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Ordinanza — n. 12706/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first appeal ground but allows others, quashing appeal for failure to re-propose prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12706/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal regarding the vehicle seizure's validity but allowed the second and third grounds concerning the failure to re-propose the prescription defense. The appellant had successfully argued prescription in the first instance but failed to explicitly renew this exception in the appeal brief. Consequently, the court quashed the appellate judgment and remanded the case to a different composition of the Court of Appeal of Rome to examine the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appellate court must examine exceptions raised in the first instance unless they are explicitly re-proposed in the appeal brief; failure to do so constitutes a violation of the principle of contradiction requiring the case to be remanded.

Parole chiave

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re-proposal of exceptions principle of contradiction appellate procedure prescription defense quashing of judgment remand to lower court legal representation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 CONSIDERATO CHE: − col primo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n.
artt. 139 cod. proc. civ
civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 6 Legge n.
art. 366 cod. proc. civ
− indipendentemente dalle lacune del ricorso – che, in violazione dell’art. 366 cod.
art. 139 c.p
ha cassato la sen- tenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).» (Cass., Sez.
art. 346 cod. proc. civ
− nella comparsa di risposta in appello – trascritta nel ricorso par- zialmente, ma in maniera sufficiente all’illustrazione della censura e alla sua comprensibilità da parte della Corte – l’Associazione Professionale aveva riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 e Cass., Sez.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22833/2019 R.G. proposto da STUDIO LEGALE MASSAFRA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, rappre- sentata e difesa dall’avvocato Pompilio Massafra, elettivamente domici- liata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 272 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ROMA CAPITALE (GIÀ COMUNE DI ROMA) - intimati - avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 23/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/3/2022 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 RILEVATO CHE: − la Studio Legale Massafra Associazione Professionale conveniva in giudizio l’agente della riscossione Gerit S.p.A. e il Comune di Roma domandando la declaratoria di invalidità del fermo amministrativo dell’autoveicolo tg.

CV553CW e delle cartelle di pagamento (asseritamente non notificate) poste a fondamento del medesimo, nonché il riconoscimento dell’estinzione del credito vantato dal Comune per intervenuta decadenza e prescrizione; − il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia; − il giudice di primo grado, con la sentenza n. 20931/2011, confermava la propria competenza; in esito alla discussione orale del 24/7/2013, accoglieva la domanda dell’Associazione Professionale, qualificata come opposizione all’esecuzione, e dichiarava l’invalidità del fermo amministrativo e l’estinzione dell’obbligazione di pagamento derivante dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione del diritto di credito;

− Equitalia Sud S.p.A., subentrata a Gerit S.p.A. nella riscossione, impugnava la decisione; − la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 450 del 23/1/2019, accoglieva l’appello e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione proposta; − avverso la suddetta sentenza la Studio Legale Massafra Associazione Professionale proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; − Agenzia delle Entrate - Riscossione (succeduta alle società del gruppo Equitalia) depositava memoria per la partecipazione alla discussione; l’intimata Roma Capitale (già Comune di Roma) non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 2 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 CONSIDERATO CHE: − col primo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 6 Legge n. 890 del 1982 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte di merito ritenuto valida la notifica di alcune delle cartelle di pagamento sebbene le stesse fossero state consegnate al portiere e difettassero sia l’attestazione riguardante il mancato rinvenimento di persone preferibilmente abilitate alla ricezione, sia la raccomandata in- formativa circa l’avvenuta notificazione a soggetto diverso dal destina- tario;

− indipendentemente dalle lacune del ricorso – che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., trascura di riportare il testo degli atti relativi alla notificazione delle cartelle, oggetto della censura per violazione delle menzionate disposizioni – la censura è comunque infondata; − infatti, come già statuito da questa Corte, «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia ese- guita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di racco- mandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme con- cernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sen- tenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01);

− il riferimento del ricorso all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è inappropriato, sia perché la disposizione non riguarda la notificazione della cartella di pagamento (per la quale si applica, ap- 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 punto, il citato art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; v.

Cass., Sez. 5, Ordi- nanza n. 5278 del 22/2/2019), sia perché non si verte dell’ipotesi in cui «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abita- zione, ufficio o azienda del contribuente»; − col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che l’appellata (totalmente vit- toriosa in primo grado) non aveva reiterato le precedenti difese ed ec- cezioni e che, dunque, le stesse non potevano essere esaminate; al con- trario, afferma la ricorrente che era stata esplicitamente rinnovata, nella comparsa di risposta, l’eccezione di prescrizione (quinquennale) del di- ritto di riscuotere la sanzione amministrativa;

− analogamente, ma sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con la terza censura si propone doglianza per «errata, omessa ed insufficiente motivazione … circa la mancata riproposizione in grado di appello dell’eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti»; − i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto de- ducono sotto diversi aspetti la medesima violazione da parte del giudice d’appello: essi sono fondati, dovendosi ricondurre le censure – emen- data quella del terzo motivo dall’incongruo riferimento al vizio motiva- zionale di cui al testo del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. abrogato da quasi dieci anni – all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;

− nella comparsa di risposta in appello – trascritta nel ricorso par- zialmente, ma in maniera sufficiente all’illustrazione della censura e alla sua comprensibilità da parte della Corte – l’Associazione Professionale aveva riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. (v. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 e Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11799 del 12/05/2017), la doglianza relativa alla prescrizione del diritto di credito dell’ente impositore; − l’odierna ricorrente, risultata totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di proporre impugnazione incidentale della decisione di prime cure e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare i profili che, rimasti assorbiti dalla pronuncia dal Tribunale, erano stati riproposti nel secondo grado;

− per quanto esposto, la sentenza impugnata, che a tanto non ha proceduto, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini anche l’eccezione suddetta; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022. Il Presidente (Franco De Stefano) 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S