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Ordinanza — n. 16238/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for remand in terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16238/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Intesa Sanpaolo against a distribution opposition inadmissible. The appellant argued for a remand in terms based on alleged factual errors in asset allocation, but the court found these arguments lacked the specific legal grounds required under Article 153 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court rejected the request to reopen the case on merits and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 153 c.p.c.; The request for remand in terms must be substantiated with specific grounds justifying the reopening of the case, as general repetition of facts constitutes an impermissible attempt to obtain a new merit judgment.

Parole chiave

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remand in terms distribution opposition inadmissible appeal Article 153 Civil Procedure appreciation of facts contestazione della realizzazione eccezioni processuali tardive restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 153 c.p.c.
civ.) la ricorrente deduce la violazione dell’art. 153 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 617 cod. proc. civ
Il 22/12/2017 la Cassa di Risparmio del Veneto proponeva altresì avverso i citati progetti di distribuzione l’opposizione ex art. 617 cod.
art. 281-sexies cod. proc. civ
488/2019, resa ex art. 281-sexies cod. proc. civ.
art. 1429 cod. civ
art. 153 cod. proc. civ
L’accertamento sulla sussistenza (o insussistenza) di un evento di carattere assoluto (non già di una mera difficoltà) – e, cioè, del presup- posto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24536/2019 R.G. proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata dalla mandataria INTRUM ITALY S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Meneghini e dall’avv. Andrea Manzi, presso il cui studio in Roma, via Confalonieri 5, è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C., rap- presentata e difesa dall’avv. Sergio Gottardo, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale sergio.gottardo@ordineavvocativicenza.it - controricorrente - e contro ARAGORN NPL 2018 S.R.L., rappresentata dalla mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.

Stefano Cremaschi, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale avvstefanocremaschi@bergamo.pecavvocati.it - controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 e nei confronti di BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

S.F. DI SOSSAN FRANCESCO S.R.L. G&V COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - intimati - avverso la sentenza n. 488/2019 del TRIBUNALE DI VICENZA, de- positata il 26/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI. FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al Tribu- nale di Bassano del Grappa da Banca dell’Artigianato e dell’Industria (poi, Credito Valtellinese) S.p.A. contro G&V Costruzioni S.r.l. interve- niva, tra gli altri, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. per far valere nei confronti dell’esecutata il proprio credito, risultante da decreto ingiun- tivo e garantito da iscrizione ipotecaria in favore della sua dante causa (Banca Intesa, che le aveva ceduto, ex art. 58 TUB, il rapporto bancario con la società).

2. In data 17/10/2013 veniva approvato il progetto di distribuzione (parziale) del ricavato dalla vendita del lotto identificato col numero 3; successivamente, il 23/6/2015, si procedeva all’approvazione del ri- parto (anch’esso parziale) delle somme derivanti dall’alienazione dei lotti nn. 2 e 4. In entrambi i riparti nessuna somma veniva attribuita a Cassa di Risparmio del Veneto, che non formulava alcuna contestazione al momento della discussione dei progetti distributivi.

3. Con istanza depositata il 7/12/2017 la predetta banca avanzava istanza di correzione dei menzionati progetti di ripartizione, segnalando che erano state erroneamente assegnate somme a Bassano Banca - Credito Cooperativo di Banca di Romano e Santa Caterina (poi, Centro- veneto Bassano Banca Credito Cooperativo) in conseguenza di un errore 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 nella perizia di stima che non aveva individuato la pregressa iscrizione ipotecaria, in favore di Banca Intesa, sul mappale n. 645, il quale era stato soppresso e frazionato nei mappali nn. 1507 e 1508, interessati dalle vendite.

4. Il 22/12/2017 la Cassa di Risparmio del Veneto proponeva altresì avverso i citati progetti di distribuzione l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., chiedendo nel contempo di essere rimessa in termini per tale iniziativa processuale; sosteneva che solo il 5/12/2017 aveva appreso dell’errore del perito, il quale si era riverberato sulla ripartizione del ri- cavato.

5. Il giudice dell’esecuzione, rilevando la tardività dell’opposizione ri- spetto a progetti già dichiarati esecutivi e per i quali erano già stati eseguiti i pagamenti, assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito.

6. Con ordinanza del 14/9/2018, il Tribunale di Vicenza – che ha ac- quisito le competenze del Tribunale di Bassano del Grappa dopo la revi- sione delle circoscrizioni giudiziarie e la chiusura di quest’ultimo ufficio – rigettava l’istanza di rimessione in termini perché la decadenza non era dovuta a causa non imputabile alla banca e perché l’istanza non era stata avanzata con la necessaria tempestività e, cioè, attraverso un’im- mediata reazione della parte.

