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Ordinanza — n. 12075/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares nullity of execution opposition judgment for failure to summon necessary co-litigant third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12075/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's judgment null and void due to a violation of the principle of contradictory proceedings. The trial court failed to summon the third party debtor, Banca d'Italia, who was a necessary co-litigant in the execution opposition case. Consequently, the case was remitted to the judge of peace for a retrial with proper participation of the third party.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; In execution opposition proceedings concerning third-party seizure, a necessary co-litigant status always exists for the third party debtor, requiring their mandatory summons to ensure the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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necessary co-litigant status third party seizure execution opposition proceedings violation of contradictory principle nullity of judgment litisconsorzio necessario retrial with integration tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
2.1 - Va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca d'Italia.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
112, 115 e 116, c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 553 c.p
art. 2697 c.c
112, 115 e 116, c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 14411/2019 R.G. proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. De Sanctis, 15, presso lo studio dell'avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.p.a., in persona del procuratore avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli, 15, presso lo studio dell'avvocato Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 20976/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31.10.2018;

N. 14411/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.1.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 20.1.2016, il G.d.P. di Roma accolse l'opposizione all'esecuzione proposta da Intesa SanPaolo s.p.a. in relazione al pignoramento presso terzi promosso da Gina Tralicci in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in precedente procedura esecutiva nei confronti della predetta banca quale terza pignorata; assumeva l'opponente di aver effettuato l'integrale pagamento di quanto specificamente indicato nella detta ordinanza, mediante invio alla Tralicci e conseguente ricezione di assegno circolare dell'importo di C 1.735,29, al netto di r.a. e spese di procedura.

Proposto gravame dalla Tralicci, il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.10.2018, lo accolse parzialmente, rilevando però che - contrariamente all'assunto dell'appellante - il pagamento doveva ritenersi totalmente esaustivo, ma che era intervenuto con colpevole ritardo (quando la notifica del nuovo pignoramento presso terzi era stata già richiesta, benché non ancora perfezionatasi nei confronti della banca opponente), sicché risultavano comunque dovute le spese precettate, in tal senso rigettando in parte qua l'opposizione della banca stessa.

Ricorre ora per cassazione Gina Tralicci, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Intesa SanPaolo s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora motivazione apparente e omessa valutazione di una N. 14411/19 R.G. circostanza determinante. Sostiene la ricorrente che, posto che il pagamento da parte di Intesa era avvenuto con la spedizione di un assegno circolare in data 27.5.2011, ricevuto il 31 successivo, mentre il pignoramento presso terzi era stato avviato nei suoi confronti (mediante notifica al terzo Banca d'Italia) in data 16.5.2011, erano dovute non solo le spese di precetto, ma anche quelle dell'esecuzione, già pendente. 1.2 - Col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale integralmente compensato le spese del doppio grado. 2.1 - Va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca d'Italia.

A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU;N. 14411/19 R.G. infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché "la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria".

Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imis in giudizio la Banca d'Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l'intero procedimento, per violazione dell'art. 102 c.p.c. 3.1 — Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 24.1.