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Ordinanza — n. 15171/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding invalid guarantee pact and burden of proof for promissory note payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15171/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's finding of fact regarding the non-existence of the guarantee pact was not legally flawed. The appellant argued the pact was void due to mandatory law violations, but the court noted the trial judge already established the promissory holder proved the pact's absence. Consequently, the burden of proof for the invalidity of the note fell on the holder, rendering the appeal's legal grounds insufficient to overturn the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; Art. 2041 cod. civ.: When a guarantee pact is proven non-existent by the promissory holder, the burden of proving the cause of payment shifts to the holder, precluding reversal of the first-instance judgment on this ground.

Parole chiave

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burden of proof promissory note guarantee pact invalidity repetition of unjust enrichment appellate review mandatory law caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Chiesero quindi la condanna alla restituzione della somma di Euro 148.000,00 sulla base del contratto di compravendita, in subordine a titolo di ripetizione d’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. o di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art.
Art. 2041 cod. civ.
o di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., ed in via ulteriormente subordinata a titolo di compensazione con quanto dovuto da SE.RI.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2033 cod. civ
Chiesero quindi la condanna alla restituzione della somma di Euro 148.000,00 sulla base del contratto di compravendita, in subordine a titolo di ripetizione d’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.
art. 2041 cod. civ
o di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., ed in via ulteriormente subordinata a titolo di compensazione con quanto dovuto da SE.RI.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 30680/2019 proposto da: Azienda Agricola Quercete Societa' Agricola Carl e Seri Spa, domiciliati a ROMA, Piazza Cavour presso Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Gentile -ricorrente - contro Palmieri Gianluigi, Palmieri Sergio, elettivamente domiciliati in Roma V. Panama 74 presso lo studio dell'avvocato Iacobelli Gianni Emilio che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Testa Alberico -controricorrente - Palmieri Andrea Maria, intimato avverso la sentenza n. 1243/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 del consigliere SCODITTI ENRICO F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 30680/2019 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 15171/2022Data pubblicazione 12/05/2022 Rilevato che: SE.RI. s.p.a. e Società Azienda Agricola Quercete c. a r.l., rispettivamente società controllante e società controllata, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere Osvaldo Palmieri esponendo quanto segue: il convenuto aveva acquistato dalla SE.RI. s.p.a. un immobile in costruzione, affidando a quest’ultima con separata scrittura privata l’incarico di eseguire i lavori di ultimazione del fabbricato;

Azienda Agricola Quercete aveva emesso in favore del Palmieri quattro assegni per il complessivo importo di Euro 148.000,00 a garanzia dell’adempimento contrattuale da parte di SE.RI.; il Palmieri, venendo meno agli accordi, aveva posto all’incasso gli assegni prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento. Chiesero quindi la condanna alla restituzione della somma di Euro 148.000,00 sulla base del contratto di compravendita, in subordine a titolo di ripetizione d’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. o di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., ed in via ulteriormente subordinata a titolo di compensazione con quanto dovuto da SE.RI. nell’ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, proposta dal convenuto in separato giudizio, per l’inadempimento all’obbligo di esecuzione dei lavori.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 5 marzo 2019 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il Tribunale, con statuizione non specificatamente impugnata, aveva affermato che il patto di garanzia, anche se provato, sarebbe stato nullo per violazione di norma imperativa (artt. 1 e 2 r.d. n. 1736 del 1933) e che la parte convenuta aveva provato l’inesistenza del suddetto patto, con motivazione non censurata dalle appellanti.

Aggiunse che la decisione impugnata aveva in sostanza rigettato la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 30680/2019 Numero sezionale 652/2022 domanda non per la nullità del patto di garanzia, ma perché era Numero di raccolta generale 15171/2022Data pubblicazione 12/05/2022 stata provata l’inesistenza del patto da parte del soggetto che aveva incassato gli assegni.

Hanno proposto ricorso per cassazione SE.RI. s.p.a. e Società Azienda Agricola Quercete c. a r.l. sulla base di due motivi e resistono con controricorso Gianluigi e Sergio Palmieri. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che, posto che chi ha eseguito una prestazione non dovuta ha diritto di ripeterla, il giudice di appello ha erroneamente rigettato la domanda di restituzione dopo avere ritenuto che il convenuto avesse provato l’inesistenza del patto di garanzia.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1418 e 2033 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che costituisce giudicato, per non essere stato proposto appello incidentale, la statuizione del Tribunale secondo cui non era stato provato quanto eccepito dal convenuto, e cioè che la somma incassata fosse il prezzo di un terreno alienato dal Palmieri e dalla comproprietaria all’Azienda Piccola Quercete. Aggiunge che il giudice di appello, dopo avere ritenuto provata l’inesistenza del patto, ha omesso di rilevare che lo spostamento patrimoniale era privo di causa, per cui le appellanti avevano diritto alla restituzione della somma.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Va premessa la tempestività del ricorso. Parte controricorrente ha eccepito, con relativa produzione documentale (sub b) degli allegati al controricorso) che la sentenza è stata notificata a mezzo posta al procuratore della parte ricorrente, avv. Umberto Gentile, presso il domicilio eletto (via Melisburgo n. 4 in Napoli, presso lo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a :

F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 30680/2019 studio dell’avv. Raffaele Bertolini), il giorno 27 giugno 2019, per Numero sezionale 652/2022Numero di raccolta generale 15171/2022 cui, data la notifica del ricorso in data 7 ottobre 2019, vi sarebbe la Data pubblicazione 12/05/2022 decadenza dalla facoltà di impugnare. Come risulta però dal documento prodotto, e come eccepito in memoria dalla stessa parte ricorrente, la notifica della sentenza ha avuto ad oggetto una sola copia, laddove invece le parti rappresentate dal difensore sono più: si tratta pertanto di notifica non valida (cfr. fra le tante Cass.n. 7631 del 2006, n. 6969 del 2006).

I motivi sono, come si è detto, inammissibili perché formulati in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.: essi si fondano su atti e risultanze processuali senza riprodurne la parte pertinente in modo diretto e indiretto (in questo secondo caso precisando la parte corrispondente all’indiretta riproduzione). In secondo luogo le censure muovono da un fatto costitutivo diverso da quello prospettato nella sommaria esposizione dei fatti di causa come originaria causa petendi, e cioè non l’inadempimento del patto di garanzia ma, si dice ora, l’assenza di causa del pagamento.

In realtà l’assegno privo di data o postdatato è nullo (cfr. Cass. n. 10710 del 2016, 20449 del 2016) ma costituisce promessa di pagamento, per cui, nel caso di specie, il promissario era esonerato dalla prova del rapporto fondamentale, mentre al promittente competeva provare l’assenza del rapporto causale. Ciò in effetti ha tentato di fare la parte attrice, allegando l’esistenza di un patto di garanzia che sarebbe stato violato con l’incasso anticipato, ma il giudizio di fatto del giudice del merito è stato nel senso che il promissario ha provato l’inesistenza del detto patto.

La censura è quindi anche infondata perché, per gli aspetti discendenti dall’assegno invalido, fa ricadere sul promissario l’onere di provare la causa del pagamento. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 30680/2019 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare Numero sezionale 652/2022Numero di raccolta generale 15171/2022 atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, Data pubblicazione 12/05/2022 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2022 Il Presidente Dott. Raffaele Frasca F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 30680/2019 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 15171/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f