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Ordinanza Interlocutoria — n. 12242/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification invalid due to wrong recipient; court orders renewal to correct procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12242/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal invalid because it was sent to the defense counsel of the former collection agent instead of the successor agency. The parties argued regarding the proper recipient based on the automatic substitution of the debt collection entity. The court ruled that while the original notification was defective, the error is curable and ordered the appeal to be re-notified to the correct authority.

Regesto Legislator

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Art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; In proceedings for legality, notification to the successor ex lege of the former collection agent is invalid if executed to the defender of the predecessor, but such nullity is curable by re-notification to the new agency.

Parole chiave

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cassation appeal notification collection agent substitution procedural nullity curable defect re-notification order impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
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Testo completo

uente P ORDINANZA INTERLOCUTORIA CoY) ), 7i LI sul ricorso iscritto al numero 11892 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da REVEGLIA Mauro (C.F.: RVG MRA 61T21 D869P) SCATOLA Bruno (C.F.: SCT BRN 60E24 G596Y) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall'avvocato Laura Vita (C.F.: VTI LRA 57L68 F132Z) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (CF: 80184430587), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (CF.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 1032/2019, pubblicata in data 7 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Ric. n. 11892/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 - Ordinanza interlocutoria - Il ricorso, benché regolarmente notificato al Ministero della Giustizia, è stato notificato ad AdER presso il difensore costi- tuito in appello di Equitalia Nord S.p.A., mentre avrebbe dovu- to essere notificato direttamente all'Agenzia, subentrata all'agente della riscossione, secondo i principi di diritto in pro- posito affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 - 01: «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al suc- cessore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate- Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; ta- le invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sana- toria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a se- guito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»). per questi motivi La Corte: - dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso stesso;

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 15 febbraio 2022. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CAN CE TRE ES,P4ER1D ogo-1.4-APR.-21322, Do T ) ANCELLIERE ESPERTO Ri n. 11892/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 - Ord