Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14545/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust mandatory pre-litigation opposition procedures. The court rejected the claim regarding auction price payment deadlines. The decision emphasizes the mandatory nature of prior opposition steps. The court upheld the lower court's ruling on procedural requirements. The appeal was declared inadmissible without merit. The judgment confirms strict procedural adherence. The outcome favors the opposing parties on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14545/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to exhaust mandatory pre-litigation opposition procedures required by law. The appellant challenged a lower court order regarding the revocation of an auction winner's status due to alleged late payment of the remaining purchase price. The court ruled that the mandatory nature of the opposition procedure precludes direct access to cassation, thereby dismissing the constitutional arguments raised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 569, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; The mandatory nature of the opposition procedure against execution acts precludes direct access to the Court of Cassation, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mandatory opposition procedure execution acts auction revocation procedural exhaustion payment deadline cassation access tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 569, comma 3, cod. proc. civ.
661912 - 01), in uno con la mera fattualità delle argomentazioni e dovendosi in ogni caso ribadire le argomentazioni, già ampiamente esposte da questa Corte in precedenti specifici, circa la necessaria natura perentoria del termine, di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. civ., per il versamento del prezzo (Cass.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Per l'adunanza camerale del 15/03/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte risulta il deposito di memoria da parte del ricorrente.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 152 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 152 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto direttamente avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, senza che sia mai stata proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11817 del 15/05/2018
Cass. n. 18718 del 01/07/2021
Cass. n. 18718 del 01/07/2021 Rv.
Cass. n. 11171 del 29/05/2015
civ., per il versamento del prezzo (Cass. n. 11171 del 29/05/2015 Rv.
Cass. n. 32136 del 0/12/2019
635438 – 01 ribadita da Cass. n. 32136 del 0/12/2019 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 24868 del 2019 proposto da: Turiano Alessandro Saverio, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avocato Currò Carmelo - ricorrente - contro Turiano Paolo Giovanni - intimato – nonché di Unicredit S.p.a., - intimata – nonché di Riscossione Sicilia S.p.a. - intimata – avverso l’ordinanza in data 18/05/2019 del TRIBUNALE di MESSINA; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24868/2019 Numero sezionale 421/2022 Numero di raccolta generale 14545/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/03/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Alessandro Saverio Turiano impugna per cassazione, con atto affidato a un unico, complesso, motivo l’ordinanza, in data 18- 19/05/2019, del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina che aveva respinto l’istanza dello stesso Turiano di revoca dell’ordinanza (o decreto), in data 3/5/2019, dello stesso giudice dell’esecuzione immobiliare, di decadenza del Turiano quale aggiudicatario di un cespite immobiliare (appartamento sito in S. Teresa di Riva, alla via F.

Crispi n. 485, di proprietà dell’esecutato Turiano Giovanni Paolo) per mancato versamento (in concreto il versamento vi era stato ma era stato riscontrato quale tardivo dal notaio delegato) del residuo prezzo di vendita, con contestuale perdita (e incameramento) della cauzione di oltre diecimila euro (€ 10.700,00). La vendita immobiliare era stata condotta da notaio delegato, il quale aveva segnalato al giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Messina il mancato versamento del residuo prezzo, e successivamente aveva provveduto a informare lo stesso giudice dell’avvenuto versamento della somma dovuta.

Giovanni Paolo Turiano, Unicredit S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a. ai quali il ricorso risulta essere stato ritualmente notificato, sono rimasti intimati. Per l'adunanza camerale del 15/03/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte risulta il deposito di memoria da parte del ricorrente. Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 24868/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24868/2019 Numero sezionale 421/2022 Numero di raccolta generale 14545/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso propone la seguente censura: «violazione e falsa applicazione dell’art. 569, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 152 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; eccesso di potere giurisdizionale; illegittimità costituzionale dell’art. 569, comma 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione».

Il ricorso si incentra sulla mancata previsione della perentorietà del termine per il versamento del prezzo di vendita nell’esecuzione immobiliare e prospetta, altresì, questione di legittimità costituzionale dell’art. 569, comma 3, codice di rito, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto direttamente avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, senza che sia mai stata proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ed è rivolto, quindi, avverso un provvedimento del tutto privo del carattere della decisorietà e inidoneo al passaggio in giudicato (come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte si veda, quantomeno a contrario, in fattispecie avente notevole analogia con quella in scrutinio, Cass. n. 32136 del 10/12/2019 Rv. 656506 – 01, che ha, in un caso nel quale il termine era stato ritenuto prorogabile dal giudice dell’esecuzione, affermato la natura perentoria del termine per il versamento del prezzo e così massimata:

«il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 24868/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24868/2019 Numero sezionale 421/2022 Numero di raccolta generale 14545/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte».).

In generale, sul sistema di tutela in ambito esecutivo, avverso gli atti del giudice dell’esecuzione, anche con riferimento alle ipotesi in cui essi intervengono a seguito di sollecitazione di organi delegati alle operazioni, quali i professionisti delegati, facente perno sull’opposizione agli atti esecutivi e (solo) all’esito di essa sul ricorso straordinario in Cassazione, si veda la pregressa giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità (Cass. n. 11817 del 15/05/2018 Rv. 648617 - 01). La riscontrata inammissibilità del ricorso non consente di dare utile ingresso alla questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettata dal ricorrente, dovendosene, peraltro, rilevarne la assoluta apoditticità e carenza di specificità in punto di diritto, non essendo neppure identificata la disparità di trattamento rispetto a fattispecie normative analoghe e dovendosi in ogni caso tenere conto della discrezionalità del legislatore in ambito processuale (da ultimo:

Cass. n. 18718 del 01/07/2021 Rv. 661912 - 01), in uno con la mera fattualità delle argomentazioni e dovendosi in ogni caso ribadire le argomentazioni, già ampiamente esposte da questa Corte in precedenti specifici, circa la necessaria natura perentoria del termine, di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. civ., per il versamento del prezzo (Cass. n. 11171 del 29/05/2015 Rv. 635438 – 01 ribadita da Cass. n. 32136 del 0/12/2019 Rv. 656506 – 02, già in precedenza richiamata). Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 24868/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24868/2019 Numero sezionale 421/2022 Numero di raccolta generale 14545/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, non avendo i controricorrenti svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 15 marzo 2022. Il Presidente Lina Rubino Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 24868/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A