Cassation court dismisses appeal regarding forged bank signatures and inheritance damages due to lack of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Carola Volpicelli against a lower court ruling that dismissed her claim for damages. Volpicelli alleged her mother and father forged signatures on bank operations and life insurance policies to transfer assets, causing her financial loss as an heir. The court found the appeal inadmissible due to insufficient documentation regarding the alleged forgery and confirmed that the lower court correctly determined no actual damage was proven since Volpicelli received more than her half-share of the insurance payout.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 116, c.p.c.: The appeal is inadmissible if the complaint lacks sufficient detail to be examined on the merits, and the lower court's decision stands when the appellant fails to prove the existence of the alleged damage or the validity of the contested acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LSITÀ DI FIRMA BANCARIA. ORDINANZA sul ricorso n. 4955 del 2019 proposto da: Carola Voipicelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Roiti 45, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Mannarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Collalti - ricorrente - contro Giuseppina Volpicelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini 30, presso lo studio dell'avvocato Paolo De Matteis che la rappresenta e difende - controricorrente - :3022 66T nonché contro Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino 21, presso lo studio dell'avvocato Francesco Carbonetti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fabrizio Carbonetti - controricorrente - avverso la sentenza n. 7568/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1.
Carola Volpicelli convenne in giudizio sua madre Ines La Favia e la Banca di Roma, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito della illegittimità di una serie di operazioni compiute dalla madre sul conto corrente acceso presso la Banca convenuta dal defunto padre Luigi Volpicelli. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che in data 25 settembre 2001 era stata effettuata su quel conto corrente, da parte della madre e del padre, la sottoscrizione di quote Romagest per il controvalore di euro 723.039,66; che il successivo 29 settembre 2001 erano state sottoscritte, sul medesimo conto corrente, due polizze assicurative vita, per la somma di un miliardo di lire ciascuna, i cui beneficiari erano per una la madre e l'altra figlia Giuseppina Volpicelli e per l'altra la madre e sé stessa; e sostenne che entrambe tali operazioni erano state compiute falsificando la firma del padre Luigi Volpicelli, venuto poi a mancare il successivo 29 novembre 2001.
Aggiunse che, dopo la morte del padre, la madre aveva effettuato tre prelievi, per le somme di euro 9.300, 3.682,64 e 7.750, in forza di una delega del defunto, da ritenere pertanto inefficace. Concluse osservando che tutte quelle operazioni avevano leso i suoi interessi di erede, così integrando responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. a carico di entrambe le parti convenute. Si costituì in giudizio Ines La Favia, rilevando che la firma apposta da Luigi Volpicelli per lo svolgimento delle suindicate operazioni era autentica, che entrambe le figlie erano presenti all'atto del compimento delle stesse e che, comunque, ella aveva diviso la somma portata dalle due polizze vita attribuendole per intero alle figlie, anziché soltanto per la misura della metà.
Si costituì in giudizio anche la Banca, rilevando la regolarità delle sottoscrizioni, aggiungendo che la La Favia aveva compiuto le altre operazioni in base ad un atto di delega e che, comunque, essa era stata informata del decesso di Luigi Volpicelli soltanto in data 11 dicembre 2001. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in caso di suo accoglimento, che Ines La Favia fosse condannata a tenerla indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. Acquisiti documenti e svolta prova per interpello, il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da Carola Volpicelli e in via incidentale condizionata da Unicredit s.p.a. (subentrata alla Banca di Roma) in relazione al suo diritto ad essere tenuta indenne dalla La Favia in caso di condanna; nel corso del giudizio è venuta a mancare Ines La Favia e la causa è stata riassunta nei confronti dell'altra figlia Giuseppina Volpicelli. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2018, ha rigettato l'appello principale, ha dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato e ha condannato l'appellante principale alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il primo motivo di appello era infondato, dato che le memorie istruttorie di Carola Volpicelli, inviate a mezzo posta, erano pervenute in cancelleria oltre il termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non potendo quindi essere tenute in considerazione. In relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la verificazione delle scritture private, la Corte d'appello ne ha dichiarato l'infondatezza, rilevando che entrambe le parti convenute in primo grado avevano proposto istanza di verificazione e che l'appellante principale si era limitata a disconoscere la firma di Luigi Volpicelli, senza fornire alcuna prova del nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato.
