Cassation appeal dismissed as late; six-month deadline expired for forced execution proceedings under Art. 327 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month statutory deadline for filing a cassation appeal in forced execution proceedings had expired. The appellant filed the request on October 24, 2019, well after the deadline calculated from the March 2019 publication of the first-instance judgment. The court ruled that the special suspension of time limits applicable to other proceedings does not apply to forced execution cases, rendering the appeal untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The six-month appeal period for cassation in forced execution proceedings runs from the publication of the judgment and cannot be suspended, rendering late appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32207 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da MARESCA Concetta (C.F.: MRS CCT 59M52 F839P), tito- lare dell’omonima impresa individuale (P.l.: 07680700635) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Livio Provitera (C.F.: PRV LVI 55B25 F839K) -ricorrente- nei confronti di ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F.: 13756881002), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- nonché COMUNE DI NAPOLI (C.F.: 80014890638)), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3361/2019, pubblicata in data 27 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Concetta Maresca ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un provvedimento del Tri- Ric. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 bunale di Napoli con il quale era stata dichiarata improcedibile Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022 una precedente opposizione dalla stessa avanzata in relazione Data pubblicazione 02/05/2022 a una cartella di pagamento dell’agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., cui è poi subentrata l’AdER), fondata su crediti iscritti a ruolo dal Comune di Napoli, qualificata essa stessa come opposizione agli atti esecutivi e ritenuta tardiva.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Napoli. Ricorre la Maresca, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’AdER. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso (oggetto del resto di espressa ec- cezione sollevata dall’amministrazione controricorrente). La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 27 marzo 2019.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è, dunque, scaduto in data 27 settembre 2019. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale e tra le più recenti:
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Ric. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022– 01). Data pubblicazione 02/05/2022 Il ricorso è datato 24 ottobre 2019 e la notificazione dello stesso (avvenuta a mezzo del servizio postale) è stata richie- sta in data 25 ottobre 2019. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre spe- se prenotate a debito ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Il Presidente Lina Rubino Ric. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A