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Ordinanza — n. 15193/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15193/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sportelli against the Taranto Tribunal's dismissal of his opposition inadmissible. The lower court failed to specify where and when the grievances regarding falsity in documents and ethical violations were raised during the merits phase. Consequently, the Court ruled that these specific censure grounds were not properly developed in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the contested decision does not contain specific indications regarding the timing and location of the censure grounds proposed by the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement merits phase censure falsity in documents legal ethics violation Cassation procedure costs of litigation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Per l’adunanza camerale del 8/03/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 96 comma 3 cod. proc. civ.
Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ai sensi dell’art. 96, comma Ad.
art. 2900 cod. civ
Ai sensi dell’art. 2900 cod. civ.
art. 335 cod. proc. civ
art. 2730 cod. civ
civ., rilevabile ex officio, nonché per violazione dell’art. 2730 cod. civ.
art. 125 cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 dal creditore senza alcun mandato difensivo (art. 125 cod. proc. civ.
art. 103 cod. proc. civ
per la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ.
artt. 474 cod. proc. civ
per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ.
art. 474 cod. proc. civ
pen., nonché violazione della circolare del ministero della giustizia del 23 ottobre 2015» Il terzo motivo è, quindi, per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 17292 del 2019 proposto da: Sportelli Michele, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancellaria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Palumbo - ricorrente - contro Giacovelli Rosa e Marasciulo Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Udine, n. 5 presso lo studio dell'avvocato Rossini Andrea che li rappresenta e difende - controricorrenti - avverso la sentenza n. 776/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA L’avvocato Michele Sportelli propone ricorso, articolato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 776 del 26/03/2019, che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da esso stesso proposta avverso il precetto notificatogli ad istanza di Rosa Giacovelli e Antonio Marasciulo. La questione era originata in procedura esecutiva nella quale l’avvocato Michele Sportelli patrocinava il creditore procedente, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Cosimo Sportelli, nei confronti del Marasciulo e della Giacovelli, quali debitori esecutati. Cosimo Sportelli e i Marasciulo-Giacovelli conclusero una transazione, che l’avvocato Sportelli riteneva non potesse pregiudicare il suo diritto al rimborso delle spese legali nei confronti dei suddetti esecutati e pertanto agì in surroga del proprio debitore.

Ai sensi dell’art. 2900 cod. civ. Da ciò scaturirono procedimenti esecutivi e cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, nei quali l’avvocato Michele Sportelli risultò soccombente e i Giacomelli-Marasciulo agirono nei suoi confronti, con il ministero dell’avvocato Guglielmo Boccia, che risulta quale difensore anche nel precetto intimato a Michele Sportelli e opposto dinanzi al Tribunale di Taranto. Vennero, pertanto, proposte due diverse cause di opposizioni agli atti esecutivi e all’opposizione. La causa di opposizione agli atti esecutivi è stata decisa dalla sentenza n. 776 del 2019.

Avverso il ricorso dell’avvocato Michele Sportelli resistono, con unico controricorso, Rosa Giacovelli e Antonino Marasciulo, chiedendo la condanna di controparte per lite temeraria. Per l’adunanza camerale del 8/03/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, parte ricorrente insiste, con apposita istanza ritualmente depositata, nella richiesta di riunione - per connessione oggettiva e soggettiva - con il ricorso iscritto al n. 18995 del 2018 vertente tra le stesse parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE L’avvocato Michele Sportelli ha, in via preliminare, chiesto la riunione con altro ricorso, quello iscritto al n. 18995 del 2018 e ha ribadito la richiesta con apposita istanza, depositata in via Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 telematica. Alla detta riunione non si era opposta, nel proprio controricorso, la difesa dei coniugi Giacomelli-Marasciulo. L’istanza, sebbene sostanzialmente concorde, non può avere favorevole seguito, in quanto il detto ricorso è stato già deciso, a seguito dell’adunanza camerale non partecipata del 30/09/2021, con ordinanza del 19/01/2022 n. 01579, di rigetto del ricorso dello Sportelli con condanna alle spese e, peraltro, dalla detta ordinanza, compulsata d’ufficio e del cui Collegio decidente facevano parte il presidente e l’estensore di questo provvedimento, risulta che l’istanza di riunione, ivi pure avanzata, era stata disattesa con ampia motivazione, in via assorbente sulla base del rilievo che in ogni caso diversi sono i provvedimenti impugnati in quello e in questo giudizio, non operando, in tal modo, il disposto dell’art. 335 cod. proc. civ.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Taranto. Il primo mezzo pone censura di: «nullità e (o) inesistenza della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge in merito all’assenza jus postulandi dell’avv. Boccia di cui agli artt. 83 e 85 cod. proc. civ. e 1722 cod. civ., rilevabile ex officio, nonché per violazione dell’art. 2730 cod. civ. e per l’effetto la sentenza risulta essere contra legem». Il primo motivo è per nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per mancanza del potere rappresentativo quale difensore in capo all’avvocato Boccia.

