Cassation appeal dismissed as extinguished due to voluntary withdrawal by appellant after court scheduling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit after the court had scheduled a hearing. The appellant's lawyer submitted a formal waiver of the appeal, which was accepted by the respondent's counsel, leading to a mutual agreement to settle litigation costs. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the procedural right to appeal had been voluntarily relinquished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the appeal after the court has notified the scheduling of the hearing, provided the withdrawal is formalized and accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso 16512/2017 proposto da: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Veritas Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Ugo De Carolís 34-b presso lo studio dell'avvocato Cecconi Maurizio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasqualin Andrea -ricorrente - contro Rossi Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto 36 presso lo studio dell'avvocato Massano Mario che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cornelio Enrico -controricorrente - avverso la sentenza n. 3387/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. Lina RUBINO Rilevato che: -la Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Giuseppe Rossi, per la cassazione della sentenza n. 3387\2016 del Tribunale di Venezia depositata in data 20.12.2016; - il Rossi resiste con controricorso; -il Pubblico Ministero, in vista della adunanza camerale del 21 novembre 2018, depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'accoglimento del ricorso; - la causa, dapprima esaminata dalla Sesta Sezione civile della Corte, è stata da questa rimessa alla Terza Sezione civile.
Ritenuto che: -sono superflue tuttavia l'illustrazione e la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle contestazioni ad essi mosse dal controricorrente, in quanto la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio di legittimità, sottoscritto dal difensore dotato della facoltà di rinunciare, in cui dichiara la propria volontà di rinunciare al ricorso nei confronti del signor Rossi con compensazione delle spese, ed è pervenuta accettazione della rinuncia da parte del Rossi, parimenti sottoscritta dal difensore dotato della facoltà di rinunciare e quest'ultimo anche di transigere la controversia, notificata alla controparte; -la causa è stata chiamata in adunanza camerale non partecipata per cui il Procuratore generale non era presente, né ha depositato conclusioni scritte in merito alla congiunta richiesta di estinzione;il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in adunanza camerale (in questo senso v.
Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878, a proposito della rinuncia pervenuta dopo la comunicazione della trattazione in pubblica udienza). Su conforme richiesta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 4 febbraio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERLA