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Decreto — n. 12030/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and counterparty's acceptance under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 12030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the appellant's withdrawal and the counterparty's formal acceptance. The court found that both parties met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing the judge to issue a decree without further hearing. Consequently, the appeal was dismissed, and no costs were assigned due to the mutual agreement on withdrawal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished by a decree without the need for a hearing or cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Code of Civil Procedure withdrawal of appeal counterparty acceptance extinction of proceedings Italian Supreme Court CPC Articles 390 391 decreto di estinzione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
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Testo completo

guente Rep. DECRETO ud. sul ricorso 33990-2019 proposto da: ZATTA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE PALMIERI; - ricorrente - contro PASSONI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ANDREA ERBA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1851/2019 della CORTE2022 D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019;R.G.N. 33990-2019 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, depositato mediante l'invio per posta con plico raccomandato, pervenuto in Sezione in data 22 marzo 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal controricorrente; considerato che in data 12 aprile 2022, con Provvedimento del sottoscritto Presidente Titolare, il ricorso è stato tolto dal Ruolo dell'Adunanza in Camera di Consiglio del 05 maggio 2022 per impedimento del Relatore designato; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno / $.4.t Il Presiden itolare Ang ito IL CANC LLIERE ESPERTO DDti ar10 U li n DEPOS1TAT 1 3 CC