Cassation court remands case to lower court to obtain missing merit file regarding insurance successor standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal admissible but ordered the case to be remanded to the lower court for a new hearing. The appellant, Generali Italia, argued it lacked standing to appeal because it had not proven succession to the original insurer, Generali Assicurazioni. The Court found the procedural record insufficient to determine this standing issue without the full merits file, necessitating a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When the admissibility of an appeal depends on the existence of a specific procedural document not yet acquired, the Court of Cassation may declare the appeal admissible and remand the case to the lower court to obtain the necessary file.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28885/2020 R.G. proposto da GENERALI ITALIA s.p.a., "conferitaria di ramo di azienda Assicurazioni Generali ni s.p.a. (anche detta Generali Assicurazioni s.p.a.)", in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Michele Ceccarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gebbia, elettivamente domiciliata in ROMA, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell'avvocato Rosalinda Artese; - ricorrente - contro M.T.A. s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del C.G., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza, elettivamente domiciliata, in ROMA, via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ruggiero Bianchi; - controricorrente - 2.0.2z nonché contro BANCA DEL FUCINO s.p.a. - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila 260/2020 pubblicata il 13 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere Irene Ambrosi; Il Collegio, Ritenuto che la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da GENERALI ITALIA s.p.a. sull'assunto che quest'ultima non aveva fornito prova di essere successore delle GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a. e quindi, per mancata dimostrazione della propria legittimazione ad impugnare, in sostituzione della parte del giudizio di primo grado. Avverso la sentenza d'appello, GENERALI ITALIA s.p.a., conferitaria di ramo di azienda Assicurazioni Generali ni s.p.a. (anche detta Generali Assicurazioni s.p.a.), ha proposto ricorso per cassazione illustrato da cinque motivi; ha resistito con controricorso la M.T.A. s.r.I.; la Banca del Fucino, seppure intimata, non ha svolte difese.
La causa è stata fissata per l'udienza pubblica del 24 marzo 2022. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Non è stata richiesta la discussione orale. Ritenuto che, ai fini della decisione da assumere sul ricorso in esame, è opportuno acquisire a cura della Cancelleria il fascicolo d'ufficio di merito, e che a tal fine il presente procedimento va rinviato a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'Ufficio di merito; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 marzo 2022. /7 RE Dì TE DEPOSTrAT Di IL CANCELLIERE ESPERTO mi, .1 4 ArtleA iM Dq