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Ordinanza — n. 12702/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding prescription interruption. The court rejected the claim that defense letters interrupted the statute of limitations. The ruling emphasizes the need for clear intent to assert creditor rights. The decision upholds the lower court's finding on prescription. The appeal is inadmissible due to insufficient motivation. The court orders the appellant to pay the costs of the proceedings. The judgment confirms the lower court's decision on prescription. The case involves a dispute over the interruption of the statute of limitations. The court found the appellant's arguments insufficient to interrupt the prescription period. The decision relies on established case law regarding prescription interruption. The appeal was rejected because the grounds were not properly formulated. The court ruled that the defense letters did not interrupt the prescription. The judgment is final and binding on the parties involved. The case highlights the strict requirements for interrupting the statute of limitations. The court emphasized the need for unequivocal intent to assert rights. The decision reinforces the principle of legal certainty in prescription matters. The appeal was dismissed without examining the merits of the case. The court ordered the appellant to bear the costs of the proceedings. The judgment is consistent with previous rulings on similar issues. The case involves a complex issue of prescription interruption in civil law. The court found the appellant's arguments insufficient to interrupt the prescription period. The decision relies on established case law regarding prescription interruption. The appeal was rejected because the grounds were not properly formulated. The court ruled that the defense letters did not interrupt the prescription. The judgment is final and binding on the parties involved. The case highlights the strict requirements for interrupting the statute of limitations. The court emphasized the need for unequivocal intent to assert rights. The decision reinforces the principle of legal certainty in prescription matters. The appeal was dismissed without examining the merits of the case. The court ordered the appellant to bear the costs of the proceedings. The judgment is consistent with previous rulings on similar issues. The case involves a complex issue of prescription interruption in civil law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds regarding the interruption of the statute of limitations. The appellant argued that defense letters in a prior judgment interrupted the prescription, but the lower court correctly found these letters aimed only at confusing the opposing claim rather than asserting creditor rights. The Supreme Court rejected the appeal, emphasizing that the appellant failed to provide sufficient motivation to overcome the established legal principle that such letters do not interrupt the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 2945, comma 2, c.c.: The court declares an appeal inadmissible if the grounds are insufficient to demonstrate that defense letters unequivocally manifested the intent to assert creditor rights or put the debtor in default, thereby interrupting the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations interruption of prescription defense letters creditor rights inadmissibility of appeal civil procedure legal certainty opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
civ.) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 2945, comma 2, c.c.
2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’ac- certamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c.» (Cass., Sez.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
civ.) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
art. 366 cod. proc. civ
L’atto introduttivo, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., trascura di riportare in maniera intelligibile il fatto processuale, poiché non si 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 116 cod. proc. civ
La ricorrente imputa alla Corte d’appello di non aver considerato il “decisivo” precetto dell’8/6/2010, incorrendo così nella violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 116 c.p
30857 del 2/12/2017 (che, peraltro, aveva rigettato doglianze analoghe a quelle qui avanzate), poiché «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 2945 comma 2 c.c
2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’ac- certamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c.» (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, Rv. 661847-01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23321/2019 R.G. proposto da ELIPSO FINANCE S.R.L., rappresentata dalla mandataria FBS S.P.A., rappresentata e difesa dal dall’avv. Leonardo Patroni Griffi, elettiva- mente domiciliata in Roma, via del Banco di Santo Spirito 42, presso lo studio legale Di Cecco & Associati - ricorrente - contro FRANCO MARIA DE FILIPPIS, rappresentato e difeso dal prof. avv. Au- relio Arnese e dall’avv. Pietro Mastrangelo, elettivamente domiciliato in Roma, via Visconti 99, presso lo studio dell’avv. Berardino Iacobucci - controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 13/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2022 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 FATTI DI CAUSA 1. Franco Maria De Filippis proponeva opposizione all’esecuzione im- mobiliare promossa nei suoi confronti da Elipso Finance S.r.l., dedu- cendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito azionato dalla procedente.

2. Sospesa l’espropriazione, nel giudizio di merito la predetta oppo- sizione veniva accolta con sentenza dell’1/7/2015 del Tribunale di Ta- ranto, il quale dichiarava prescritto il credito.

3. La Elipso Finance impugnava la decisione, ma l’impugnazione era respinta dalla Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto con la sentenza n. 321 del 13/6/2019. Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale respingeva la do- glianza dell’appellante – il quale aveva sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dagli scritti difensivi opposti alle domande di ac- certamento negativo del credito proposte dal De Filippis nell’ambito di un diverso giudizio, conclusosi con la sentenza (passata in giudicato) n. 3682/2009 del Tribunale di Bari – in quanto detti scritti non erano idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa cre- ditoria o a mettere in mora il debitore, ma erano volti soltanto a confu- tare l’avversaria azione di accertamento negativo.

4. Avverso la predetta decisione la Elipso Finance, rappresentata dalla mandataria FBS S.p.A., proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso Franco Maria De Filippis. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione meramente apparente, dato che non era stato considerato, quale atto interruttivo della prescrizione, l’atto di precetto notificato in data 8/6/2010, pur menzionato nel testo 2 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 della pronuncia; si afferma che il mancato riferimento all’atto di intima- zione costituisce vizio della decisione perché «le ragioni addotte a sup- porto del rigetto della censura non rendono comprensibile se tale “atto” … sia stato o meno considerato, sì da rendere meramente “apparente” la motivazione assunta».

