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Ordinanza — n. 16222/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to understand the appellate court's reasoning on appeal interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Baldini's appeal inadmissible because he failed to grasp the appellate court's reasoning regarding the non-appealable nature of the first-instance order interrupting proceedings. Baldini argued that the notification to the defendant was timely and that the interruption order was appealable, but the court found he misunderstood the substantive ratio decidendi. Consequently, the court ruled that the inability to challenge the first-instance decision precluded any further legal remedy, resulting in the dismissal of the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; When a cassation appeal is based on a ground that does not address the actual reasoning of the lower court's decision, it is inadmissible as a 'non-motivo' under Art. 366 n. 4 c.p.c.

Parole chiave

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inadmissibility non-motivo appellate court reasoning interruption of proceedings non-appealable order cassation appeal dismissal restituzione di fondo esecuzione della sentenza titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 c.p.c.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r.
art. 331 c.p
art. 83 d.lgs. n. 385/98
e, dall'altro, la non imputabi- lità all'appellante del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del Pugliese; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.lgs. n. 385/98, dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005
(Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35127/2019 proposto da: MARCO BALDINI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to SEVERINO NAPPI; - ricorrente - contro SAGITTA SGR S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Dei Due Macelli n. 66, presso lo studio dell'avv.to ALESSANDRO LANZI che la rappresenta e difende; - controricorrente - PASQUALE PUGLIESE; - intimato - avverso la sentenza n. 2150/2019 della CORTE D'APPELLO di 2022. NAPOLI, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI. R.G.N. 35127/2019 - \ dunanza del 04/04/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 17/4/2019, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marco Baldini avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'interru- zione del giudizio promosso dallo stesso Baldini per la condanna di Pa- squale Pugliese e della Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a. al paga- mento, in proprio favore, di somme a titolo risarcitorio e restitutorio in conseguenza dell'inadempimento al contratto preliminare di compra- vendita concluso dal Baldini con il Pugliese ed avente a oggetto un immobile già promesso in vendita dalla Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a. allo stesso Pugliese; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso il Pugliese in ragione della mancata tempestiva notificazione dell'atto di appello nei relativi confronti - ha in ogni caso rilevato l'inammissibilità dell'im- pugnazione proposta dal Baldini, attesa l'inappellabilità dell'ordinanza di interruzione pronunciata dal giudice di primo grado (a seguito dell'avvenuta liquidazione del fondo comune di investimento gestito dalla Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.), trattandosi di un provvedi- mento privo di contenuto decisorio e, in ogni caso, sempre revocabile dal giudice autore dell'atto; avverso la sentenza d'appello, Marco Baldini propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la Sagitta S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.) resiste con controricorso;

Pasquale Pugliese non ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello pro- Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 35127/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri posto nei confronti del Pugliese, non considerando, da un lato, l'avve- nuta rituale e tempestiva notificazione dell'atto d'appello nei confronti della Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a. e, dall'altro, la non imputabi- lità all'appellante del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del Pugliese; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.lgs. n. 385/98, dell'art. 56, co. 3, d.lgs. n. 58/98, nonché degli artt. 131, 179 e 299 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inappellabile l'ordi- nanza pronunciata dal giudice di primo grado, avendo il tribunale, at- traverso tale provvedimento, sostanzialmente rilevato l'improcedibilità del giudizio nei confronti della Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a. in sede giurisdizionale, disponendone il trasferimento in sede amministra- tiva per effetto della rilevata liquidazione del fondo comune di investi- mento gestito da detta società ("costringendo il Baldini a presentare domanda di ammissione in sede amministrativa": cfr. pag 13 del ri- corso), con la conseguente assunzione, per effetto di tale contenuto, di una propria natura specificamente decisoria, suscettibile di legitti- marne l'impugnazione in sede di appello; il secondo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire, quale ragione più liquida, la rilevanza del primo motivo; osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 35127/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- ritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- cita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha colto la ratio deci- dendi posta a fondamento, tanto della decisione d'appello, quanto di quella emessa dal giudice di primo grado, non avendo quest'ultimo af- fatto rimesso le parti dinanzi agli organi liquidatori per l'accertamento in sede amministrativa della pretesa creditoria vantata dal Baldini (come erroneamente preteso da quest'ultimo), essendosi bensì unica- mente limitato a disporre l'interruzione del processo al solo scopo di consentire la costituzione (e dunque la partecipazione al giudizio) degli organi della liquidazione del fondo comune di investimento gestito dalla Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a. (oggi Sagitta S.G.R. s.p.a.); ciò posto, del tutto correttamente il giudice d'appello ha rilevato l'inappellabilità dell'ordinanza di interruzione del processo pronunciata dal giudice di primo grado, trattandosi di un provvedimento ordinatorio privo di alcun contenuto decisorio di carattere sostanziale, ponendo in evidenza come, piuttosto che impugnare l'ordinanza di interruzione, il Baldini avrebbe dovuto provvedere all'immediata riassunzione del pro- cesso ed eventualmente far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice di primo grado;Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 35127/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri la mancata comprensione, da parte dell'odierno ricorrente, della ratio decidendi posta a sostegno della decisione di inammissibilità dell'appello, vale a determinare l'irrimediabile inammissibilità anche dell'odierno ricorso per cassazione; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere for- malmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente con- danna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricor- rente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4/4/2022. i:YEPOt.:ATA10 IN CANCELLEPAR Il