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Ordinanza — n. 17263/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against utility company for unavoidable voltage dips under technical standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17263/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Lamep SNC's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision to dismiss its claim against E-Distribuzione SpA. Lamep alleged contract breaches due to voltage interruptions, but the lower courts found these events technically unavoidable and predictable under industry norms. The court upheld the dismissal, ruling that the utility company fulfilled its contractual obligations and that the appellant's arguments regarding evidence evaluation did not constitute a valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1218 c.c.; Art. 116 c.p.c.: Technical standards define the required level of performance; if interruptions are normal, predictable, and unavoidable, the obligor has performed correctly, and complaints regarding the exercise of judicial discretion on evidence are inadmissible.

Parole chiave

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contractual performance standards unavoidable technical interruptions voltage dip liability judicial discretion review cassation admissibility danneggiamento d'impianti elettrici interruzione d'esercizio disturbo elettromagnetico

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.
Art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
in relazione all'art. 360, co.
Art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art.
art. 380 bis c.p
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c.
art. 1372 c.c
1 e 12 Disposizioni sulla legge in generale nonché dell'art. 1372 c.c.
art. 2050 c.c
art. 1218 c.c
2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c.
art. 116 c.p
Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U. 20867 del 2020
5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. 20867 del 2020).
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Testo completo

RDINANZA ( sul ricorso 28430/2019 proposto da: LAMEP SNC, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE GUBBINI ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec. daniele.gubbini@avvocatiperugiapec.it -ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO BARBIERI e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, in via Banco di Santo Spirito 48 Pec. maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 1221/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da MOSCARINI ANNA Considerato che: 1.La società Lamep snc, atteso di aver stipulato con Enel Energia S.p.A. un contratto di fornitura di energia elettrica ed un mandato senza rappresentanza perché Enel Energia stipulasse un contratto per il trasporto e la gestione del servizio con Enel Distribuzione SpA, convenne in giudizio quest'ultima lamentando l'inadempimento contrattuale alla obbligazione di garantire una regolare e continua erogazione di energia elettrica e l'impegno di potenza.

Fece riferimento a numerosi episodi di interruzione dell'energia che avevano danneggiato l'attività aziendale. Nel contraddittorio con la convenuta che eccepì di aver osservato la normativa tecnica regolante la materia e la ineliminabilità del fenomeno di interruzioni transitorie, cui la cliente avrebbe potuto ovviare munendosi a proprie spese di un supporto tecnico che garantisse la continuità dell'erogazione, il Tribunale di Ancona, dispose una CTU il cui esito confermò la correttezza del comportamento contrattuale di Enel Distribuzione, la ineliminabilità delle microinterruzioni e la necessità per l'azienda di munirsi di un supporto tecnico adeguato.

All'esito, il Tribunale accolse parzialmente la domanda ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata in parte ad Enel Distribuzione SpA e in parte alla società danneggiata, e condannò Enel Distribuzione a risarcire i danni patrimoniali quantificati in C 5.751,48, compensando in parte le spese.

3. La Corte d'Appello, adita con appello principale dalla Lamep e con appello incidentale da Enel Distribuzione SpA, con sentenza del 23/7/2019, ha accolto l'appello incidentale, assorbendo il principale, ed ha rigettato la domanda ritenendo che, sulla scorta della CTU, il verificarsi di buchi microtemporanei di tensione fosse dato tecnico ineliminabile, sicchè la normalità, la prevedibilità e la ineliminabilità dell'evento interruttivo escludeva l'inesattezza dell'adempimento.

4. Avverso la sentenza la società Lamep snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Ha resistito E-Distribuzione SpA (già Enel Distribuzione SpA) con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. , in vista della quale le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 Disposizioni sulla legge in generale nonché dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia posto a base della propria decisione la normativa tecnica e non anche le norme di diritto applicabili nella fattispecie, quali l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.

2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fatto cattivo uso del potere di prudente apprezzamento delle prove, in quanto il CTU aveva accertato i danni riportati dai macchinari, i ripetuti sbalzi ed interruzioni di corrente, nonché il nesso causale e la congruità dello stimato danno. Ciò posto però il CTU aveva poi applicato la norma tecnica EN50160 assumendo che non fosse necessaria alcuna prova liberatoria da parte di Enel Distribuzione SpA.

E il Giudice si era in sostanza orientato solo sulla base della normativa tecnica senza valutare l'inadempimento di Enel Distribuzione e stimare che la spesa, per l'eventuale installazione di uno strumento che garantisse la continuità dell'erogazione, avrebbe dovuto gravare sulla parte contrattualmente più forte. 1 -2. I motivi vanno disattesi. Quanto al primo motivo, é noto che le norme tecniche, pur non costituendo esse stesse fonte di obbligazione, costituiscono lo standard esigibile, dal punto di vista tecnico, che integra il parametro normativo dell'adempimento contrattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, sulla base della normativa tecnica di settore, ha ritenuto non sussistere limite numerico ai buchi di tensione della rete sicchè l'evento lamentato - in quanto normale, prevedibile ed ineliminabile- esclude l'inesattezza dell'adempimento, con il conseguente rispetto dell'art. 1218 c.c. Né la ricorrente ha prospettato alcuna censura relativa alla CTU sicchè i rilievi che svolge all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito non sono apprezzabili neppure sotto questo diverso profilo. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile perché non deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. secondo le prescrizioni di questa Corte.

E' noto che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. 20867 del 2020).

Ponendosi al di fuori dei richiamati confini il motivo lamenta che Enel Distribuzione SpA non abbia provato di aver eseguito la manutenzione sulla rete di distribuzione, non abbia informato i clienti delle interruzioni di energia, non abbia prospettato la possibilità di farsi carico dei costi del supporto tecnico necessario a garantire la continuità dell'erogazione di energia: tutti argomenti con i quali, lungi dal prospettare una violazione dell'art.116 c.p.c., si chiede una rivalutazione del merito della controversia.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, della somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,