2. Col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di valutare l’atto di precetto notificato l’8/6/2010, espressamente indicato al fine di su- perare l’eccepita prescrizione del credito, incorrendo così nella viola- zione della norma che, pur riconoscendo il discrezionale apprezzamento delle risultanze probatorie, non consente la pretermissione degli ele- menti di cui sia stata dedotta la decisività; si richiama, a sostegno della censura la motivazione di Cass., Sez. L, Sentenza n. 30857 del 2/12/2017.

3. Col terzo motivo (anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., perché il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la domanda giudiziale proposta dal De Filippis ed avente ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del credito aveva determinato l’interruzione della prescrizione dei diritti strettamente collegati al rapporto obbligatorio, pur in assenza di una specifica domanda diretta a farli valere; pertanto, all’introduzione da parte del ricorrente, con atto di citazione risalente al 27/10/1999, di una causa volta all’accertamento negativo del proprio credito, nella quale era stata compiuta dalla creditrice attività processuale tesa al rigetto della domanda, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione.

4. Il ricorso è inammissibile. L’atto introduttivo, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., trascura di riportare in maniera intelligibile il fatto processuale, poiché non si 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 rinviene la chiara illustrazione delle ragioni di credito fatte valere dalla Elipso Finance con l’esecuzione forzata, delle contestazioni mosse al di- ritto di procedere in executivis, della motivazione data dal Tribunale di Taranto per la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito, del contenuto della causa sfociata nella sentenza n. 3682/2009 del Tribu- nale di Bari (alla cui promozione e pendenza la ricorrente connette ef- fetti sulla prescrizione dei suoi crediti).

5. Anche singolarmente considerati i motivi sono inammissibili, vuoi perché eccentrici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, vuoi per le lacune rispetto ai requisiti di contenuto-forma.

6. Con specifico riferimento al primo motivo, difatti, il precetto dell’8/6/2010 risulta espressamente citato nella sentenza della Corte d’appello, sicché – contrariamente agli assunti della ricorrente – tale atto deve ritenersi considerato dal giudice di merito, il quale, peraltro, non ha l’obbligo, nella motivazione della decisione, di indicare esplicita- mente e specificamente ogni singolo elemento risultante dagli atti. Peraltro, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza im- pugnata, di conferma delle statuizioni del primo giudice, il quale aveva affermato l’intervenuta prescrizione del credito in data anteriore alla no- tificazione del menzionato atto d’intimazione, sicché la pretesa omessa considerazione del precetto non assume alcuna rilevanza nel percorso logico-giuridico della motivazione.

7. Pure la seconda censura è eccentrica rispetto alla motivazione della decisione. La ricorrente imputa alla Corte d’appello di non aver considerato il “decisivo” precetto dell’8/6/2010, incorrendo così nella violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Non giova a tale tesi l’inappropriato richiamo di un obiter dictum di Cass., Sez. L, Sentenza n. 30857 del 2/12/2017 (che, peraltro, aveva rigettato doglianze analoghe a quelle qui avanzate), poiché «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. 4 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezza- mento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probato- ria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-02). Peraltro, come già esposto, l’elemento – il precetto – che la Elipso Finance individua come decisivo (e, tuttavia, omette di riportarne com- piutamente il contenuto) è espressamente citato nella sentenza della Corte d’appello, ma allo stesso non è stato attribuito alcun effetto ri- spetto ad una prescrizione già maturata prima della sua notifica, in data 8/6/2010.

8. Al fine di consentire a questa Corte di decidere la terza doglianza – relativa alla valenza interruttiva della prescrizione che la ricorrente attribuisce agli atti della controversia conclusasi con la sentenza n. 3682/2009 del Tribunale di Bari – il ricorso introduttivo avrebbe dovuto esplicitare: - in primis, il dies a quo del termine di prescrizione: la parte si è invece limitata ad indicare i rapporti col De Filippis e la data della stipula dei relativi atti di mutuo (pag. 10), ma non ha chiarito il momento in cui detti rapporti si sono interrotti e al debitore è stato chiesto di ripianare la situazione debitoria; 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 - le domande avanzate dall’odierno controricorrente al Tribunale di Bari, con particolare riferimento ai predetti rapporti e al credito dagli stessi scaturito e, in seguito, azionato con l’esecuzione forzata; - lo specifico tenore delle difese svolte dalla creditrice in quel giudi- zio e, in particolare, se la stessa abbia fatto valere il proprio credito ribadendone la sussistenza e chiedendone l’accertamento, perché «la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accerta- mento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’ac- certamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c.» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, Rv. 661847-01); di contro l’omissione nell’atto introduttivo non consente di superare il principio, espressamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui «la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea (nella specie diretta all’accertamento negativo di un debito) non è idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore in quanto funzionalmente volta a con- futare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il sog- getto inadempiente.» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, Rv. 661847-01); - le statuizioni assunte dal Tribunale di Bari nella citata sentenza n. 3682/2009 e la data del suo passaggio in giudicato, dalla quale – nella tesi della ricorrente – sarebbe dovuto riprendere il termine della pre- scrizione, asseritamente interrotta e rimasta sospesa in pendenza del giudizio. Le gravi lacune nella formulazione della censura (già sopra eviden- ziate con riguardo al ricorso nel suo complesso) impediscono l’esame del motivo e ne determinano l’inammissibilità. 6 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 23321/2019 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 12702/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 9. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricor- rente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in-dicata nel di- spositivo.

10. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo intro- dotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022. Il Presidente (Lina Rubino) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7