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Sentenza — n. 12968/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 12968/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12968/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 13616/2020 proposto da: GIUSEPPE ANGOTTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Secchi n. 9, presso lo studio dell'avv.to VALERIO ZIMATORE che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COOPERATIVA PARCO DELLA VITTORIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv.to SILVIO CRAPOLICCHIO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 4328/2019 della CORTE SUPREMA DI202.52, CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/02/2019; 2Z. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del ( 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391-bis c.p, art. 96 c.p; Sentenza — n. 12968/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla I. n. 197 del 2016 - deve ritenersi applicabile ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Sez. U, Sentenza n. 8091 del 23/04/2020, Rv. 657534 - 01; cfr. altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021, Rv. 661916 - 01).

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso di annullamento ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'istanza di ricusazione azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis c.p
Avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, Giuseppe Angotti propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 96 c.p
La Cooperativa Parco della Vittoria a r.I., in liquidazione coatta amministrativa, resiste con controricorso, rilevando la tardività del ricorso, l'inammissibilità delle censure avanzate dalla controparte e invocando, da ultimo, la condanna dell'Angotti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 13616/2020 proposto da: GIUSEPPE ANGOTTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Secchi n. 9, presso lo studio dell'avv.to VALERIO ZIMATORE che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COOPERATIVA PARCO DELLA VITTORIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv.to SILVIO CRAPOLICCHIO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 4328/2019 della CORTE SUPREMA DI202.52, CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/02/2019; 2Z. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del ( 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza resa in data 14/2/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Raimondo Silipo e Giuseppe Angotti avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 22/11/2016 ad esito di un giudizio di responsabilità professionale promosso dalla Cooperativa Parco della Vittoria a r.l. nei confronti dei ridetti Raimondo Silipo e Giuseppe Angotti.

2. A sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione ha rilevato l'inammissibilità di tutte le censure avanzate dai ricorrenti, avuto riguardo alla sostanziale limitazione delle relative argomentazioni a una mera proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa (come tale, non consentita in sede di legittimità), ovvero alla mancata indicazione dei fatti storici dedotti come decisivi per il giudizio il cui esame era stato asseritamente omesso dal giudice del merito.

3. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, Giuseppe Angotti propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di due motivi d'impugnazione.

4. La Cooperativa Parco della Vittoria a r.I., in liquidazione coatta amministrativa, resiste con controricorso, rilevando la tardività del ricorso, l'inammissibilità delle censure avanzate dalla controparte e invocando, da ultimo, la condanna dell'Angotti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

6. La Cooperativa Parco della Vittoria a r.I., in liquidazione coatta amministrativa ha depositato memoria.

7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore Udienza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 13616/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 di- cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non indicato il fatto storico decisivo per il giudizio che il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare, in contrasto con quanto ictu ()cui/ rilevabile dalla documentazione depositata agli atti del giudizio.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di cassazione avrebbe travisato i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio alla luce del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria di variante in corso d'opera ai soci della cooperativa.

3. Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'odierno ricorso.

4. Osserva in primo luogo il Collegio come, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., nel caso in cui i provvedimenti della Corte di cassazione siano affetti da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la parte interessata può chiederne la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento stesso.Udienza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 13616/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri 5. Nel caso di specie, in difetto di alcuna notificazione dell'ordinanza impugnata in questa sede, il termine applicabile è quello di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

6. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla I. n. 197 del 2016 - deve ritenersi applicabile ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Sez. U, Sentenza n. 8091 del 23/04/2020, Rv. 657534 - 01; cfr. altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021, Rv. 661916 - 01).

7. Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza impugnata in questa sede in data 14/2/2019, l'Angotti ha provveduto alla notificazione del ricorso per revocazione in data 13/3/2020 e, pertanto, ben oltre il termine semestrale previsto a pena di inammissibilità per la proposizione dell'impugnazione.

8. Sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione in ragione della rilevata tardività dello stesso.

9. L'agevole verificabilità dei termini per la proposizione del ricorso per revocazione vale a individuare gli estremi per il riconoscimento della colpa grave del ricorrente invocata dalla parte controricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la conseguente fondatezza della corrispondente domanda di risarcimento dei danni, nella specie liquidati come da dispositivo.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Udienza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 13616/2020 - rei. cons. Marco Dell'Utri 11. Dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro 6.000,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 febbraio 2022. Il Consiglier