È stato poi dichiarato infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da Carola Volpicelli in sede di interrogatorio formale. Ha rilevato la sentenza che l'attrice aveva ammesso di avere incassato l'intera somma di lire un miliardo in relazione alla polizza vita della quale ella era beneficiaria soltanto per la metà; per cui, considerata l'erroneità dei conteggi, non vi era alcuna prova del nesso di causalità tra le presunte falsificazioni e il danno. La Corte di merito, in particolare, ha stabilito che Carola Volpicelli aveva ottenuto, grazie all'incasso integrale della polizza suindicata (pari ad euro 516.456,57), una somma maggiore rispetto a quella che le sarebbe toccata sommando la metà di quella polizza con un terzo del residuo asse ereditario.
In relazione, infine, al quarto motivo di appello, avente ad oggetto le operazioni compiute da Ines La Favia dopo la morte del marito, la sentenza ha rilevato che, tenendo conto della somma ricevuta grazie all'incasso integrale della polizza suindicata, non vi era alcuna prova di un danno subito da Carola Volpicelli, per cui la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. doveva essere rigettata. Tanto più che dall'interrogatorio formale era emerso che ella era presente in banca con la sorella e la madre dopo la morte del padre e che aveva ricevuto delega per operare sul conto corrente della madre.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso Carola Volpicelli con affidato a quattro motivi. Resistono Giuseppina Volpicelli e la Banca Unicredit con due separati controricorsi. L'Unicredit s.p.a. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 156, 157 170 cod. proc. civ., degli artt. 73 e 87 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 24 della Costituzione. Osserva la ricorrente che in base alla sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, delle Sezioni Unite di questa Corte, è legittimo il deposito degli atti inviati direttamente a mezzo posta e non depositati direttamente in cancelleria; deposito che è da ritenere perfezionato non con la spedizione, bensì con la ricezione da parte del cancelliere.
Nella specie, la prima memoria istruttoria era stata spedita il 23 novembre 2007 ed era stata ricevuta dal Tribunale il giorno successivo, per cui era tempestiva; mentre la seconda memoria era pure da ritenere tempestiva perché, essendo sabato il 24 novembre 2007, il termine andava spostato a lunedì 26, per cui il secondo termine doveva scadere il 26 dicembre. Essendo quest'ultima data giorno festivo, il termine si spostava al 27 dicembre, con conseguente tempestività anche della seconda memoria. Aggiunge la ricorrente, comunque, che «buona parte della documentazione prodotta con le memorie» era già stata indicata come allegata all'atto di citazione, nel quale si chiedevano la perizia grafologica e quella contabile; e che, se le prove fossero state ammesse, il giudizio sarebbe stato «sicuramente diverso». 1.1.
Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Rileva il Collegio, innanzitutto, che, anche ammettendo che il principio di diritto richiamato possa attagliarsi al caso di specie, la ricorrente non dà conto della data nella quale la seconda memoria pervenne effettivamente in cancelleria; per cui, in sostanza, l'argomentazione relativa alla presunta tempestività della memoria è posta con modalità tali che la Corte non può valutare la correttezza del relativo presupposto di fatto. Ma il motivo è inammissibile per altre due ragioni.
Da un lato, perché la ricorrente non dà conto, nel ricorso, di aver reiterato la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, pacifica essendo la giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'omissione è da intendere come rinuncia alle richieste stesse (v., tra le altre, l'ordinanza 31 maggio 2019, n. 15029, e la sentenza 10 novembre 2021, n. 33103). Da un altro lato, perché la ricorrente specifica che «buona parte della documentazione prodotta con le memorie (...) poi erroneamente stralciate era stata già indicata come allegata all'atto di citazione e prodotta all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa».
Ne deriva che il motivo è inammissibile anche perché non consente in modo chiaro di comprendere quali prove (eventualmente) richieste non siano state prese in esame e quale sia stato, in definitiva, il pregiudizio subito in ordine al c.d. diritto alla prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. in relazione all'illogicità della motivazione circa la verificazione delle scritture private. La ricorrente premette di aver disconosciuto la firma del padre Luigi Volpicelli in relazione alle citate operazioni bancarie e aggiunge di aver depositato in primo grado le scritture di comparazione. L'istanza di verificazione, proposta solo dalla Banca e non anche da Ines La Favia, non aveva avuto seguito, mentre dovevano essere le convenute ad insistere per il suo svolgimento.
A norma dell'art. 216 cit., infatti, è la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta a doversi attivare per la sua verificazione, in difetto della quale i due documenti non potevano essere utilizzati in giudizio. La censura, quindi, sottolinea la completezza della linea difensiva della ricorrente e, viceversa, l'inerzia processuale delle due parti convenute; tanto più che la Banca non aveva ottemperato all'ordine del giudice di depositare l'originale dei due contestati documenti. 2.1. Il motivo è per un verso inammissibile e per l'altro infondato.
