Court dismisses appeal on bankruptcy revocation acts due to lack of standing for the administrator regarding individual creditor sales.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main and incidental appeals inadmissible, dismissing the request to reform the first-instance judgment. The appellant argued that the bankruptcy administrator lacked standing to challenge specific sales involving the debtor and a third party. The court ruled that the administrator's special substitute standing was correctly applied to the original chain of transactions, rendering the appellant's complaint without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 2901 c.c.; Art. 2900 c.c.; Art. 66 Legge Fallimentare: The bankruptcy administrator possesses special substitute standing to exercise the revocatory action against acts by the debtor, and this standing extends to the entire chain of subsequent transfers derived from the original debtor's acts.
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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28254-2019 proposto da: MA.MI. IMMOBILIARE DI COSTANZO ARMANDINA & C., in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante p.t., ARMANDINA DI COSTANZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato LUCA COSTANTINI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell'Avvocato FEDERICO ANTIGNANI, Via FUSCO, 104; - ricorrente - nonché contro JULIET SPA, in persona del procuratore speciale, LAURA PICCOTTI, nella qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 SRL, divenuta titolare del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata e 2.-kr.122- 1 difesa dall'Avvocato MASSIMO LUCONI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via ANTONIO BOSIO, 2 - controricorrente - e nei confronti di FALLIMENTO DUEMME COSTRUZIONI SRL, in persona del curatore, MASSIMILIANO SCARSELLA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CRISTIANO FUDULI, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 82 - controricorrente - anche contro BUCCITTI EGIDIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELE SERAPIGLIA, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via PETRARCA, 5 - controricorrente - e nei confronti di B.F.
IMMOBILIARE SRL - intimata- e nei confronti di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SC.P.A. - intimata - e contro FINO 2 SECURITISATION SRL, quale mandataria della creditrice doVALUE SPA, già doBANK SPA, cessionaria del credito di UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante p.t., ANNARITA JENCO, rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCESCO PISELLI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Viale dei PARIOLI, 74 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3336/2019 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/05/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Marilena Gorgoni FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 108/2012, dichiarava inefficaci, nei confronti di Unicredit Corporate Banking SPA (attrice), di MPS Gestione crediti Banca SPA, che agiva in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, e di Banca Popolare del Frusinate s.c. per azioni (intervenute), una serie di atti dispositivi: quelli posti in essere da Egidio Buccitti a favore della BF. Immobiliare SRL, quelli intercorsi tra la società DUEMME COSTRUZIONI e la BF Immobiliare e quelli intervenuti tra la BF Immobiliare e la società MA.MI Immobiliare, condannava i convenuti - DUEEMME SRL,.
Egidio Buccitti, BF Immobiliare e MA.MI. Immobiliare - al pagamento delle spese di lite e di CTU. MA.MI Immobiliare interponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda revocatoria nei suoi confronti e, in via istruttoria, di ammettere prova per testi. Si costituivano in giudizio anche Unicredit SPA, Banca Popolare del Frusinate e Banca Monte dei Paschi di Siena, domandando il rigetto dell'impugnazione. BF Immobiliare, Egidio Buccitti e DUEMME Costruzioni restavano contumaci. A seguito di riassunzione del processo, dopo l'interruzione per intervenuto decesso del difensore di Unicredit SPA, si costituivano Unicredit e Banca Popolare del Frusinate.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., il Fallimento DUEMME Costruzioni SRL in liquidazione, premesso che il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato il fallimento di DUEMME Costruzioni SRL e che, ai sensi dell'art. 43 L. F., il giudizio di appello si era automaticamente interrotto, chiedeva accertarsi la legittimazione esclusiva della curatela a subentrare e proseguire, ex art. 66 L.F., l'azione ex art. 2901 c.c., con declaratoria di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva degli istituti di credito in relazione agli atti di compravendita intercorsi tra DUEEMME Costruzioni SRL e BF Immobiliare e di quello tra BF Immobiliare e MA.MI Immobiliare, con loro estromissione dal giudizio, oltre ad invocare, ex art.342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, a sostenerne la infondatezza.
