Italian Court dismisses appeal regarding presidential order enforceability in divorce cases, upholding statutory execution powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the enforceability of a presidential order issued during a divorce proceeding. The appellant argued the order lacked valid execution title, but the court relied on established jurisprudence confirming such orders possess immediate executive force under Italian civil procedure law. Consequently, the court found the arguments infounded and dismissed the appeal without costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 708 cod. proc. civ.; Art. 189 disp. att. cod. proc. civ.: Presidential orders in divorce proceedings possess immediate executive force and cannot be modified outside the specific separation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
uardo all'efficacia dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., assumendo che detto provvedimento non potrebbe costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata. Il motivo è infondato alla stregua delle affermazioni reiterate della giurisprudenza di legittimità, in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l'ordinanza del presidente emanata ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ, avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per espressa affermazione della legge, e che sono ritenuti insuscettibili di modifica se non nella sede deputata del giudizio di separazione (sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza persidenziale si vedano:
Cass. n. 04930 del Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle 11/08/1988 Rv. 459752 - 01; Cass. n. 00453 del 11/02/1969 Rv. 338533 - 01; Cass. n. 410 del 18/02/1967 Rv. 326330 - 01; Cass. n. 01100 del 25/11/2000 Rv. 542159 - 01, che ne esclude solo l'idoneità ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale). Non paiono, peraltro, equiparabili la situazione dei coniugi separandi e quella dei genitori non coniugati, con riferimento ai quali l'obbligo di mantenimento del figlio decorre dal momento dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento c-.--6 dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica (Cass. n. 3302 del 08/02/2017 Rv. 643362 - 02).
Il secondo motivo è, pertanto, infondato. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità e di infondatezza delle censure che muove, è infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite di questo giudizio di legittimità, in quanto la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez.
U. n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 15 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi t Cristiano Valle Robert valdi Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle ' CORTE SI:Pnr.m.A DI CASSAZIONEU.RP. CENTRALE reazr, PLp QL; CArY/9,21-0(V9. /C.Q1`" IRAA3,,Artn bON, (Y‘ sb50 5o LL ,AkAitEre-,tizja, j:se 255144 I 7.2.- Wao Nzs.- 9TIA CAAb Mi t OWOCCITOt0/1-0jou?s:o Lt4 QJnATO D•geft ;•`"" Ve/131,5a-0 U/LVD (76.-a` c-ZRA ANarl- -Rok.erp, 041 0202) ‘-2 Cgry‘ \