7. Con la sentenza n. 488/2019, resa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. all’esito della discussione orale del 26/2/2019, il Tribunale di Vi- cenza rigettava l’opposizione di Cassa di Risparmio del Veneto: il giudice di merito rilevava la tardività della contestazione distributiva, non emendabile dalla successiva scoperta della propria prelazione ipoteca- ria, sia perché l’errore del perito non costituiva impedimento ad una anteriore verifica della documentazione (compiuta dalla banca soltanto alla fine del 2017), sia perché non poteva configurarsi nell’inerzia dell’istituto di credito, durata diversi anni, una valida ragione per legit- timare una contestazione sine die della distribuzione del ricavato, sia 3 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 perché non era configurabile una mancanza di causa dei progetti, sia perché l’erroneità della perizia, che aveva asseritamente indotto in er- rore (ex art. 1429 cod. civ.) la banca nell’approvazione dei riparti, era da reputarsi riconoscibile con l’uso della normale diligenza; osservava, inoltre, che l’istanza di rimessione in termini era stata presentata dopo un ragguardevole lasso temporale e non col primo atto processuale utile, essendo stata preceduta da una generica e impropria richiesta di correzione dell’errore materiale.

8. Avverso la predetta decisione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Intesa Sanpaolo S.p.A. (rappresentata da Intrum Italy S.p.A., già Tersia S.p.A.), incorporante Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A..

9. Resistevano con distinti controricorsi la Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo S.C. e la Aragorn NPL 2018 S.r.l. (rappre- sentata da Cerved Credit Management S.p.A.), cessionaria del Credito Valtellinese S.p.A., mentre gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso introduttivo non risulta notificato a Giuseppe Lovison (convenuto contumace nel grado di me- rito). Tuttavia, la qui riconosciuta inammissibilità dell’impugnazione (per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo) rende superflua la rinno- vazione della notificazione del ricorso; infatti, «Nel giudizio di cassa- zione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo im- pone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del 4 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddit- torio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.» (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01, conforme a Cass., Sez.

U, Or- dinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01).

2. Col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che né la soppressione e il frazionamento del mappale 645, né la negligente attività dell’esperto stimatore potessero impedire alla banca di spiegare una tempestiva op- posizione, effettuando le verifiche ipotecarie e catastali svolte solo nel 2017.

3. Col secondo motivo (anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione degli artt. 153, 294, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale statuito che la rimessione in termini era preclusa dalla mancata dimostrazione di una decadenza per causa non imputabile alla parte e dall’omessa giustifica- zione della tardiva scoperta dell’impedimento incolpevole.

4. Entrambe le censure sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «l’istituto previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carat- tere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021, Rv. 660309-01; analogamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020, Rv. 659663-02). Il giudice di merito ha esplicitamente escluso che le circostanze de- dotte dall’opponente (qui ribadite col primo motivo) potessero aver de- terminato una decadenza non imputabile. 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Infatti, con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha spiegato che il fatto ostativo esterno alla volontà della parte (soppressione/fra- zionamento del mappale; erroneità della perizia) non era insuperabile e assoluto, ma poteva determinare, casomai, una mera difficoltà: in par- ticolare, posto che la documentazione ipocatastale è agli atti del pro- cesso, gli stessi controlli poi eseguiti nel 2017 ben potevano (e dove- vano) essere compiuti dal creditore nel corso della procedura e prima dell’approvazione dei progetti di distribuzione.

L’accertamento sulla sussistenza (o insussistenza) di un evento di carattere assoluto (non già di una mera difficoltà) – e, cioè, del presup- posto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. – costituisce espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non sub specie di vizio della motivazione (e nei ristretti limiti a riguardo indivi- duati da consolidata giurisprudenza); nella specie, tale vizio non è stato dedotto in rubrica, né specificamente illustrato nel ricorso, e la ricor- rente si è limitata a ribadire le circostanze già esaminate, con l’intento di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in con- trapposizione a quello formulato dal Tribunale.

5. Il terzo motivo – attinente alla pretesa violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. da parte del giudice nella decisione dell’opposizione distributiva – resta assorbito dalla statuizione di inammissibilità ab ori- gine dell’opposizione proposta; in ogni caso, le ulteriori argomentazioni addotte dal Tribunale non sarebbero censurabili perché tamquam non essent (v., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01).

6. Parimenti resta assorbito il quarto motivo, col quale si censura l’affermata intempestività dell’istanza di rimessione in termini. 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24536/2019 Numero sezionale 847/2022 Numero di raccolta generale 16238/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 7. In conclusione, il ricorso è inammissibile; ne consegue la con- danna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

8. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Il Presidente (Lina Rubino) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2