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Sentenza — n. 14552/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14552/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14552/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA, FATTI DI CAUSA 1. Ti processo trae origine dalla domanda presentata innanzi al Tribunale di Cuneo da parte del sig. Serafino Canavese nei confronti di La Contessa Soc. Semplice Agricola. Esponeva l'attore che, avendo coltivato da circa un decennio i mappali 260, 262 e 280, Foglio 6, del Comune di Niella Tanaro in forza di un contratto verbale d'affitto agrario, aveva esercitato il retratto agrario — sia in qualità di affittuario sia quale comproprietario di terreni confinanti — nei confronti della Società Semplice Agricola "La Contessa" a cui erano stati venduti i sopra citati mappali da parte di Stefano e Oriana Camilla.

Regesto Legislator

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art. 360 bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 395 c.p, art. 366 c.p, art. 24 Cost, art. 111 Cost; Sentenza — n. 14552/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo di revocazione è inammissibile. Giova preliminarmente osservare che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai tini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Parole chiave

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diritto agrario proprietà fondiaria agricola censimento dell'agricoltura ricorso di annullamento domanda riconvenzionale movimento contadino

Disposizioni normative citate

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art. 360 bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
Giova preliminarmente osservare che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai tini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art.
art. 395 c.p
civ., implica, ai tini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n.
art. 366 c.p
art. 24 Cost
art. 111 Cost
24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.
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Testo completo

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA, FATTI DI CAUSA 1. Ti processo trae origine dalla domanda presentata innanzi al Tribunale di Cuneo da parte del sig. Serafino Canavese nei confronti di La Contessa Soc. Semplice Agricola. Esponeva l'attore che, avendo coltivato da circa un decennio i mappali 260, 262 e 280, Foglio 6, del Comune di Niella Tanaro in forza di un contratto verbale d'affitto agrario, aveva esercitato il retratto agrario — sia in qualità di affittuario sia quale comproprietario di terreni confinanti — nei confronti della Società Semplice Agricola "La Contessa" a cui erano stati venduti i sopra citati mappali da parte di Stefano e Oriana Camilla.

Precisava, in particolare, il Canavese che, essendo coltivatore di quei fondi da molti anni nonché comproprietario di terreni confinanti con gli stessi ed essendo stata accertata la loro destinazione agricola, aveva subito la lesione del diritto di prelazione agraria di cui era titolare. Riassunta la causa dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria per disposizione del Giudice Istruttore, il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 337/2015, ritenendo non adeguatamente provata la sussistenza del contratto di affitto agrario, rigettava la domanda.

2. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1960/2016, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda di riscatto agrario proposta in primo grado dal Canavese. In particolare, il Giudice Territoriale, ritenendo validamente esercitato il diritto di riscatto agrario in qualità di proprietario confinante con la lettera dell'11.6.2014, dichiarava trasferita in capo all'appellante la proprietà dei fondi 260, 262 e 280, Fg. 6, del Comune di Niella Tanaro, sotto condizione sospensiva del pagamento della somma di 3.500,00 euro in favore di La Contessa s.s.a. entro il termine di gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Avverso tale sentenza ricorreva La Contessa Soc. Semplice Agricola., opponeva resistenza con controricorso Serafino Canavese.Con l'ordinanza n. 21726/2019, questa Corte, rigettava il ricorso ritenendolo infondato. In particolare, riteneva infondato il primo motivo di ricorso non avendo parte ricorrente specificatamente contestato i fatti costitutivi del diritto di riscatto agrario del Canavese, in qualità di proprietario confinante; riteneva altresì inammissibili gli altri motivi di ricorso — in applicazione dell'art. 360 bis c.p.c. — avendo la Corte Territoriale deciso in conformità ad un orientamento consolidato presso questa Corte e non offrendo il ricorso elementi idonei per un ripensamento di detto principio.

4. Avverso tale ordinanza La Contessa Soc. Semplice Agricola propone ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 5• Cori il primo motivo di ricorso La Contessa s.s.a. addebita alla sentenza impugnata di essere incorsa in un errore di fatto consistente nell'avere supposto la prospettazione da parte della ricorrente di una tesi contraria rispetto all'orientamento consolidato presso questa Corte nonché nell'avere ritenuto non sussistenti quelle contestazioni necessarie per contrastare il riscatto agrario del Canavese in qualità di proprietario confinante. A giudizio della ricorrente, infatti, se la Corte avesse avuto l'esatta percezione della realtà univocamente emergente dagli atti processuali avrebbe valutato che La Contessa s.s.a. — proprio in conformità all'orientamento della Corte di Legittimità — aveva specificatamente contestato i requisiti costitutivi del riscatto agrario del controricorrente in qualità di proprietario confinante e, conseguentemente, avrebbe accolto il ricorso.

6. Il motivo di revocazione è inammissibile. Giova preliminarmente osservare che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai tini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizi() (Cass.22171/2010). Nel caso di specie, ciò che viene denunciato è la valutazione fatta, dapprima, dai giudici di merito e, successivamente, dai giudici di legittimità circa il contenuto delle difese della Società Semplice Agricola La Contessa; contenuto che, secondo la ricorrente, sarebbe stato travisato.

La ricorrente non allega alcun "errore di fatto" rilevante ai fini di una azione revocatoria ma ripropone le medesime censure già svolte dinanzi alla Corte Territoriale e alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata valutazione delle contestazioni mosse al retratto agrario in qualità di proprietario confinante del Canavese. Orbene, è evidente come nel caso di specie non sussista alcun errore revocatorio. Inoltre, la Società ricorrente non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda dove si è affermato (pag.

14) che i requisiti per l'esercizio del retratto agrario del Canavese, non sono stati analiticamente contestati dalla società la quale, d'altronde, nulla ha eccepito neppure in merito alla sua intenzione, ex adverso dedotta, di destinare a cava — e non all'uso agricolo — i terreni acquistati nel dicembre 2013. Inoltre, è inammissibile la censura proposta dalla ricorrente avverso il principio sostenuto da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Si evidenzia, al riguardo, come la revocazione sia un mezzo di impugnazione a critica vincolata e che la censura fatta valere dalla ricorrente non rientra in alcun modo tra i motivi di cui all'art. 395 c.p.c. Ti ricorso per revocazione, infatti, è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (ord.

Sez. 6-2 n. 26161/2021). Infine, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Sez.

LT. , ord. n. 8984 del 11/04/2018). Infine, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass.4456/2015). Pertanto, non essendosi il ricorrente attenuto ai suindicati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. indefensio dell'intimato non richiede la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della 10N sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezic ferza Civile della Corte suprema d