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Ordinanza — n. 14987/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to loss of interest from a prior settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14987/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost standing following a private settlement that resolved the underlying dispute. Although the appellant initially argued the settlement was merely an error, the court found the cessation of the controversy sufficient to bar the appeal. Consequently, the appeal was rejected without a merits decision, and litigation costs were fully offset.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: An appeal becomes inadmissible if the parties reach a settlement that extinguishes the subject matter of the dispute, resulting in a lack of interest to continue the litigation.

Parole chiave

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loss of interest settlement agreement inadmissible appeal cessation of controversy Art. 380-bis c.p.c. private settlement litigation costs titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis comma 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. 13636 del 2015
art. 380-bis comma 1 c.p
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13636 del 2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37963/2019 R.G. proposto da ASUR MARCHE, AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, in persona del Direttore generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce, dall'avvocata Marisa Barattini, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli n. 49 presso lo studio dell'avvocato Massimo Colarizi; - ricorrente - contro FATER s.p.a.; ARCOBALENO s.r.l. - intimate - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 672/2019, pubblicata il 9 maggio 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Rilevato che La Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello principale proposto da ASUR e quello incidentale proposto da Arcobaleno s.r.l. e ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva accolto la domanda di pagamento proposta da Fater spa nei confronti di ASUR e condannato quest'ultima al pagamento di Euro 272.860,56, oltre interessi e rifusione delle spese di lite. Le parti controricorrenti, ritualmente intimate, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. In data 23 marzo 2022 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha dichiarato «il sopravvenuto difetto di interesse essendo venuta meno, a seguito di accordo stragiudiziale tra le parti, la ragione del contendere». Ritenuto che 1. Come rilevato, con la memoria depositata parte ricorrente ha dichiarato «il sopravvenuto difetto di interesse essendo venuta meno, a seguito di accordo stragiudiziale tra le parti, la ragione del contendere».

Ha aggiunto che «con il predetto accordo stragiudiziale controparte ha infatti riconosciuto l'errore in cui era incorsa la Corte Anconetana e oggetto del presente ricorso, vale a dire l'intervenuto pagamento in pendenza del giudizio di appello, della sentenza nel frattempo depositata nell'altro giudizio pendente tra le parti avanti al Tribunale di Pesaro che aveva condannato ASUR al pagamento dell'importo di Euro 83.617,00 pari all'importo concordato tra le parti a seguito di intervenuta transazione a definizione delle due vertenze giudiziarie e dunque anche del presente giudizio».

Considerato che il mero deposito della memoria di parte ricorrente non esprime una valida rinuncia a ricorso, può tuttavia ritenersi fatto da cui desumere l'avvenuta cessazione della materia del contendere, anche in considerazione che nessuna delle due parti intimate ha svolto difese in questo giudizio.

2. Va di conseguenza dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse alla sua trattazione.

3. L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). Per questi motivi Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2022. IL PRESIDENTE nilo Sestini. — DEPOSITATO IN C,ANCELLEXA oso, .........