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Ordinanza Interlocutoria — n. 10148/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits jurisdiction dispute over tax collection agency to Supreme Court under Art. 374 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10148/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal, ordering remittal to the Supreme Court regarding a jurisdictional dispute. SO.G.E.T. argued that the tax authority's private nature meant the Corte dei Conti lacked jurisdiction, while the lower court held the private agreement allowed ordinary court jurisdiction. The Court found the specific legal question regarding the tax authority's status and the nature of the credit relationship too complex for this Section to decide without Supreme Court guidance.

Regesto Legislator

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Art. 374, comma 1, c.p.c.; When a jurisdictional question involves complex relationships between a tax authority and a private collector where the nature of the credit is indubitably tributary, the Court of Cassation must remit the issue to the Supreme Court if no specific precedent exists.

Parole chiave

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jurisdiction dispute tax collection agency Corte dei conti private collection agreement remittal to Supreme Court tributary credit nature Art. 374 c.p.c. credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 374, comma 1, c.p.c.
D'altra parte, non si rinvengono precedenti specifici in relazione ai consorzi come quello di cui si discute, sicché non pare sussistano le condizioni, previste dallo stesso art. 374, comma 1, c.p.c., affinché la proposta questione di giurisdizione sia decisa da questa Sezione.
Art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.
43/1988, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.
Art. 74 ss. d.P.R. n. 43/1988
Art. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999
Art. 13 r.d. n. 1214/1934
discendeva dal carattere privato sia dell'ente conferente l'incarico di riscossione, sia delle stesse convenzioni intervenute tra il CODITA e la SO.G.E.T., donde l'inapplicabilità dell'art. 13 r.d. n. 1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art.
Art. 20 d.lgs. n. 112/1999
1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto attribuiscono la giurisdizione della Corte dei conti.
art. 20 d.lgs. n. 112/1999
1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto attribuiscono la giurisdizione della Corte dei conti.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 26751/2019 R.G. proposto da: SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Della Rocca e Danilo Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio • e in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - e contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - N. 26751/19 R.G. avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA, depositata il 6.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine, il suo rigetto.

FATTI DI CAUSA Equitalia Pragma s.p.a. promosse pignoramento presso terzi in relazione al credito vantato dal Consorzio di difesa delle produzioni intensive della Provincia di Taranto (di seguito, CODITA), proprio debitore, nei confronti di SO.G.E.T. s.p.a., agente per la riscossione delle somme dovute al Consorzio. A seguito di dichiarazione negativa del terzo pignorato, venne introdotto il giudizio ex art.548 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara,che, dopo aver istruito la causa, con sentenza del 16.12.2013 dichiarò che SO.G.E.T. è debitrice del CODITA per l'importo di C 109.635,86.

La Corte d'appello dell'Aquila, adita dal terzo pignorato e nella contumacia del Consorzio esecutato, con sentenza del 6.3.2019 rigettò l'appello e con esso la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione. Rilevò in particolare, quanto a quest'ultima, che la giurisdizione del G.O. discendeva dal carattere privato sia dell'ente conferente l'incarico di riscossione, sia delle stesse convenzioni intervenute tra il CODITA e la SO.G.E.T., donde l'inapplicabilità dell'art. 13 r.d. n. 1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto attribuiscono la giurisdizione della Corte dei conti.

Quanto al merito, rilevò in particolare che era stata ritualmente acquisita N. 26751/19 R.G. la prova del credito e che nessuna violazione della regola dell'onere della prova era stata perpetrata dal primo giudice. SO.G.E.T. s.p.a. ricorre ora per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso AdER, frattanto subentrata ad Equitalia Pragma s.p.a. Il CODITA non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43/1988 e degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, nonché omessa e/o incoerente motivazione sull'applicazione del d.P.R. n. 43/1988, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.

La ricorrente si duole della decisione di merito, per aver il giudice d'appello respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. Sostiene, infatti, che la giurisdizione, in subiecta materia, spetti alla Corte dei conti, irrilevante essendo che, come ritenuto dalla Corte abruzzese, l'ente impositore abbia natura privata e che il rapporto tra lo stesso ente e l'esattore sia disciplinato da convenzioni aventi anch'esse natura privata, trattandosi in realtà (quella attinente alle contestazioni tra ente impositore e concessionario) di procedura complessa, destinata ad essere risolta proprio dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 112/1999. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 60 e 61 d.lgs. n. 112/1999, nonché omessa e/o incoerente motivazione sulla presentazione delle domande di rimborso e sul mancato riconoscimento del credito della SO.G.E.T. per i ruoli non riscossi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

La ricorrente censura la decisione d'appello nella parte in cui ha erroneamente ritenuto - ai fini della determinazione dei rapporti dare/avere N. 26751/19 R.G. tra le parti - che non sia stata data la prova della rituale presentazione delle domande di rimborso/discarico. 1.3 - Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole dell'ulteriore accertamento della Corte d'appello relativo ai crediti verso contribuenti falliti ed extraterritoriali, ritenuti privi di adeguata prova, laddove invece detti crediti erano specificamente menzionati nella missiva del 16.11.2005, acquisita agli atti e non contestata. 2.1 - Ritiene la Corte che l'esame del ricorso, in relazione al primo motivo, recante questione di giurisdizione, vada rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 374, comma 1, primo periodo, c.p.c.

Infatti, è pur vero che, nella specie, non è stato formalmente avviato il procedimento per il discarico; tuttavia, l'oggetto del giudizio che occupa consiste nell'accertamento dei crediti - di indubbia natura tributaria - vantati dall'ente impositore nei confronti del riscossore privato, sicché occorre individuare l'esatta consistenza dei rapporti di dare/avere tra le parti, con la conseguenza che la giurisdizione potrebbe non essere influenzata dalla natura privata dell'ente impositore e della convenzione, come invece ritenuto dalla Corte d'appello.

D'altra parte, non si rinvengono precedenti specifici in relazione ai consorzi come quello di cui si discute, sicché non pare sussistano le condizioni, previste dallo stesso art. 374, comma 1, c.p.c., affinché la proposta questione di giurisdizione sia decisa da questa Sezione.

P.Q.M.

la Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.N. 26751/19 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.