Il mezzo è inammissibile, in quanto lamenta la mancanza dello jus postulandi, o meglio della procura alle liti con riferimento all’atto di precetto, che, notoriamente, può essere firmato anche Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 dal creditore senza alcun mandato difensivo (art. 125 cod. proc. civ. e art. art. 480, comma 2, cod. proc. civ.).

Qualora, viceversa, si dovesse intendere il vizio quale riferito all’attività processuale svolta dall’avvocato Guglielmo Boccia in diverso giudizio (quello concluso dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2145 del 2015) giova quanto affermato nella sentenza in questa sede impugnata, laddove, alla pag. 3, il giudice dell’opposizione afferma che il vizio di carenza di valida procura alle liti (in favore dell’avvocato Boccia) doveva essere fatto valere nell’ambito del processo nel quale il provvedimento giudiziale ebbe a formarsi, ossia mediante esperimento dei necessari e coerenti mezzi d’impugnazione.

Il secondo mezzo deduce vizio di: «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ. per scissione delle cause r.g. n. 5944/2015 e 690/2016 senza l’assenso delle parti.». Il secondo mezzo è per violazione dell’art. 103 cod. proc. civ. sulla base di tutti e tre i parametri dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. perché il Tribunale di Taranto avrebbe (illegittimamente) scisso due cause, di cui una di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi e l’altra di sola opposizione formale.

Il motivo è inammissibile, non essendovi un obbligo di mantenere riunite le due cause e non essendo necessario il consenso delle parti per separarle, giusta il disposto dell’art. 103, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ. Deve ribadirsi, in questa sede, l’orientamento di legittimità (Cass. n. 24496 del 18/11/2014 Rv. 633216 - 01), secondo il quale «i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono».

Inoltre, deve, pure, ribadirsi che l'opportunità di disporre o meno la riunione di più cause connesse, pendenti dinanzi allo stesso giudice in grado diverso, costituisce oggetto di un giudizio assolutamente discrezionale, che è rimesso al potere esclusivo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (quale espressione di un orientamento risalente e oramai costante si vedano: Cass. n. 00402 del 19/01/1979 Rv. 396517 – 01 e n. 05424 del 16/10/1981 Rv. 416132 - 01). Il terzo mezzo deduce: «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ. a seguito della violazione degli art. 40 e .103 cod. proc. civ., nonché violazione dei delitti puniti dal codice penale dagli artt. 482 che richiama gli artt. 476 e 478 cod. pen., nonché violazione della circolare del ministero della giustizia del 23 ottobre 2015» Il terzo motivo è, quindi, per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ. con riferimento ai parametri di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., a seguito della violazione degli artt. 40 e 103 cod. proc. civ. nonché per violazione dell’art. 482 cod. pen. (che reca quale rubrica:

Falsità materiale commesso dal privato), in relazione agli artt. 476 e 478 cod. pen. Infine, il quarto mezzo denuncia: «nullità della sentenza n. 776/2019 e della sentenza n. 1087/2018 ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 103 cod. proc. civ., violazione dell’art. Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 49 del codice deontologico e violazione del principio del neminem laedere» Il quarto motivo è, quindi, rapportato a entrambe le sentenze (ossia anche di quella nella quale è stata emanata l’ordinanza n. 01579 del 2022, sopra richiamata, deliberata nella camera di consiglio del 30/09/2021) e violazione dell’art. 49 del codice deontologico forense.

Gli ultimi due motivi possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sulla base della ragione di fondo che non risulta in alcun modo, dal testo del provvedimento impugnato, dove e quando le relative censure siano state proposte e sviluppate nella fase di merito. Ciò vale sia per il terzo mezzo, con riferimento alle contestazioni basate sull’affermata falsità in atti (senza che sia peraltro specificato se vi sia stata denuncia penale o se sia comunque iniziato un procedimento penale), sia con riferimento alla violazione del codice deontologico forense: anche con riferimento al quarto motivo, infatti, non vi è adeguata indicazione circa l’attivazione della giustizia dell’ordine forense.

Il terzo e il quarto motivo sono, pertanto, inammissibili in quanto non risulta dove e quando siano state mosse le censure nelle fasi di merito. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile, in quanto sono state ritenute inammissibili tutte le censure proposte. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ai sensi dell’art. 96, comma Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore:

C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17292/2019 Numero sezionale 390/2022 Numero di raccolta generale 15193/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 3, cod. proc. civ., non risultando manifesto l’abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022. Il Presidente Franco De Stefano Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 17292/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S