Cassation court remands case to resolve whether procedural norms of enforcement proceedings apply to appealability of equity judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new docket pending the resolution of a preliminary question regarding procedural norms. The applicant, Del Monte, argued that the appealability of a judgment rendered by the Peace Judge in equity should be governed by enforcement procedure rules rather than cognition rules. The Court noted that its own Section VI-3 had previously accepted this interpretation and remitted similar cases for public hearing to clarify if enforcement norms act as substantive interposed rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339 comma III, 553 e 91 cod. proc. civ.; The appealability of a judgment rendered by the Peace Judge in equity is determined by the norms of the enforcement procedure, which function as substantive interposed rights, rather than solely by the norms of the cognition procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 37572/2019 proposto da: Del Monte Daniel, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere di Pietra Papa, n. 21 rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Europa n. 190, rappresentato e difeso dall’avvocato De Rose Dora - controricorrente - avverso la sentenza n. 14843/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue; rilevato che: - la vicenda origina da un’ordinanza di assegnazione del credito in espropriazione presso terzi, che non avrebbe statuito sulle spese e segnatamente su quelle di registrazione dell’ordinanza stessa; - l’avvocato Del Monte, quale creditore procedente, ne ha chiesto il rimborso, ritenendo che esse debbano gravare su Poste Italiane S.p.a., terzo pignorato e non sul debitore originario;
F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 37572/2019 Numero sezionale 927/2022 Numero di raccolta generale 15043/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - la domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace e l’appello ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma; - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14843 del 13/07/2019 ricorre per cassazione Del Monte; - resiste Poste Italiane S.p.a. con controricorso; - all’adunanza 5/05/2022 il Procuratore Generale non presenta conclusioni mentre l’avvocato Del Monte ha depositato memoria; considerato che: - l’unico motivo di ricorso pone la seguente censura avverso la sentenza del Tribunale di Roma: violazione e falsa applicazione degli artt. 339 comma III, 553 e 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma, 1, n. 3 cod. proc. civ.). e ne afferma la censurabilità sotto il riguardo dell’illegittima ed immotivata interpretazione della normativa in materia di appellabilità delle sentenze emesse secondo equità dal Giudice di Pace, per violazione delle norme sul procedimento; - che, in merito, la Sezione VI-3 di questa Corte con ordinanza del 4/3/2022 n. 07231 (resa a seguito di adunanza 7/12/2021) ha accolto la prospettazione del ricorrente (avvocato Del Monte) e cassato con rinvio una sentenza, in identica fattispecie, del Tribunale di Roma; - la stessa sezione VI-3, con le ordinanze nn. 09103 e 09104 del 21/03/2022 (rese a seguito dell’adunanza del 19/01/2022), ha rimesso la questione alla pubblica udienza affermando «però da considerare se le norme del procedimento - la cui violazione consente di impugnare la sentenza del Giudice di Pace - siano solo quelle del procedimento di cognizione in cui è adottata la decisione di quest'ultimo, e non già le norme di altro procedimento - nella Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 37572/2019; estensore:
C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 37572/2019 Numero sezionale 927/2022 Numero di raccolta generale 15043/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 fattispecie, quello di esecuzione - che rilevano, invece, come norme interposte di diritto sostanziale»; pertanto, giusta quanto premesso, la questione va previamente risolta all’esito della rimessione disposta con le sopra richiamate ordinanze della Sezione VI-3: ed il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo in attesa di tanto; p. q. m. rinvia a nuovo ruolo in attesa della definizione di analoga questione posta coi ricorsi nn. 2077/20 e 2080/20 r.g.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 5 maggio 2022. Il presidente Franco De Stefano Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 37572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :