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Ordinanza — n. 14276/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing beyond statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14276/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued against the lower court's confirmation of debt, but the court noted the appeal was submitted in February 2019, exceeding the January 2019 deadline. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, and the appellant bears the costs of the inadmissible appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit late filing costs of appeal procedural deadline legittimazione per agire in via esecutiva mandato di credito autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 luglio 2018, e non è stata notificata; -) il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla scadeva il 12 gennaio 2019; -) il ricorso è stato proposto con atto consegnato all'ufficiale giudiziario 1'11 febbraio 2019.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
6375/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 2.295, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarìe ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 327 c.p
Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 luglio 2018, e non è stata notificata; -) il termine ex art. 327 c.p.c.
art. 380 bis c.p
385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del fatto che il compenso per l'attività relativa alla "fase decisionale" non può essere liquidato, in quanto la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01
Va da sé che al presente giudizio non si applica la sospensione feriale dei termini, in quanto nelle controversie esecutive - sottratte alla sospensione m feriale - rientra anche il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6375/19 proposto da: -) Trono Cosimo, elettivamente domiciliato a Roma, v.le Carso n. 14, difeso dall'avvocato Vincenzo Marco Leo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Gioia Sandra, elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall'avvocato Antonio Sanasi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce 12 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Sandra Gioia, titolare di assegno di separazione posto a carico del coniuge Luciano Trono, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di quest'ultimo, nelle forme del pignoramento presso terzi. Pignorò il credito vantato da Luciano Trono nei confronti del padre Cosimo Trono. Quest'ultimo si costituì e negò di avere debiti nei confronti del proprio figlio. La creditrice all'udienza del 21 luglio 2010 formulò domanda di accertamento o 2_2... dell'obbligo del terzo pignorato.R.G.N. 6375/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 All'esito del relativo giudizio il Tribunale di Taranto con sentenza 2 novembre 2014 n. 3668 dichiarò Cosimo Trono debitore di Luciano Trono.

Tale sentenza venne impugnata da Cosimo Trono. La Corte d'appello di Lecce con sentenza 12 luglio 2018 n. 323 rigettò il gravame. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Cosimo Trono con ricorso fondato su un motivo. Sandra Gioia ha resistito con controricorso, mentre Luciano Trono non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo esporre il contenuto dell'unico motivo di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 luglio 2018, e non è stata notificata; -) il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla scadeva il 12 gennaio 2019; -) il ricorso è stato proposto con atto consegnato all'ufficiale giudiziario 1'11 febbraio 2019.

2. Va da sé che al presente giudizio non si applica la sospensione feriale dei termini, in quanto nelle controversie esecutive - sottratte alla sospensione m feriale - rientra anche il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del fatto che il compenso per l'attività relativa alla "fase decisionale" non può essere liquidato, in quanto la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c. priva di contenuti. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Cosimo Trono alla rifusione in favore di Sandra Gioia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro R.G.N. 6375/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 2.295, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarìe ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 gennaio 2022. (Rob a