Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 15821/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of notification to a necessary co-litigant, ordering new trial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15821/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal because the notification to Agatina Motta, a necessary co-litigant, was missing. The original parties argued over property rights and construction costs, but the appellate court had already ruled Motta lacked standing. The court decided to remand the case for a new trial to ensure Motta could participate in the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 c.p.c.; When a necessary procedural co-litigant has not been notified of the cassation appeal, the appeal is inadmissible and the case must be remanded for a new trial to ensure their participation.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary procedural co-litigant lack of notification cassation appeal inadmissibility remand for new trial Art. 331 c.p.c. deduzione delle spese di manutenzione di immobili contributo di mantenimento sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 c.p.c.
articolo 331 c.p
Non essendosi tale litisconsorzio necessario processuale risolto con l'appello, anche il ricorso per cassazione risulta soggetto all'articolo 331 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 26405/2019 proposto da: Mondello Salvatore Vincenzo e Mondello Vincenza Rita, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Concetta Italia; -ricorrenti - CO ntro Di Marco Giuseppe, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Asero; -controricorrente g,Zo avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2007 Giuseppe Di Marco conveniva davanti al Tribunale di Catania Antonino Mondello e Agatina Motta, genitori della sua ex coniuge Paolina Mondello - matrimonio contratto nel 1982 e oggetto di divorzio nel 2003 -, assumendo di avere negli anni 90 realizzato a proprie spese un appartamento sovrastante un'area dei convenuti, a ciò consenzienti, e chiedendo pertanto di accertare ciò e di condannare i suddetti a corrispondergli la somma di euro 51.000, o la diversa somma di giustizia, oltre accessori, per tutte le spese (acquisto dei materiali e manodopera) da lui sostenute per la costruzione o la relativa indennità.

Si costituivano i convenuti resistendo e preliminarmente eccependo di non essere mai stati proprietari né dell'area né dell'immobile. L'attore veniva pertanto autorizzato a chiamare in causa Vincenza Rita Mondello e Salvatore Mondello, i quali si costituivano eccependo difetto di legittimazione passiva essendo divenuti proprietari dell'immobile solo nel 2005, mentre negli anni 90 sarebbero stati soltanto beneficiari, insieme alla defunta sorella Paolina Mondello, di un'autorizzazione all'utilizzo del bene di proprietà regionale; l'attore e Paolina Mondello, sposati in regime di comunione dei beni, avrebbero abitato l'immobile e sostenuto spese dirette a renderlo meglio utilizzabile, ciascuno attingendo dalle proprie sostanze.

Nelle more decedeva Antonino Mondello e veniva dichiarata l'interruzione; riassunto dall'attore il giudizio, si costituivano quali suoi eredi Agatina Motta, Salvatore Mondello e Vincenza Rita Mondello, eccependo difetto di legittimazione passiva non essendo stato proprietario il de cuius né dell'area né dell'immobile. Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale respingeva le domande attoree. Il Di Marco proponeva appello, cui resistevano le controparti. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10 giugno 2019, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo priva di legittimazione passiva la Motta e condannando in solido gli altri appellati a corrispondere all'appellante la somma di euro 24.831,43, oltre interessi dalla domanda al saldo.

I due fratelli Mondello hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il Di Marco. Considerato che: Occorre anzitutto rilevare che il ricorso non è stato notificato ad Agatina Motta, chiamata pure al giudizio d'appello, la cui sentenza ne ha negato la legittimazione passiva. Invero, a seguito della chiamata in causa, attuata nel primo grado, di Giuseppe Di Marco - originario attore - nei confronti di Vincenza Rita Mondello e Salvatore Vincenzo Mondello, si determinò una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra l'originario attore, gli originari convenuti - Agatina Motta e suo marito Antonino Mondello, successivamente deceduto - e i chiamati, giacché la chiamata in causa si risolse nel diniego della legittimazione passiva dei convenuti stessi e nella sua attribuzione, invece, ai chiamati.

Non essendosi tale litisconsorzio necessario processuale risolto con l'appello, anche il ricorso per cassazione risulta soggetto all'articolo 331 c.p.c. Deve pertanto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agatina Motta nel termine indicato in dispositivo, rimettendo a nuovo ruolo per la trattazione della causa.

P.Q.M.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agatina Motta entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 I Pr\esidente Raffaele frasca 11, CANC