Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to summarize the facts as mandated by Article 366 of the Civil Procedure Code. The petitioner argued for a review of the lower court's decision, but the record lacked a clear exposition of the underlying factual and procedural history. The court ruled that without this summary, it could not ascertain the merits of the grievances, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; The appeal must contain a clear summary of the facts to allow the court to understand the grievances without consulting external sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Frank OSUNDE (codice fiscale SNDFNK96D08Z335M), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38. - ricorrente - contro IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 55645/2019, pubblicato il 10/7/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, d l fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassaztone contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2021. Il Presid e est. D E P 0 .11.11-0 IN CANCELLERIA ta-