate requirement remand for retrial azione di rivendicazione nel pignoramento esecuzione forzata corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615, second paragraph, Civil Procedure Code
Art. 617, first paragraph, Civil Procedure Code
669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod.
Art. 618, Civil Procedure Code
Art. 619, Civil Procedure Code
Art. 14, paragraph 1, Decree-Law n. 669/1996
civ., e al successivo pignoramento presso il terzo tesoriere Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da Eugenio Antonio Benvegna, deducendo la violazione del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, decreto-legge n.
art. 617 cod. proc. civ
669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 05/06/2020, n. 10813
Cass., 18/05/2021, n. 13533
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

553, cod. proc. civ., e al successivo pignoramento presso il terzo tesoriere Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da Eugenio Antonio Benvegna, deducendo la violazione del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.; il giudice di merito accoglieva nel merito l'opposizione osservando che l'ente locale era l'esecutato e non un terzo espropriato cui quel termine dilatorio, come tale, viceversa non si applicava; avverso questa decisione ricorre per cassazione Eugenio Antonio Benvegna articolando quattro motivi, corredati da memoria;

è rimasto intimato il Comune; il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 34564 del 2021; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, secondo comma, 617, primo comma, 618, 619, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la violazione della natura bifasica dell'opposizione esecutiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, cod. proc. civ., e 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del RG n 2655 del 2020 Cons. rel.

Paolo orreca 1996, quale convertito, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 482, 543, cod. proc. civ., 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché l'ordinanza di assegnazione era il titolo esecutivo azionato, e l'ente locale risultava essere «terzo pignorato e assegnato»; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato non compensando le spese senza tener conto della difforme giurisprudenza dello stesso Ufficio giurisdizionale di merito sul punto oggetto di opposizione;

Rilevato che: preliminarmente si osserva che questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronunci integrando il contraddittorio;

P.Q.M.

RG n 2655 del 2020 Cons. rel. Paolo rreca La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Patti perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 apri