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Sentenza — n. 18096/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to failure to integrate necessary co-litigation parties in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment and remitted the case to the first-instance court. The Guadalupi family had garnished municipal credits, leading the Municipality of Brindisi to oppose execution and claim overpayment restitution. The lower courts failed to integrate the Municipality as a necessary co-litigator, a procedural defect that vitiates the entire process. Consequently, the court ordered the annulment of the lower decisions and sent the matter back for retrial with a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 354, comma 1, c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: When necessary co-litigation is not integrated by the trial or appellate court, the entire process is vitiated and must be annulled with remittal to the first-instance judge.

Parole chiave

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necessary co-litigation enforcement proceedings opposition to execution procedural defect remittal to first instance annulment of judgment garnishment of credits azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 354, comma 1, c.p.c.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
art. 615 c.p
art. 378 c.p
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020
660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020
659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018
656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007
648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009
599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004
607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003
570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv.
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Testo completo

____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25117 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da GUADALUPI Fortunato (C.F.: GDL RTN 65C26 B180C) GUADALUPI Maria Pia (C.F.: GDL MRP 66M69 B180D) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Francesco Villani (C.F.: VLL FNC 60R21 B180J) -ricorrenti - controricorrenti al ricorso incidentale- nei confronti di COMUNE DI BRINDISI (C.F.: 80000250748), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Roberto Fusco (C.F.:

FSC RRT 60C23 B180P) -controricorrente – ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 185/2019, pubblicata in data 20 febbraio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 maggio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che Ric. n. 25117/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 25117/2019 Numero sezionale 1029/2022 ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del Numero di raccolta generale 18096/2022Data pubblicazione 06/06/2022 ricorso incidentale.

Fatti di causa Fortunato e Maria Pia Guadalupi, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, hanno pignorato crediti del Comune di Brindisi, che ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che, in forza del titolo azionato, non era debitore, ma addirittura creditore dei Guadalupi, dei quali ha chiesto la condanna al pagamento dell’importo di € 665.886,96, in restituzione di quanto pagato in eccesso in virtù della sentenza di primo grado emessa nel giudizio di cognizione e poi riformata in appello.

Sospesa l’esecuzione dal tribunale in composizione collegiale (a seguito di reclamo dell’opponente avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva negato la sospensione stessa, assegnando le somme pignorate), l’opposizione è stata accolta nel merito dal Tribunale di Brindisi. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono Fortunato e Maria Pia Guadalupi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Brindisi, che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, al quale replicano i ricorrenti con proprio controricorso.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con Ric. n. 25117/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 25117/2019 eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e Numero sezionale 1029/2022Numero di raccolta generale 18096/2022 settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge Data pubblicazione 06/06/2022 23 luglio 2021 n. 105.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale – dei quali risulta perciò superflua la stessa illustrazione – il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a contestare la sussistenza del credito azionato – non ha infatti partecipato il terzo pignorato, che non è stato evocato neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un Ric. n. 25117/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 25117/2019 litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione Numero sezionale 1029/2022Numero di raccolta generale 18096/2022 all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, Data pubblicazione 06/06/2022 senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 - 01). A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, anche alla stregua del precedente orientamento ermeneutico sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo questo ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che si conclude con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato (che nel caso di specie risulta anche emesso dal giudice dell’esecuzione ma oggetto del provvedimento di sospensione pronunciato dal collegio a seguito dell’opposizione dell’ente debitore): si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice Ric. n. 25117/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 25117/2019 di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del Numero sezionale 1029/2022Numero di raccolta generale 18096/2022 contraddittorio, né da quello di appello, che non ha Data pubblicazione 06/06/2022 provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). Della sentenza gravata va in definitiva disposta la cassazione, con rimessione della causa al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Brindisi, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Brindisi, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 maggio 2022.

L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO Ric. n. 25117/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a