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Ordinanza — n. 11240/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of defense and procedural defects in the lawyer's power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11240/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Riscossione Sicilia S.p.A. inadmissible because the intimated parties failed to provide any defense. The court noted that the lawyer's power of attorney lacked the required contextual link to the filing act and was improperly authenticated. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive arguments regarding the tax collection notice.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.; The lawyer's power of attorney must be contextually linked to the specific act it authenticates, and a general power to certify signatures is not granted.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of defense power of attorney procedural defect authentication rules tax collection notice contributo unificato pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.
657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
− stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 365 cod. proc. civ
− dal tenore letterale, oltre che dall’anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra il luogo di conferimento del mandato e quello di redazione del ricorso, si desume la carenza del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ.
art. 83 cod. proc. civ
657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 6946 del 02/03/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22012/2017 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio di- gitale avvocatorosascaglione@pec.it - ricorrente - contro GIOVANNI BAIAMONTE - intimato - e contro BANCA D’ITALIA - intimata - avverso la sentenza n. 1464/2019 del TRIBUNALE DI PALERMO, de- positata il 19/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17267/2019 Numero sezionale 213/2022 Numero di raccolta generale 11240/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 RILEVATO CHE: − Giovanni Baiamonte impugnava la cartella di pagamento notificatagli da Riscossione Sicilia S.p.A., relativa ad un credito della Prefettura di Palermo di Euro 8.611,62; nell’atto di citazione notificato il 20/11/2015 all’agente della riscossione l’attore lamentava l’omessa notificazione delle ordinanze-ingiunzioni (risalenti al 2011) che costituivano gli atti presupposti dell’impugnata cartella;

− costituendosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Palermo, Riscossione Sicilia eccepiva l’inammissibilità dell’azione per discrasia tra l’atto di citazione notificato (che indicava, quale data di comparizione, il 4/11/2016) e quello depositato nella cancelleria del giudice (contenente una vocatio in ius per il 5/1/2016); ribatteva il Baiamonte di aver provveduto a notificare un secondo atto di citazione (in sostituzione del primo), ma Riscossione Sicilia sosteneva di non averlo mai ricevuto; − il Giudice di Pace dichiarava l’inammissibilità della domanda;

− tale decisione veniva impugnata innanzi al Tribunale di Palermo, il quale autorizzava la chiamata in causa della Prefettura di Palermo rimettendo in termini Riscossione Sicilia a tale scopo; l’ente impositore non provvedeva al deposito di documentazione attestante la notifica delle ordinanze-ingiunzioni; − con la sentenza n. 1464 del 19/3/2019, in riforma delle statuizioni di primo grado, il giudice d’appello annullava la cartella di pagamento e condannava Riscossione Sicilia al pagamento delle spese processuali; − avverso la suddetta sentenza Riscossione Sicilia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi);

− gli intimati Giovanni Baiamonte e Prefettura di Palermo non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO CHE: − il ricorso è inammissibile è ciò esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente; 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17267/2019 Numero sezionale 213/2022 Numero di raccolta generale 11240/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo – re- datta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenti- cata in data 12/4/2019 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 19/5/2019 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Palermo; inoltre, manca uno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo, né il testo fa riferimento ad un’impugnazione di legittimità (come si evince dal riferimento alla «fa- coltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassa- zione);

− dal tenore letterale, oltre che dall’anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra il luogo di conferimento del mandato e quello di redazione del ricorso, si desume la carenza del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ. (si veda, in tema, Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. consente al procuratore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all’atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassati- vamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso), mentre nel caso de quo le riscontrate differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo dimostrano che la pro- cura venne autenticata dall’avv.

Scaglione ben prima che fosse predi- sposto l’atto e, dunque, quale documento a sé stante; − al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., quello stretta- mente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attività difen- siva, sicché – indipendentemente dalla questione, qui non rilevante, re- 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17267/2019 Numero sezionale 213/2022 Numero di raccolta generale 11240/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 lativa alla collocazione “topografica” della procura (già rimessa alla de- cisione delle Sezioni Unite da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 6946 del 02/03/2021) – si impone in ogni caso una contestualità (nella fattispecie esclusa per tabulas) tra l’autenticazione della sotto- scrizione della procura e l’atto a cui la stessa si riferisce;

− stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022. Il Presidente (Franco De Stefano) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E