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Ordinanza Interlocutoria — n. 10147/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10147/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10147/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 17390/2019 R.G. proposto da: FOGLIA MANZILLO LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avvocato Lucio Nicolais, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Lanzara e Alessio Guasco, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro D'AVALOS ANDREA CARLO FRANCESCO ALFONSO - intimato - e contro TRIGMA s.r.l. e IMMOBILIARE NAPOLI CENTRO s.r.l. - intimate - e contro N. 17390/19 R.G. DI MARTINO PAOLO - intimato - avverso la sentenza n. 5523/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 548 c.p, art. 140 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 10147/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che: - il ricorso sia stato correttamente notificato a tutti gli intimati, ad eccezione di Paolo di Martino, non essendo stata fornita la prova della ricezione dell'avviso ex art. 140 c.p.c.; - ritenuto che il predetto debba essere considerato litisconsorte necessario processuale, per essere stato evocato in giudizio nei gradi di merito;N. 17390/19 R.G.

Parole chiave

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notificazione viziata finzione di notifica postale produzione tardiva di documenti documenti mancanti notificazione per via diplomatica notificazione mediante pubblicazione

Disposizioni normative citate

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art. 548 c.p
art. 140 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 17390/2019 R.G. proposto da: FOGLIA MANZILLO LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avvocato Lucio Nicolais, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Lanzara e Alessio Guasco, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro D'AVALOS ANDREA CARLO FRANCESCO ALFONSO - intimato - e contro TRIGMA s.r.l. e IMMOBILIARE NAPOLI CENTRO s.r.l. - intimate - e contro N. 17390/19 R.G. DI MARTINO PAOLO - intimato - avverso la sentenza n. 5523/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO Rilevato che: - l'avv. Fabio Foglia Manzillo ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli pubblicata il 29.11.2018, con cui - in relazione al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., a seguito del pignoramento del credito vantato dal principe Francesco d'Avalos nei confronti delle s.r.l. Trigma e Immobiliare Napoli Centro e delle dichiarazioni negative da queste rilasciate - era stato accolto parzialmente l'appello, rigettando però i motivi inerenti alla accertata (dal giudice di primo grado) non pignorabilità del credito stesso; - gli intimati Andrea Carlo Francesco Alfonso d'Avalos (subentrato al padre, deceduto in corso di causa, quale suo erede), Trigma s.r.I., Immobiliare Napoli Centro s.r.l. e Paolo di Martino (quest'ultimo, esecutore testamentario, rimasto contumace nel grado d'appello) non hanno svolto difese;

Ritenuto che: - il ricorso sia stato correttamente notificato a tutti gli intimati, ad eccezione di Paolo di Martino, non essendo stata fornita la prova della ricezione dell'avviso ex art. 140 c.p.c.; - ritenuto che il predetto debba essere considerato litisconsorte necessario processuale, per essere stato evocato in giudizio nei gradi di merito;N. 17390/19 R.G.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso a Paolo di Martino entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il gior