Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal of appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit on December 21, 2021. Although the underlying case involved a dispute over the garnishability of insurance policy funds, the procedural history concluded with the appellant's voluntary abandonment of the case. The court accepted this withdrawal as regular and timely, thereby terminating the proceedings without examining the merits of the legal arguments regarding Article 1923 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 390 ss. c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation, and the court may limit its ruling to the declaration of extinction without addressing the merits or awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25169/2019 R.G. proposto da: MOTOR CLUB "LUCIO RICCI", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Mariani, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro ALLIANZ s.p.a., CAMPANELLI MARIA, CIACCI GOTARDO - intimati - avverso la sentenza n. 160/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 20.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
N. 25169/19 R.G. udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; considerato che - con ordinanza in data 8.11.2017, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro assegnò al creditore procedente Motor Club "Lucio Ricci" e al creditore intervenuto Gotardo Ciacci, in proporzione ai crediti rispettivamente vantati, le somme dichiarate dal terzo pignorato Allianz s.p.a. relative a polizza assicurativa sottoscritta da Maria Campanelli, debitrice esecutata, al contempo rigettando l'istanza di sospensione ex art.624 c.p.c. in relazione all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima proposta; - sia la debitrice Campanelli che il terzo pignorato Allianz s.p.a. proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione e assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito, vi provvide la sola Allianz s.p.a. - l'adito Tribunale, nel contraddittorio con i creditori assegnatari (rimasta contumace la debitrice), accolse l'opposizione con sentenza del 20.2.2019, annullando l'ordinanza opposta e condannando i predetti alla restituzione di quanto già ottenuto, oltre al pagamento delle spese di lite, ciò a causa della ritenuta impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 1923 c.c.; - avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Motor Club "Lucio Ricci", affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; - non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza in quanto il ricorrente, con atto del 21.12.2021, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;N. 25169/19 R.G. - tale dichiarazione deve ritenersi regolare, in quanto tempestivamente proposta, proveniente dalla parte personalmente e dal procuratore munito di procura speciale ad hoc; non occorrono, inoltre, ulteriori adempimenti, quali la notifica alle altre parti o l'apposizione del visto da parte dei loro procuratori, del resto non avendo alcuna delle parti intimate svolto difese in questa sede di legittimità, come già evidenziato; - tanto consente anche di non provvedere sulle spese di lite e di limitare la pronuncia all'estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 ss. c.p.c.; - il tenore della pronuncia esclude anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. n. 19560/2015). p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.1.2022. Il Presidente Franco De Stefano I 9 DEPOSITA