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Ordinanza Interlocutoria — n. 15431/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders renewal of appeal notice to new tax agency due to invalid service on old agent's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15431/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the renewal of the appeal notice to the new Agenzia delle Entrate – Riscossione because the original service to the previous agent's lawyer was invalid. The appellant argued that service should have gone directly to the new agency, citing Supreme Court precedent on the automatic substitution of the tax collection entity. The Court agreed that the original service was defective but deemed the defect curable, mandating a new valid notification within 30 days.

Regesto Legislator

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Art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; In proceedings of legality, notification of an appeal to the successor tax agency is invalid if served to the defender of the former agent, yet this nullity is subject to cure through spontaneous constitution or renewed service to the new agency.

Parole chiave

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invalid notification tax collection agency automatic substitution cure of nullity appeal service rules impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
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Testo completo

________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 9385 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da MIRIZZI Luciana (C.F.: MRZ LCN 71D58 H096M) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Rocco Luigi Girolamo (C.F.: GRL RCL 69B05 A783I) -ricorrente- nei confronti di - COMUNE di MILANO (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore - AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore - COMUNE di CESANO BOSCONE (MI) (C.F.: non indica- to), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2018, pubblicata in data 18 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo; considerato che - il ricorso, regolarmente notificato al Comune di Milano e a quello di Cesano Boscone, è stato notificato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso il difensore costituito in appello di Equitalia Sud S.p.A., mentre avrebbe dovuto essere notifi- Ric. n. 9385/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 1 di 2 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 9385/2019 cato direttamente all’Agenzia, subentrata all’agente della ri- Numero sezionale 928/2022Numero di raccolta generale 15431/2022 scossione, secondo i principi di diritto in proposito affermati Data pubblicazione 13/05/2022 dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 – 01: «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla so- pravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della ri- scossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ri- tualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automa- tico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, in- tegra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»); - la notifica va pertanto rinnovata, nel termine che si indica in dispositivo. per questi motivi la Corte: dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso stesso.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 9385/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 2 di 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a