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Ordinanza — n. 12649/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to summarize facts, violating procedural requirement for clear case exposure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12649/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to summarize the facts as required by law. The petitioner argued for a review of the lower court's decision, but the record lacked a clear exposition of the underlying case facts. The court ruled that without this summary, it could not understand the legal grievances, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a clear and complete summary of the substantive and procedural facts, as this requirement is essential for the court to understand the legal grievances without needing external sources.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary of facts requirement procedural defect clear exposition of case art 366 cpc allegazioni insufficientemente motivate mancata comparizione all'udienza censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3 c.p.c.
Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso — e delta motivazione adottata dal giudice di appello — appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto.
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso — e delta motivazione adottata dal giudice di appello — appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi Jeli'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1-bis dello stesso articolo 13
Ai sensi Jeli'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alam JOARDAR (codice fiscale JRDLMA75E19Z249A), v rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocata Carmela Grillo, del Foro di Perugia, presso il cui indirizzo PEC carn-ìeia.grillo@avvocatiperugiapec.it è elettivamente domiciliato. - ricorrente - contro U-2,3 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimatol- avversc il decreto del Tribunale di Perugia n. 811/2019, pubblicato il 2/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/9/2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso — e delta motivazione adottata dal giudice di appello — appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. D requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al pro\n,edii-nento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi Jeli'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23/9/2021. 11 PresiOente est. 057(..;;SATO N CANCELLERIA 2