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Ordinanza — n. 17264/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against water damage ruling, upholding joint liability of water board and farmer for negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17264/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against a lower court ruling that imposed joint liability for flood damages. The lower court found the Consortium negligent for failing to supervise water gate closures, while the farmer's past similar omissions reinforced this duty. The Court held that appellate courts cannot re-evaluate factual findings or witness credibility, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The obligation of custody under Art. 2051 c.c. requires active supervision by the managing body; appellate courts cannot re-examine factual findings or witness credibility under Art. 360 c.p.c.

Parole chiave

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joint and several liability obligation of custody appellate review limits negligence in supervision water board management responsabilità per danni da acqua protezione delle acque consorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 c.c.
3 e 4 - violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la sentenza fatto malgoverno delle massime di esperienza in tema di danno da cose in custodia - il ricorrente lamenta che la sentenza abbia motivato facendo riferimento ad una pronuncia di questa Corte che non sarebbe pertinente alla fattispecie.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. violazione ed errata applicazione degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
con riguardo all'art. 91 c.p.c.
art. 2051 c.c
nonché dell'art. 2051 c.c.
art. 380 bis c.p
La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale, sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c., in vista della quale il Consorzio ha depositato memoria.
art. 360 c.p
Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 c.p.c.
art. 2051 cod. civ
nonché dell'art. 2051 c.c.
art. 91 c.p
con riguardo all'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 5539/97
Cass., n. 1026/2013
Cass., SU, n. 20867/2020
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Testo completo

U( ORDINANZA sul ricorso 34456/2019 proposto da: CONSORZIO ROGGIA BABBIONA E CANALE CAVOUR, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DI VITA e GIOVANNI CORBYONS ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo, in Via Cicerone, 44 Pec. avvantoniodivita@cnfpec.it giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.ord -ricorrente - contro ZOLIO MARIA ERNESTINA, OLDONI MICHELE, OLDONI MAURILIO, OLDONI PAOLA, quali eredi del deceduto Oldoni Battista, rappresentati e difesi dall'avvocato PIER MAURO STOMBELLI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE POERIO, in Roma, via Leonida Rech n. 76 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 629/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da MOSCARINI ANNA Considerato che: 1.Cesare Giuliani e Carla Bianchi, in qualità di proprietari di un locale seminterrato sito in Misano Gera D'Adda, convennero in giudizio Battista Oldoni, proprietario di un fondo finitimo, perché fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento del locale seminterrato dovuto all'acqua proveniente dall'irrigazione del campo finitimo avvenuta su richiesta di Oldoni e con acqua fornita dal Consorzio Roggia Babbiona Canale Cavour.

Il convenuto Oldoni si costituì in giudizio contestando la causa dell'allagamento e chiese la chiamata in causa del Consorzio.

2. Il Tribunale di Bergamo, disposto l'espletamento di due CTU, una idrogeologica sullo stato dei luoghi, l'altra estimativa sui danni condannò gli eredi Oldoni, (nel frattempo costituitisi a seguito del decesso del loro dante causa) e il Consorzio in solido tra loro a risarcire in favore degli attori la somma di C 56.411,29. Gli Oldoni diedero esecuzione alla sentenza mentre il Consorzio propose appello contestando la affermata corresponsabilità nella causazione del sinistro.3.La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 629 del 10/4/2019, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, modificando solo il capo relativo alle spese.

Per quanto ancora qui di interesse il giudice del gravame ha ritenuto che, in base all'art. 2051 c.c., il Consorzio fosse gravato dall'obbligo di custodia, tanto che il singolo consorziato era tenuto a chiedere l'autorizzazione al prelievo dell'acqua ed era il Consorzio preposto all'apertura e alla chiusura delle paratie. La gestione della pratica di irrogazione delle acque demaniali comportava dunque un onere di vigilanza in capo al Consorzio che si aggiungeva per il tempo di utilizzo a quello del singolo consorziato durante il turno a lui accordato, come sancito dalla giurisprudenza di questa corte in analoga fattispecie (Cass., n. 5539/97).

Nel caso di specie il Consorzio aveva provveduto a chiudere le paratie quando l'allagamento si era già verificato, con ciò violando i doveri di vigilanza su di esso gravanti. Né poteva configurarsi il caso fortuito in ragione dell'imprevedibile e colpevole comportamento dell'Oldoni per non aver chiuso il proprio impianto, in quanto il singolo consorziato già in passato aveva posto in essere condotte inadeguate sì da dover allertare in modo particolare il Consorzio nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza.

4. Avverso la sentenza il Consorzio Roggia Babbiona e Canale Cavour ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito gli eredi Oldoni (Maria Ernestina Zolio, Michele Oldoni, Maurilio Oldoni, Paola Oldoni), con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale, sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c., in vista della quale il Consorzio ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. violazione ed errata applicazione degli artt. 918, 914, 863 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c. in relazione alle norme del regolamento consortile - il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la legittimazione passiva del consorzio in ragione del suo dovere di custodia sugli impianti, pur avendo, per statuto e regolamento, il medesimo il solo ruolo di organo di gestione dei diritti di utenza dei singoli consorziati, ed essendo privo del possesso degli impianti idrici.