Si costituivano MA.MI Immobiiare, Unicredit SPA e Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Popolare del Frusinate, BF immobiliare ed Egidio Buccitti restavano contumaci. La Corte territoriale, dichiarata la legittimazione esclusiva della curatela del Fallimento DUEMME Costruzioni alla prosecuzione dell'azione revocatoria con estromissione degli istituti di credito e respinte le istanze istruttorie, perché non erano state reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di prime cure, rigettava l'appello, perché riteneva corretta la statuizione del Tribunale di Frosinone che, sulla scorta di una serie di circostanze univoche, aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'appellante di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, evidenziando che alcuna circostanza risultava fornita dalla stessa, a fronte della rilevanza delle circostanze indiziarie, per dimostrare la sua buona fede.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione MA.MI. Immobiliare SRL, formulando un solo motivo. Resistono con separati controricorsi Fallimento DUEMME Costruzioni SRL., Juliet Spa, Egidio Buccitti e Fino 2 Securitisation SRL. Quest'ultima propone altresì ricorso incidentale basato su un solo motivo, illustrato con memoria. La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'ad 380 bis 1 c.p.c. Il PM non ha depositato conclusioni scritte. MOTIVAZIONI IN DIRITTO Ricorso principale di MA.MI Immobiliare 1.Con un solo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 1147 c.c- in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La tesi della ricorrente è che la decisione impugnata non abbia correttamente applicato l'art. 2901 c.c., sotto il profilo della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede, né la regola secondo cui la buona fede si presume e tantomeno quella, di cui all'art. 2697 c.c., che pone a carico di chi ritenga il contrario di provare in positivo la mala fede della controparte. A sostegno di tale ipotesi la società ricorrente assume che secondo la giurisprudenza di questa Corte il creditore per poter agire esecutivamente contro il terzo dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente e provare la sua mala fede, là dove, come nel caso di specie, il secondo acquisto sia stato trascritto anteriormente alla domanda revocatoria ed aggiunge che gli argomenti su cui si era basato il Tribunale di Frosinone e richiamati dalla sentenza impugnata per ritenere dimostrata la sua consapevolezza ...
«possono essere definiti come perplessità espresse dal giudice e quindi si collocano nella mera sfera del dubbio» e, per tale ragione, non avrebbero dovuto essere assunte quali circostanze di fatto né c.ome elementi indiziari per trarne per presunzione la prova certa della sua mala fede. Contesta anche il valore indiziario della circostanza di avere costituito una società con oggetto sociale diverso da quello avente ad oggetto lo svolgimento di attività agricola ed invoca, quali prove indiziarie della propria buona fede, il fatto che gli immobili fossero stati acquistati completamente liberi da 'trascrizioni pregiudizievoli, l'inesistenza di alcun rapporto tra la società debitrice, i fideiussori e la società sua dante causa e, soprattutto, il decorso di più di un anno dalle vendite effettuate dalla DUEMME e da Egidio Buccitti.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo non coglie la ratio della decisione, là dove contesta alla Corte d'Appello di avere affermato che grava sul terzo sub-acquirente l'onere della prova della buona fede: invero la sentenza impugnata dice un'altra cosa, ossia che, a prescindere dall'affermazione - in effetti, erronea - circa la distribuzione dell'onere della prova, il Tribunale aveva comunque accertato che risultava provata la mala fede della MA.MI. e che quest'ultima non aveva portato in giudizio nulla di specifico per contrastare tale accertamento.
