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Ordinanza — n. 11244/2022 — snciv Generato dall'IA

Defense lawyer's authentication power limited to act formation; prior signature invalidates mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11244/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal regarding the validity of a defense mandate. The defense argued the lawyer authenticated the signature, but the Court found discrepancies between the signature date and the filing date. Consequently, the Court ruled the lawyer lacked the specific power to authenticate a standalone document created before the act's formation.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.; The defense lawyer possesses only a specific power to authenticate signatures connected to the formation of the act, and cannot certify a standalone document signed prior to the act's preparation.

Parole chiave

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defense mandate authentication procedural civil code lawyer authority limits signature validity act formation requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.
657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod.
art. 83 cod. proc. civ
657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01
-1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art.

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Testo completo

-1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. consente al procuratore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all’atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassati- vamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso), mentre nel caso de quo le riscontrate differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo dimostrano che la pro- cura venne autenticata dall’avv.

Lipari ben prima che fosse predisposto l’atto e, dunque, quale documento a sé stante; − al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., quello stretta- mente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attività difen- 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f