Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15147/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15147/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the lower courts failed to assess contributory negligence and miscalculated interest, but the Court found these grievances lacked autosufficiency. Specifically, the appellant did not identify where or how these issues were raised in the first and second instance proceedings, and the factual basis for the judgments remained identical despite the differing damage amounts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 1227 c.c.; The appeal is inadmissible for lack of autosufficiency when the appellant fails to specify the precise location and manner in which the illegality was argued in the lower courts, particularly when the facts supporting the judgments are identical.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of autosufficiency double conformity contributory negligence interests calculation procedural inadmissibility cauzione per le spese ripetibili diritti e obblighi precontrattuali accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo con cui si deduce un vizio di motivazione è, invece, palesemente inammissibile in quanto prospetta la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una cd.
Art. 1227 c.c.
- la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia accertato se il comportamento della Liguria srl avesse concorso a cagionare il danno con applicazione dell'art. 1227 c.c.
Art. 3, 4 e 5 D.Igs. n. 231 del 2002
Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa il fatto che la Liguria ha comunque potuto utilizzare i propri investimenti (art. 360, co.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
3 -4 Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e dunque per contrasto con l'art. 366 n.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132, co.
art. 1338 cod. civ
La sentenza sul punto è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod.
art. 1227 c.c
- la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia accertato se il comportamento della Liguria srl avesse concorso a cagionare il danno con applicazione dell'art. 1227 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004
Cass., 3, n. 24795 dell'8/10/2008
Cass., 3, n. 24795 dell'8/10/2008)".
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

À ORDINANZA sul ricorso 34772/2019 proposto da: ELETTROMILANESE Srl In Liquidazione in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO MALAVASI e FEDERICA SCAFARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma Via Giosue' Borsi 4 Marcello.malavasi@milano.pecavvocati.it federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - Contro LIGURIA Sri, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giosué Giardina e domiciluiata presso la cancelleria della Corte di Cassazione Avv.giosuegiardina@legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 2489/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 da MOSCARINI ANNA Considerato che: 1.La società Liguria srl convenne in giudizio la ElectronicPartner Italia srl in liquidazione (poi Elettromilanese srl) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento di C 36.635,90 oltre accessori di cui l'intimante chiedeva il pagamento a titolo di corrispettivo per beni e servizi.

L'opponente eccepì l'inesistenza del credito e formulò, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione delle trattative rappresentando di aver sostenuto molte spese per allestire il punto vendita. Depositò documentazione volta a rappresentare i costi di allestimento, quelli per l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza, di adesivi con la grafica di Electronicpartner, della stampante, del software, del persona! computer.

2. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la intimante al risarcimento del danno a titolo di responsabilità pre-contrattuale per l'importo di C 173.859,70, oltre rivalutazione interessi e spese processuali.

3. La Corte d'Appello di Milano, adita da Elettromilanese srl, con sentenza del 6/6/2019, ha parzialmente accolto l'appello, confermando la responsabilità precontrattuale dell'appellante per interruzione e recesso ingiustificato dalle trattative ma riducendo l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha confermato la debenza dei costi sopportati per l'allestimento e l'apertura del punto vendita confidando nella conclusione del contratto, costi tutti portati dalle relative fatture; ha pertanto ritenuto risarcibili l'importo di C 52.800 per l'acquisto di arredi e l'allestimento del punto vendita, C 12.000 per acquisto di impianto di videosorveglianza, C 3.480 per acquisto di adesivi per le vetrine, C 1.180 per l'acquisto della stampante, C 1.716 per acquisto software e personal computer.

Ha invece ritenuto di detrarre dal dovuto il costo dei canoni di locazione sostenuti anche dopo il recesso dalle trattative, frutto di autonoma determinazione della società Liguria srl, così come i costi del finanziamento già risarciti quale corrispettivo delle fatture e quindi ha determinato nella minor somma di C 53.513,48 oltre interessi il dovuto, compensando per il 50% le spese del grado.

4. Avverso la sentenza la società Elettromilanese srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la società Liguria srl con controricorso. La causa è stata assegnata alla trattazione in Adunanza Camerale in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. ) - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto "ineccepibile" l'integrale riconoscimento, quale danno risarcibile, di tutti i costi documentati dall'appellata per l'allestimento, l'arredamento, la sicurezza/videosorveglianza e la funzionalità del punto vendita, sulla base delle fatture versate in atti.

La ricorrente assume che, a fronte di un motivo di appello con cui aveva evidenziato che molte delle spese sostenute - tipo quella per il sistema di videosorveglianza - non potevano essere considerate un danno risarcibile perché altrimenti utilizzabili, la sentenza non avrebbe fornito alcuna giustificazione ma si sarebbe limitata, con motivazione apparente, a ritenere "ineccepibile" l'integrale riconoscimento delle spese documentate.

2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa il fatto che la Liguria ha comunque potuto utilizzare i propri investimenti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- con una censura sostanzialmente sovrapponibile alla precedente la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che molti degli investimenti effettuati dalla Liguria srl furono poi altrimenti utilizzati dalla medesima. 1 -2 I motivi possono essere trattati congiuntamente perché sono sostanzialmente sovrapponibili e sono entrambi inammissibili. La Corte d'Appello ha ritenuto che dovesse gravare sulla parte che aveva confidato senza sua colpa nella conclusione del contratto e che, in vista di tale prospettiva, aveva affrontato notevoli costi di investimento, il complesso delle spese sostenute in vista della conclusione del contratto ma che, una volta acclarata la sussistenza della responsabilità pre- contrattuale della controparte, le stesse costituissero danno risarcibile.

Tali spese sono state provate dal deposito delle relative fatture e nulla altro la parte danneggiata doveva provare per ottenere il risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale. La sentenza sul punto è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) (Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004;

Cass., 3, n. 24795 dell'8/10/2008)". Il secondo motivo con cui si deduce un vizio di motivazione è, invece, palesemente inammissibile in quanto prospetta la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una cd. "doppia conforme", dal momento che i fatti in relazione ai quali sono state pronunciate le sentenze di primo grado e d'appello sono gli stessi, differendo le due pronunce solo per l'importo del risarcimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.1227 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia accertato se il comportamento della Liguria srl avesse concorso a cagionare il danno con applicazione dell'art. 1227 c.c.

4. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 D.Igs. n. 231 del 2002, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che, sulla somma riconosciuta quale corrispettivo della merce venduta, non sia stato effettuato il computo degli interessi moratori di cui alla norma indicata in epigrafe. 3 -4 Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e dunque per contrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente non indica né localizza nel presente giudizio di legittimità dove e come le questioni siano state proposte nel giudizio di merito, quale sia stata la decisione di primo grado, quale il motivo di appello, la pronuncia impugnata e le specifiche ragioni di illegittimità.

Per quanto, in particolare, riguarda il quarto motivo, relativo alla pretesa mancata liquidazione degli interessi sulla somma dovuta all'intimante, in esso si allude al fatto che gli interessi di cui si parla fossero stati "richiesti" ma ci si astiene dal fornire l'indicazione specifica e, soprattutto, dal riferire se le ipotetiche richieste fossero state fatte in appello.

5. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quello versato con il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Co