Per il resto (nella parte introdotta da "sotto altro profilo"), la ricorrente non individua errori di diritto, ma si limita a contestare l'apprezzamento compiuto dal Tribunale e successivamente condiviso dalla Corte di Appello circa la ricorrenza di elementi comprovanti la malafede, sollecitando una diversa valutazione di merito che non è meritevole di accoglimento, stanti i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. Ricorso incidentale di FINO 2 Securitisation SRL 2.Con un solo motivo alla sentenza impugnata si imputa la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 L.F. e 2902, 2900 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha dichiarato la legittimazione esclusiva della curatela del Fallimento DUEMME Costruzioni in liquidazione alla prosecuzione dell'azione revocatoria con estromissione, in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c., degli istituti di credito. Premesso in fatto che la DUEMME Costruzioni e i suoi fideiussori, Egidio Buccitti e Patrizia Fiorini, erano debitori della banca Unicredit dell'importo di euro 1.032.231,02, che la Unicredit, al momento di dar corso alle azioni di recupero del suddetto credito, verificava che la debitrice principale ed i fideiussori avevano disposto di tutto il loro patrimonio immobiliare, attraverso una serie di atti dispositivi a favore della BF immobiliare che aveva poi trasferito quanto acquistato alla società MA.MI.
Immobiliare, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ammesso correttamente il curatore fallimentare a coltivare l'azione revocatoria, ma avrebbe errato nell'estrometterla dal giudizio, perché facendolo avrebbe violato gli artt. 2901 c.c. e 66 I.fall., avendoli estesi ad atti dispositivi estranei alla titolarità della Curatela della Duemme e di esclusiva attribuzione alla banca in quanto Egidio Buccitti e la BF Immobiliare non erano soggetti al fallimento della DUEMME Costruzioni anche sotto il profilo della normativa di cui all'art. 2900 c.c. Va precisato che la sentenza impugnata, a p. 8, dà atto che la Curatela aveva chiesto di subentrare alle banche nell'azione revocatoria relativa all'atto di vendita intercorso tra la Duemme Costruzioni immobiliare e di quella tra BF Immobiliare e MA.mi e non anche all'atto tra EgidIo Buccitti e la BF Immobiliare, peraltro non oggetto di gravame).
Deve dunque ritenersi che la censura mossa dalla ricorrente incidentale alla sentenza non colga nel segno, giacché la sentenza, con una statuizione che non è stata censurata, che, anzi, è stata ritenuta corretta, e su cui non è necessario soffermarsi, ha ritenuto che la curatela fosse titolare della speciale legittimazione sostitutiva dell'originario creditore procedente nell'esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto gli atti summenzionati, cioè quello con cui la Duemme aveva venduto a BF Immobiliare i diritti sui beni immobili in Veroli - l'atto della fallita all'origine del successivo trasferimento - e quello con cui BF Immobiliare aveva venduto tutto quello acquistato in precedenza, anche ciò che aveva acquistato da DUEMME costruzioni, a MA.MI Costruzioni (terzo avente causa dal primo acquirente del fallito).
Erra, pertanto, la ricorrente ad insistere sulla non ricorrenza della legittimazione della curatela in sostituzione del creditore individuale «anche in relazione alle compravendite riguardanti i beni compravenduti tra il sig. Egidio Buccitti e la BF ... per violazione della normativa di cui agli artt. 100 c.p.c., 2901 c.c., 2900 c.c., e 66 legge fallimentare». Tanto basta a rendere inammissibile il ricorso incidentale. 3.Data la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
4. MAMI. Immobiliare è tenuta a pagare le spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, a favore dei controricorrenti al ricorso principale: Fallimento DUEMME Immobiliare e JULIET SPA. 5.Quello di Egidio Buccitti non è un controricorso, bensì un atto di costituzione. Nulla pertanto deve essergli liquidato per le spese del giudizio di legittimità, anche in considerazione del fatto che non vi era da parte sua alcun interesse a resistere al ricorso di MA.MI. Immobiliare. 6.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico di entrambe le ricorrenti, quella principale e quella incidentale, l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese tra ricorrente principale e rincorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore del Fallimento DUEMME Costruzioni SRL in liquidazione e in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore di JULIET SPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d