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Ordinanza — n. 10785/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses asylum appeal due to missing special power of attorney under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the asylum appeal inadmissible because the applicant failed to attach a valid special power of attorney. The applicant, a Bangladeshi national, challenged a lower court's rejection of his refugee status claim without proper legal representation documentation. The court ruled that the absence of this specific procedural requirement rendered the appeal invalid under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008: An appeal is inadmissible if the appellant fails to submit a valid special power of attorney, as this requirement is a mandatory condition for the exercise of the right of appeal.

Parole chiave

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special power of attorney inadmissible appeal asylum status civil procedure code mandatory procedural requirement protezione internazionale statuto di rifugiato domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'àrt.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 365 c.p
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli_ altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli_ altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 31535/2019 proposto da: Mandai Sabug, elettivamente domiciliato in Roma Via Ercoli Pasquali 3 presso lo studio dell'avvocato Bucci Fabio che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Ministero Dell'interno; (1“, rt cft intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da PELLECCHIA ANTONELLA Rilevato che:

1. Con ricorso affidato a due motivi, Mandai Sabug, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto del Tribunale di Cagliari, comunicato il 24 luglio 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello staffis di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:

3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'àrt. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti non risulta nessuna procura alle liti, allegata al ricorso. 4. 11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli_ altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. .1i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente(~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rinca e, a norma. del comma 1 -bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021. Il P