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Ordinanza — n. 11847/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after revocation request period expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11847/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant filed it after the statutory deadline had passed. Although the appellant requested a suspension of the appeal period following a revocation request, the court found the suspension granted in July 2018 occurred after the 60-day window for the appeal had already expired since January 2018. Consequently, the appeal was rejected for tardiness, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 398, co. 4 c.p.c.; Art. 68 della L. n. 353/1990: The request for revocation does not automatically suspend the appeal period, and if a suspension is granted, the period begins from that grant; if the suspension occurs after the initial deadline has passed, the appeal is inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility revocation request suspension statutory appeal deadline tardiness of appeal concurrent remedies procedure restituzione dei sussidi statali azione revocatoria fallimentare recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 398, co. 4 c.p.c.
Successivamente, in data 10 febbraio 2018, il D'Alò notificava ricorso per revocazione, contenente istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, co.
Art. 68 della L. n. 353/1990
Ora, quanto alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, è necessario ricordare che, a seguito dalla modifica introdotta dall'art. 68 della 1.
Art. 380-bis, co. 1, c.p.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art.
Art. 378 c.p.c.
1, c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 378 c.p
1, c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 398 c.p
Questa Corte ha altresì precisato che, ai fini della decorrenza di detto periodo di sospensione, ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l'abbia disposta, il termine iniziale coincide con l'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 398 c.p.c., co.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, sent. n. 21874/2019
Cass., Sez. II, ord. n. 18913/2020
21874/2019; da ultimo, Cass., Sez. II, ord. n. 18913/2020).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19164/2019 proposto da: D'ALO' GIOVANNI rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MANCINI e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, pec: avvgiuseppemancini© onfpec.it -ricorrente - contro ANTENUCCI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERPAOLO ANDREONI e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, pec: pierpaolo.andreoni©pec.ordineavvocativasto.it TINARO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO SPERDUTI e MATILDE GIAM MARCO e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, pec: avvpaolosperduti@pec.it avvmatildegiammarco@pec.it -controricorrenti - avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 da MOSCARINI ANNA Considerato che:

1. Giovanni D'Alò convenne, dinanzi al Tribunale di Vasto, Amedeo e Francesco Tinaro, titolari di un frantoio in Atessa, nonché Domenico Antenucci, chiedendo, quanto ai primi due, la condanna al pagamento della somma di C 10.126,21 a titolo di corrispettivo non versato di forniture di olive e, nei confronti di tutti, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad una truffa che sarebbe stata perpetrata dai convenuti ai suoi danni mediante consegna di un assegno bancario con firma di traenza risultata apocrifa.

2. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 146/2011, rigettò la domanda, ritenendo che l'attore non avesse sufficientemente provato né il titolo costitutivo del rapporto, né il prezzo convenuto per la fornitura di olive, né tantomeno gli estremi del reato di truffa. Conseguentemente, condannò il D'Alò alle spese di lite.

3. Ad eguale conclusione pervenne anche la Corte d'Appello di L'Aquila che, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 23/2018, rigettò l'impugnazione proposta dal D'Alò e condannò quest'ultimo alla rifusione delle spese del grado di appello.4. Avverso tale sentenza, il D'Alò propose ricorso per revocazione, formulando contestuale istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione, la quale istanza venne accolta con ordinanza dell'Il luglio 2018. Successivamente, con sentenza n. 855/2019, la Corte d'Appello di L'Aquila respinse la domanda di revocazione.

5. Con successivo atto notificato in data 3 giugno 2019, Giovanni D'Alò ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 23/2018 già oggetto del giudizio di revocazione, affidandolo a due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, Francesco Tinaro e Domenico Antenucci.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.

1. Va premesso che la sentenza d'appello venne notificata all'odierna ricorrente il 18 gennaio 2018, data a partire dalla quale decorreva pertanto il termine breve per l'impugnazione. Successivamente, in data 10 febbraio 2018, il D'Alò notificava ricorso per revocazione, contenente istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, co. 4, c.p.c., la quale veniva tuttavia accolta solo in data 11 luglio 2018. Soltanto dopo la definizione del giudizio di revocazione, in data 3 giugno 2019, il D'Alò notificava ricorso per cassazione avverso la medesima decisione.

2. Ora, quanto alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, è necessario ricordare che, a seguito dalla modifica introdotta dall'art. 68 della 1. n. 353/1990, la disciplina del concorso fra l'istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all'istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Questa Corte ha altresì precisato che, ai fini della decorrenza di detto periodo di sospensione, ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l'abbia disposta, il termine iniziale coincide con l'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 398 c.p.c., co. 4 c.p.c. (cfr., Cass., Sez.

U, sent. n. 21874/2019; da ultimo, Cass., Sez. II, ord. n. 18913/2020). Ne consegue che, nella specie, alla data della sospensione del termine, concessa dalla Corte territoriale 1'11 luglio 2018, era già decorso il termine breve di 60 giorni per proporre l'impugnazione, termine che nel caso in esame decorreva dalla notifica della sentenza d'appello, avvenuta in data 18 gennaio 2018.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione ed il ricorrente condannato a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in C 1800 per compensi in favore di ciascuna parte resistente, oltre esborsi, spese generali al 1 5 % ed accessori. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 gennaio 2022 Il Pres