Ed invero la sentenza impugnata, dopo aver affermato che tanto la La Favia come la Banca avevano proposto l'istanza di verificazione, ha chiuso ogni discussione sul punto con l'argomentazione, decisiva, secondo cui l'appellante non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la (presunta) falsità della firma e il danno subito. A fronte di siffatta motivazione, la censura si rivela da un lato inammissibile, perché in effetti non confuta la ratio decidendi ora ricordata circa la mancata prova del danno; e dall'altro infondata, perché in particolare sia Giuseppina Volpicelli che la Unicredit s.p.a. hanno specificamente dato conto, nei rispettivi controricorsi, delle modalità e del momento processuale nel quale ebbero a richiedere la verificazione delle scritture private, verificazione che poi la Corte di merito ha ritenuto superflua per le ragioni che si sono viste.
Il che toglie ogni fondamento alla censura in diritto.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. La ricorrente sostiene di aver ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver incassato per intero la polizza vita intestata a lei e a sua madre, ma rileva che ciò non esclude la sussistenza di un danno in ordine al corretto riparto dell'eredità. Aggiunge che il valore degli investimenti e dei titoli del defunto era pari ad euro 1.755.953,46, per cui il terzo di tale somma sarebbe pari ad euro 585.317,82; avendo la ricorrente ricevuto solo la somma di euro 516.456,90, sussisterebbe comunque la lesione di un suo diritto.
Aggiunge poi la ricorrente di non aver ricevuto nulla della somma pari al controvalore delle azioni Romagest, confluita sul conto corrente della defunta madre. Ne consegue che il danno era da considerare provato, anche perché Ines La Favia aveva continuato ad operare sul conto corrente del marito anche dopo la morte di questo. 3.1. Il motivo è inammissibile. Osserva la Corte che, fermo restando quanto si è già detto a proposito della mancata prova del danno subito, i conteggi che la ricorrente sottopone oggi al Collegio sono chiaramente non suscettibili di essere esaminati in sede di legittimità; tanto più che la ricorrente non dà neppure conto del fatto di aver sottoposto la stessa questione in sede di merito.
Anche il punto discusso alla p. 24 del ricorso, relativo alla circostanza per cui la ricorrente non avrebbe incassato «nemmeno un centesimo» del controvalore delle azioni Romagest, il cui valore sarebbe confluito sul conto della La Favia, investe un profilo che potrebbe anche essere nuovo, posto che dal ricorso non si comprende bene se e dove lo stesso sia stato posto in sede di merito.La ricorrente, inoltre, nulla dice su quale sia stata la sorte del residuo patrimonio ereditario una volta venuta a mancare anche la madre, dal momento che, ragionevolmente, Carola Volpicelli dovrebbe essere subentrata in qualità di erede insieme alla sorella oggi controricorrente, il che vieppiù conferma la tesi della Corte di merito sull'assenza di prova di ogni danno.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esibizione dei documenti e della delega in favore della La Favia. Osserva la ricorrente che l'originale della documentazione bancaria attestante le contestate operazioni non era stata prodotta in giudizio dalla Banca, benché il giudice avesse disposto l'acquisizione di tali documenti. A fronte di tale inerzia, il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., mentre l'immediata decisione della causa si era risolta in una sorta di "premio" in favore delle convenute.
Aggiunge la ricorrente che era pacifico che la madre avesse continuato ad operare sul conto corrente del marito anche dopo la morte dello stesso, compiendo tre prelievi sui quali la sentenza nulla ha detto; mentre è evidente che quel comportamento costituiva la prova del danno subito dalla ricorrente in sede di riparto dell'eredità. 4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento. Osserva la Corte che la censura è per certi versi inammissibile per difetto di autosufficienza, perché sostiene che la La Favia continuò ad operare sul conto corrente intestato al marito anche dopo la morte di costui e aggiunge che ciò risulterebbe «documentalmente provato», ma nulla dice sulla relativa documentazione e sul se e dove essa sia stata messa a disposizione di questa Corte.
Resta poi confermato, infine, che la censura non scalfisce in alcun modo la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui ha affermato che l'odierna ricorrente aveva comunque ottenuto, in relazione all'incasso integrale della polizza della quale era intestataria solo per la metà, una somma ben maggiore di quella che le sarebbe spettata, per cui nessun danno era stato realmente da lei dimostrato.
5. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200 quanto a Giuseppina Volpicelli e in complessivi euro 8.200 quanto a Unicredit s.p.a., di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizi