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Ordinanza — n. 11242/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to mortgage loan notice for missing execution formula date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11242/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision that had accepted the debtor's opposition to a mortgage loan notice. The debtor argued the notice was void due to the lack of a specific date for the execution formula on the underlying notarial deed. The court ruled that the notice was valid because it sufficiently identified the loan contract, rendering the specific date requirement unnecessary for mortgage titles.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 654 c.p.c.: The requirement to specify the date of the execution formula in a notice of default applies only to enforceable decrees, not to mortgage loan contracts where the debt is already known and identifiable.

Parole chiave

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mortgage loan notice execution formula date opposition to notice enforceable title Cassation quashing danno ai creditori difetto di sottoscrizione carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, cod. proc. civ.
− avverso tale atto di precetto Antonio Lenti proponeva opposizione ex art. 617, comma 1, cod.
Art. 654, comma 2, cod. proc. civ.
41, comma 1, TUB – la disciplina dell’art. 654, comma 2, cod.
Art. 41, comma 1, TUB
− dall’esame della sentenza impugnata e dai riferimenti giurispru- denziali in essa contenuti emerge chiaramente che il Tribunale di Siena ha ritenuto di applicare al mutuo fondiario – non soggetto a previa no- tificazione ex art. 41, comma 1, TUB – la disciplina dell’art.
Decreto Legislativo n.° 385 del 1 settembre 1993
41 del Decreto Legislativo n.° 385 del 1 settembre 1993», intendeva agire per il recupero del proprio credito;
art. 281-sexies cod. proc. civ
(richiesti dall’opposta), disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.
art. 654 cod. proc. civ
− è dunque errata la statuizione del Tribunale di Siena che – richia- mando la giurisprudenza formatasi sull’art. 654 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5744/2019 Numero sezionale 211/2022 Numero di raccolta generale 11242/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 più recenti, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5744/2019 R.G. proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dall’av- vocato Giuseppe Faccendi, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Gardena 3, presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis - ricorrente - contro ANTONIO LENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela La Spisa, elettivamente domiciliato in Roma, via S.Agnese 16, presso lo studio dell’avvocato Paola Danesi - controricorrente - avverso la sentenza n. 1464/2018 del TRIBUNALE DI SIENA, depo- sitata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5744/2019 Numero sezionale 211/2022 Numero di raccolta generale 11242/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 RILEVATO CHE: − il 13/6/2018 la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. notificava ad Antonio Lenti un atto di precetto, indicando che le somme pretese si riferivano a titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 30/12/2009 per atto notarile a ministero del Dott.

Pagano, notaio in Siena (rep. N. 14168; racc. n. 6079); nell’atto di intimazione la creditrice precisava altresì che l’importo originariamente erogato era di Euro 400.000, che il mutuatario si era reso inadempiente ed era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, rimanendo debitore della somma complessivamente indicata di Euro 390.398,89 (oltre a successive spese ed interessi), e che la banca, in virtù del citato titolo «in suo possesso munito della formula esecutiva, del quale si omette la notifica ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo n.° 385 del 1 settembre 1993», intendeva agire per il recupero del proprio credito;

− avverso tale atto di precetto Antonio Lenti proponeva opposizione ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ., deducendo la nullità dell’atto per l’omessa indicazione dell’apposizione della formula esecutiva sul predetto atto notarile e della data in cui detta formalità era stata eseguita; si costituiva la banca opposta rilevando che l’omessa indicazione della data di apposizione della formula non determinava alcuna nullità del precetto e che, comunque, non poteva essersi determinato alcun pregiudizio per l’intimato, con conseguente eventuale sanatoria dell’invalidità;

− il Tribunale di Siena, non concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (richiesti dall’opposta), disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. e, all’esito, con la sentenza n. 1464 del 19/12/2018, accoglieva l’opposizione; − riteneva il giudice di merito che la mancata menzione, nel precetto, dell’apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità costituissero un vizio insanabile del precetto 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5744/2019 Numero sezionale 211/2022 Numero di raccolta generale 11242/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 in ordine all’identificazione del titolo esecutivo e alla sua esecutività, in quanto – in mancanza della notificazione del mutuo fondiario ex art. 41 T.U.L.B.

– l’atto di intimazione avrebbe dovuto precisare i predetti elementi; − avverso la suddetta sentenza Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. proponeva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); − resisteva con controricorso Antonio Lenti, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela La Spisa, che è pure destinataria del ricorso introduttivo in quanto le spese di lite del grado di merito sono state distratte a suo favore, quale procuratore antistatario, ai sensi dell’art.93 cod. proc. civ.; la parte controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE: − dev’essere prioritariamente esaminato – in quanto fondato e as- sorbente le ulteriori censure – il terzo motivo del ricorso, col quale la Banca Nazionale del Lavoro ha dedotto (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 480, comma 2, cod. proc. civ., e 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, per avere il Tribunale dichiarato la nullità del precetto in ragione della mancata menzione dell’apposi- zione della formula esecutiva o della data in cui essa era stata apposta; − sostiene la ricorrente che la giurisprudenza richiamata a supporto della decisione è inconferente rispetto al titolo azionato (mutuo fondia- rio), per il quale non è prevista una norma analoga a quella contenuta nell’art. 654 cod. proc. civ.;

− dall’esame della sentenza impugnata e dai riferimenti giurispru- denziali in essa contenuti emerge chiaramente che il Tribunale di Siena ha ritenuto di applicare al mutuo fondiario – non soggetto a previa no- tificazione ex art. 41, comma 1, TUB – la disciplina dell’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. per la notificazione del precetto relativo ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dopo la sua notificazione (disposizione codicistica che è stata oggetto di numerose pronunce: ex multis, tra le 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5744/2019 Numero sezionale 211/2022 Numero di raccolta generale 11242/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 più recenti, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, Rv. 656889-01); − l’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. («Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula») è, però e con ogni evidenza, norma spe- ciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è consentita la sua applicazione all’ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo e, cioè, del mutuo fondiario, sebbene neppure di que- sto sia prescritta la preventiva notificazione (art. 41, comma 1, TUB);

− si osserva, peraltro, che nemmeno sussistono i presupposti per un’analogia, perché il mutuo fondiario non è soggetto ad alcuna notifi- cazione al debitore in quanto titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto o comunque conoscibile (anche dagli aventi causa dell’origina- rio mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un’iscrizione ipote- caria); al contrario, il provvedimento monitorio reso inaudita altera parte deve essere reso noto al debitore ingiunto e consegue l’esecuto- rietà in caso di mancanza di opposizione o di pronuncia giudiziale di rigetto (o di pronunce a quella assimilabili);

− è dunque errata la statuizione del Tribunale di Siena che – richia- mando la giurisprudenza formatasi sull’art. 654 cod. proc. civ. – pre- tende che l’atto di precetto del creditore fondiario debba contenere spe- cifiche indicazioni sulla data di apposizione della formula esecutiva sul titolo contrattuale, essendo invece sufficienti ad individuare il titolo azio- nato gli elementi che univocamente lo identifichino (e, cioè, esatta- mente quelli riportati nell’intimazione di Banca Nazionale del Lavoro); − deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione al giu- dice di merito, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

− restano assorbite le altre censure svolte dalla ricorrente; 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5744/2019 Numero sezionale 211/2022 Numero di raccolta generale 11242/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 p. q. m. la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siena, in per- sona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022. Il Presidente (Franco De Stefano) 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A