Ciò sarebbe comprovato dalle norme regolanti i compiti consortili in base alle quali l'accesso del Consorzio alle aree dei singoli consorziati sarebbe limitato ai soli casi di manutenzione, riparazione e accertamento tecnico, di guisa da escludere, al di fuori di quelle ipotesi, il possesso sulle acque.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 e 4 - violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la sentenza fatto malgoverno delle massime di esperienza in tema di danno da cose in custodia - il ricorrente lamenta che la sentenza abbia motivato facendo riferimento ad una pronuncia di questa Corte che non sarebbe pertinente alla fattispecie. Inoltre afferma che il generico dovere di custodia sugli impianti irrigui non avrebbe dovuto condurre all'affermazione della responsabilità custodiale per mancanza del possesso delle acque di competenza del singolo consorziato. 1-2 I due motivi possono essere trattati congiuntamente -perché entrambi afferenti al rapporto di custodia che il giudice del merito ha accertato sussistere in capo al Consorzio per il ruolo di gestore delle acque consortili (apertura e chiusura delle paratie) - e sono entrambi da disattendere.

Il giudice ha accertato, anche facendo riferimento alle disposizioni statutarie, che il Consorzio aveva un obbligo di custodia sugli impianti, tale che il singolo consorziato doveva ottenere una autorizzazione alla apertura e chiusura delle paratie, materialmente posta in essere da un responsabile del consorzio (definito "camparo"). Avendo peraltro accertato che le suddette paratie non erano state richiuse quando il singolo consorziato aveva esaurito l'utilizzazione dell'impianto, il giudizio di responsabilità - oltre che affermato in astratto in ragione del rapporto custodiale - è stato svolto in concreto.

Il giudice del merito ha svolto un accertamento che non è sindacabile in questa sede, peraltro conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte che ha, in più occasioni, riconosciuto l'esistenza di un obbligo di custodia in capo al Consorzio irriguo. Si veda a tal proposito Cass., 3 n. 5539 del 20/6/1997: "L'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione e all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, (quale, come nella specie, l'insieme delle opere appartenenti ad un Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario, diramantesi in più condotte idriche sui fondi dei consorziati) comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi e implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione e all'esercizio, a norma dell'art. 2051 cod. civ., senza che ad escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino di per se la localizzazione specifica del fatto dannoso nelle parti della cosa destinate, e necessarie, all'utilizzazione dei singoli aventi diritto ovvero gli eventuali accordi interni fra questi e il primo soggetto, in ordine al riparto delle responsabilità in funzione della detta localizzazione, essendo invece necessario, al fine della indicata esclusione, che il soggetto obbligato alla vigilanza sul complesso dell'opera, fornisca la prova del fortuito, anche dimostrando che il fatto dannoso sia concretamente ascrivibile ad uno degli aventi diritto, per essere avvenuto durante il turno di utilizzazione della cosa da parte sua o in conseguenza della mancata fruizione di tale turno" (si veda anche Cass., 3, n. 1026 del 17/1/2013).

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. violazione dell'art. 2051 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in particolare dei principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove in relazione alla testimonianza del sig. Brambilla (camparo del Consorzio Roggia Babbiona)- il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato, sulla base di una testimonianza resa dal "camparo" del Consorzio, esservi certezza del fatto che l'Oldoni avesse dimenticato di chiudere l'impianto e che, trattandosi di evento già verificatosi in passato, neppure poteva essere considerato comportamento insolito tale da integrare il fortuito.

La sentenza sarebbe da censurare per non aver ritenuto provata la responsabilità esclusiva dell'evento in capo al singolo consorziato. 3.1 Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata sul punto, dopo aver riferito che il consorziato Oldoni già in altre occasioni aveva dimenticato di chiudere l'impianto, ha precisato "Al contrario ciò avrebbe dovuto indurre il Consorzio a vigilare con maggiore attenzione, proprio in ragione dell'obbligo di sorveglianza gravante sullo stesso sempre ai sensi dell'art. 13 del regolamento, dovere di vigilanza violato tanto che lo stesso camparo ha ammesso che "il sig.

Oldoni non aveva effettuato la chiusura della paratia che era rimasta aperta tutta la notte". E' evidente che, a fronte di un accertamento di merito, questa Corte non può svolgere il proprio sindacato, anche perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., pur enunciata, non è in alcun modo svolta nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte per poter sindacare il potere di valutazione delle prove (Cass.,SU, 20867 del 2020).

4. Con il quarto motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo all'art. 91 c.p.c. per avere la sentenza posto a carico del Consorzio il 60% delle spese del giudizio in violazione dei principi di soccombenza- il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia statuito sulle spese in ragione della soccombenza, statuizione che, secondo il ricorrente, andrà rivista alla luce dell'accoglimento dei precedenti motivi. 4.1 Il motivo è inammissibile perché la statuizione sulle spese é del tutto conseguenziale alla accertata corresponsabilità del consorzio.5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camer