Court dismisses contractor's appeal, upholding committente liability for selecting an incompetent contractor under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the contractor's appeal against a lower court ruling that held the client liable for water damage caused by a faulty contractor. The client argued the contractor was solely responsible for execution errors, while the lower court found the client negligent for selecting an unqualified firm. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the client's liability stemmed from the initial contract design and the lack of evidence proving the contractor was the sole responsible party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The committente remains liable for damages caused by a contractor's defective execution if the committente was negligent in selecting the contractor (culpa in eligendo), and the burden of proof regarding the contractor's sole responsibility lies with the damaged party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 17022/2019 proposto da: ARREDO SERVICE di Giampietro M & C Snc in persona legale rappresentante rappresentato dall'avvocato GIULIANO MILIA, ed elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 presso lo studio dell'avvocato Erika Giovannetti Pec: avvgiuhanomilia©puntopec.it erikagiovannetti@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro AMICO VALTERIO intimato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHINESIOLOGIA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO DI PAOLO, ed elettivamente domiciliato preso lo studio del medesimo Pec: avvmassimodipaolo©cnfpec.it -resistente- GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO AMICARELLI, e domiciliata presso lo studio del medesimo Pec: mario.amicarelli©ordineavvocatipescarapec.it -resistente- avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 da MOSCARINI ANNA Considerato che:
I..L'Associazione Sportiva Dilettantistica Chinesiologia Specialistica d'Abruzzo, premesso di essere conduttrice di un immobile sito in San Giovanni Teatino, via Po n. 74 e di aver ivi fatto realizzare da una ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, convenne davanti al Tribunale di Pescara l'impresa Amico Valterio, appaltatore, e, a seguito di chiamata in causa di terzo, la snc Arredo Service, quale proprietaria committente e la Generali Assicurazioni S.pA. quale società di assicurazioni dell'appaltatore, per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal locale posto al piano superiore. 2.11 Tribunale adito accolse parzialmente la domanda condannando le convenute, in solido, a risarcire la somma di C 11.920,55.
3. La committente Arredo Service s.n.c. propose appello lamentando che il giudice avesse ritenuto la sua responsabilità pur derivando la medesima esclusivamente dall'errata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore in assenza di elementi atti a provare il rango di nudus minister dell'appaltatore stesso. L'associazione sportiva si costituì in giudizio proponendo appello incidentale in relazione al mancato accoglimento del danno da lucro cessante. Anche Generali Italia propose appello incidentale chiedendo che la domanda fosse rigettata in ragione della non operatività della polizza assicurativa.
4. La Corte d'Appello de L'Aquila, con sentenza del 5/3/2019, ha rigettato l'appello principale ritenendo che, pur essendo i danni riconducibili alle modalità esecutive dei lavori da parte dell'appaltatore, anche la committente doveva essere tenuta responsabile per culpa in eligendo per aver affidato i lavori ad una impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche: l'impresa esecutrice avrebbe dovuto essere specializzata in opere di edilizia e non anche, come nella specie, in "mobili ed arredamenti in legno imbottiti, anche con impiego di laminati plastici, di metalli, di materia plastica espansa o alveolare e di gomma o spugna microporosa esistenti per non oltre 500 kg". 1.9 state', invece, accoltti l'appello incidentale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica)con riguardo alla statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese, rispetto alla quale si è invece, disposta la compensazione solo per il 50% e l'appello incidentale di Generali Italia SpA in quanto si è accertato che la polizza copriva solo attività di piccola industria e impresa artigiana e non anche l'attività edile.
Rigettata la domanda di manleva,si è disposta la condanna di Amico Valerio e di Arredo Service snc a restituire a Generali Italia quanto da essa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza Arredo Service snc di Giampietro M. & co ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, Generali Italia SpA e Associazione Dilettantistica Chinesiologia Specialistica d'Abruzzo.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale l'Associazione resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346, 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello rigettato la domanda attorea sulla base di un profilo estraneo ai motivi di appello - la ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe stravolto l'impostazione difensiva dell'appellante individuando un titolo di corresponsabilità di essa Arredo Service nella "culpa in eligendo" per aver affidato i lavori ad una impresa priva delle necessarie capacità tecniche.
Ad avviso della ricorrente questo profilo di responsabilità non sarebbe mai stato sollevato da alcuna delle parti e sarebbe stato desunto esclusivamente da una non condivisibile interpretazione del contratto di assicurazione prodotto dalla compagnia per inferirne tutt'altro rilievo. La questione, essendo estranea al thema decidendum, avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e, in assenza, avrebbe costituito una decisione "a sorpresa". 1.1 II motivo è inammissibile perché difetta palesemente di autosufficienza.
Il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, riporti nel ricorso stesso gli elementi e i riferimenti atti ad individuare il vizio processuale onde consentire alla Corte, senza compiere altre verifiche al di fuori del ricorso, il controllo del corretto svolgimento dell'iter processuale. Il motivo non osserva affatto tale preliminare requisito, in quanto si limita ad indicare la questione della "culpa in eligendo" assumendo che la stessa non avrebbe formato oggetto dell'atto di appello senza riportare affatto le difese svolte dalla Arredo Service snc nei precedenti gradi che consentissero di suffragare la suddetta tesi difensiva.
Al di là dei preliminari ed assorbenti profili di inammissibilità, il motivo è comunque infondato in quanto il coinvolgimento della committente, fin dall'atto introduttivo del giudizio, e cioè fin dall'atto di chiamata di terzo, è state' basato sul presupposto che la stessa committente, per culpa in eligendo, non potesse dirsi estranea alla responsabilità anche perché il contratto prevedeva che la committente fosse responsabile della progettazione. Di ciò si trae conferma sia dall'esame della comparsa di costituzione contenente chiamata in causa di Arredo Service s.n.c. sia dalla sentenza di primo grado, sia dall'atto di appello, con la conseguente palese infondatezza della tesi esposta nel primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata - la ricorrente censura la sentenza per aver attribuito all'appellante, cioè alla committente e non anche al danneggiato, l'onere di provare che la ditta esecutrice dei lavori era idonea alla esecuzione dei medesimi. Ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che pone, invece, a carico del danneggiato l'onere di provare che l'appaltatore non sia l'unico responsabile per i danni cagionati a terzi. 2.1 Il motivo è infondato.
Non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova. La Corte d'Appello ha infatti diffusamente illustrato, a pag. 6, le ragioni per le quali ha ritenuto accertata la "culpa in eligendo" della committente e si è limitata a rilevare che la Arredo Service snc non aveva fornito alcuna prova contraria idonea ad elidere la valenza delle risultanze che già deponevano nel senso della sua responsabilità. La Corte non ha, pertanto, violato l'art. 2697 c.c. essendosi limitata a constatare il difetto di prova contraria rispetto ad un già acquisito accertamento della culpa in eligendo.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate, per compensi, in C 1500 per l'Associazione Sportiva Dilettantistica e in C 1200 per Generali Assicurazioni SpA, oltre esborsi (C 200), spese generali ed accessori. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte