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Ordinanza — n. 12912/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional liability for wild boar damage, affirming exclusive regional standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region of Abruzzo's appeal regarding its liability for damage caused by a wild boar. The lower court had ruled that the Region, rather than the Province, was the proper defendant due to its exclusive administrative competence over wildlife management. The Court affirmed this position, rejecting the argument that local entities should bear the cost, and upheld the exclusive standing of the Region under recent jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 1, 9 legge 157/1992; Art. 2043, 2052 cod. civ.: The Region holds exclusive passive standing in actions for damages caused by wild animals, as it is the sole entity with normative competence and administrative functions regarding wildlife protection and management.

Parole chiave

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wildlife damage liability regional administrative competence passive standing wild boar tort civil code art 2052 responsabilità per incidente stradale responsabilità per atto illecito responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 9 legge 157/1992
Gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R.
Art. 2043 cod. civ.
La parte ricorrente ha richiesto la rimessione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite denunciando un contrasto giurisprudenziale sia sulla questione della legittimazione passiva che su quella del titolo della responsabilità (art. 2043 o art.2052 cod.
Art. 2052 cod. civ.
Secondo l’indirizzo più recente di questa Corte nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/2012
Gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R.
art. 2052 c.c
Secondo l’indirizzo più recente di questa Corte nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23879/2020
Cass. n. 538/2019
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 25957/2019 proposto da: Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Leonetti Annamaria; - intimata - avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere SCODITTI ENRICO; Rilevato che: Annamaria Leonetti convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Teramo la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento del danno, nella misura di Euro 3.131,23, cagionato all’autovettura di sua proprietà dall’impatto con un cinghiale.

Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Regione. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 Con sentenza di data 9 luglio 2019 la Corte d’appello di L’Aquila Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 rigettò l’appello.

Data pubblicazione 22/04/2022 Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata dalla legge regionale alla Provincia, ma che, non essendo stata conferita all’ente delegato autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di esercitare la funzione in discorso, dei danni a terzi doveva rispondere l’ente delegante, e dunque la Regione. Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 legge n. 157 del 1992 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la legittimazione passiva spetta alla Provincia e che le misure di sostegno non possono alterare le regole in tema di legittimazione, trattandosi di disposizioni di sostegno economico che non spostano ma, al contrario, avvalorano l’imputazione della responsabilità all’ente locale.

Il motivo è infondato. Secondo l’indirizzo più recente di questa Corte nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione Data pubblicazione 22/04/2022 delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. n. 7969 del 2020, n. 12113 del 2020, n. 13848 del 2020, n. 8384 e 8385 del 2020, tutte aventi ad oggetto fattispecie relative alla Regione Abruzzo).

La parte ricorrente ha richiesto la rimessione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite denunciando un contrasto giurisprudenziale sia sulla questione della legittimazione passiva che su quella del titolo della responsabilità (art. 2043 o art.2052 cod. civ.). La seconda questione non rileva nel presente giudizio. Con riferimento alla prima questione va evidenziato che non di un contrasto si tratta, ma di un’evoluzione della giurisprudenza. Le pronunce sopra richiamate sono state tutte emesse in forma di sentenza, all’esito di pubblica udienza in considerazione della particolare questione di diritto (art. 375, comma 2, cod. proc. civ.).

Si tratta pertanto di decisioni particolarmente qualificate sul piano della giurisprudenza della Corte, tali da identificare un’evoluzione di indirizzo dotato dell’autorevolezza che discende dalle modalità di trattazione dei relativi ricorsi. A tale indirizzo ritiene così il Collegio di dare continuità senza che siano allo stato ravvisabili i presupposti per una rimessione alle Sezioni Unite. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione al giudizio della parte intimata. Gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto (Cass. n. 23879 del 2020).

Pertanto, poiché il ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, Data pubblicazione 22/04/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2022 Il Presidente Dott. Angelo Spirito F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S