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Ordinanza — n. 9226/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against debt collection judgment regarding credit transfer and litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9226/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mario Scopece's appeal against a debt collection judgment involving transferred credit rights. Scopece argued violations of the T.U.B. and procedural rules regarding litigation costs, claiming he was not fully liable due to the appeal's merit. The court rejected these claims, noting the appeal was wholly rejected and that the appellant's non-meritorious arguments absorbed the cost dispute.

Regesto Legislator

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Art. 107 D.Lgs. 385/1993; Art. 3 comma 3 L. 130/1999; Art. 2 D.M. Tesoro 04/04/2001; Art. 1353 c.c.; Art. 2907 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 345 comma 2 c.p.c.; Art. 555 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.; Art. 96 c.p.c.: An appeal wholly rejected on procedural grounds regarding credit transfers and costs is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a substantive violation of law or a legitimate interest in the cost allocation.

Parole chiave

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credit transfer validity debt collection appeal litigation costs allocation T.U.B. compliance procedural inadmissibility Cassazione dismissal credit assignment cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa/errata applicazione di norme di diritto (Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, acronimo T.U.B.
art. 3, comma 3 della Legge n. 130/1999
o T.U.L.B.; art. 3, com- ma 3, della Legge n.
art. 2 del D.M. Tesoro 04 aprile 2001
130/1999, cartolarizzazione dei crediti; art. 2 del D.M.
art. 1353 c.c.
24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 18.04.2001; art. 1353 c.c.; art.
art. 2907 c.c.
1353 c.c.; art. 2907 c.c.; art.
art. 2697 c.c.
2907 c.c.; art. 2697 c.c.; art.116 c.p.c.; art.
art. 116 c.p.c.
art. 345, comma 2, c.p.c.
2697 c.c.; art.116 c.p.c.; art. 345, comma 2, c.p.c.; art.
art. 555 c.p.c.
345, comma 2, c.p.c.; art. 555 c.p.c.; art.
art. 24 Cost.
555 c.p.c.; art. 24 Cost.; art.
art. 111 Cost.
24 Cost.; art. 111 Cost.) e nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione delle norme sulla legittimazione proces- suale e sulla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, per violazione dell'art.
art. 96 c.p.c.
24 Cost.; art.111 Cost.; art. 96 c.p.c.)».
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 18.04.2001; art. 1353 c.c.; art.
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Testo completo

seguente Rep ORDINANZA (9k)01/1 LL6 sul ricorso iscritto al numero 5747 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da SCOPECE Mario (C.F.: SCP MRA 39M05 D6433) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato Lucia Maria Rosaria Morlini (C.F.: MRL LMR 70E65 D643D) -ricorrente- nei confronti di MBCREDITS SOLUTIONS S.p.A. (C.F.: 09007750152), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Maurizio Cristian Bertilaccio e Mariangela Verrastro rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati Matteo Rossi (C.F.:

RSS MTT 55D28 F205W) e Enrico Bracco (C.F.: BRC NRC 61P27 H501Z) -controricorrente- nonché NETTUNO GESTIONE CREDITI S.p.A. (C.F.: 91222040379), società cessata e, per essa, rispettiva- mente, il socio unico ed il liquidatore: BPER BANCA S.p.A. (C.F.: 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore FILIPPI Carlo (C.F.: FIP CRI 64E04 F275N) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Società Coo- perativa, oggi BPER BANCA S.p.A. (C.F.: 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 SCOPECE Giorgio Paolo Michele (C.F.:

SCP GGP 38E08 D643V) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 237/2018, pubblicata in data 7 febbraio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Giorgio Paolo Michele e Mario Scopece hanno proposto opposi- zione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., al precetto di pagamento della somma di C 95.359,20, oltre spese ed acces- sori, loro intimato dalla Nettuno Gestione Crediti S.p.A., in rappresentanza della Mutina S.r.l., cessionaria del credito por- tato da titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo) in precedenza ottenuto da altra banca (Banca del Monte di Fog- gia S.p.A.).

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Mario Scopece, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso MBCredit Solutions S.p.A. (cessiona- ria delle posizioni soggettive di cui era titolare la Mutina SPV S.r.l., già Mutina S.p.A.). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa/errata applicazione di norme di diritto (Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, acronimo T.U.B. o T.U.L.B.; art. 3, com- ma 3, della Legge n. 130/1999, cartolarizzazione dei crediti; art. 2 del D.M.

Tesoro 04 aprile 2001 in G.U. n. 90 del Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 18.04.2001; art. 1353 c.c.; art. 2907 c.c.; art. 2697 c.c.; art.116 c.p.c.; art. 345, comma 2, c.p.c.; art. 555 c.p.c.; art. 24 Cost.; art. 111 Cost.) e nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione delle norme sulla legittimazione proces- suale e sulla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, per violazione dell'art. 112 c.p.c., e per omissione processuale». 1.1 Si premette che il decreto ingiuntivo sulla base del quale è stato intimato il precetto oggetto della presente opposizione, è stato emesso in favore della Banca del Monte di Foggia S.p.A..

La Nettuno Gestione Crediti S.p.A., in rappresentanza della Mutina S.r.l., che frattanto si era resa cessionaria dei relativi crediti, ha notificato il precetto, ha partecipato al giudizio di primo grado e si è costituita anche nel giudizio di secondo grado, quale opposta. Nel corso del giudizio di secondo grado, si è costituita volonta- riamente la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Società coo- perativa, quale nuova rappresentante della Mutina S.r.l., che aveva revocato la procura in precedenza conferita alla Nettu- no Gestione Crediti S.p.A., società che si era poi anche sciolta.

Successivamente, dopo la sentenza di appello e prima del ri- corso per cassazione, la Mutina S.r.l., ha ulteriormente ceduto i crediti per cui è causa alla MBCredit Solutions S.p.A.. 1.2 II ricorrente deduce, in primo luogo, che la corte di appel- lo avrebbe erroneamente consentito la sostituzione della parte costituita quale opposta nel giudizio di appello, Nettuno Ge- stione Crediti S.p.A., con la Banca Popolare dell'Emilia- Romagna Società cooperativa, volontariamente intervenuta nel giudizio stesso. La censura è manifestamente infondata, in quanto la nuova rappresentante dell'opposta, dotata dei necessari poteri, cer- tamente era legittimata a costituirsi nel giudizio pendente, ai Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 sensi dell'art. 111 c.p.c..

Né la estromissione di fatto della precedente rappresentante, Nettuno Gestione Crediti S.p.A., peraltro anche in virtù del suo scioglimento e della sua cancel- lazione dal registro delle imprese, può ritenersi avere deter- minato alcun effettivo pregiudizio per gli opponenti soccom- benti. 1.3 La decisione impugnata è contestata altresì in relazione alla parte in cui la corte di appello ha ritenuto (nel dichiarare inammissibile il secondo motivo del gravame degli Scopece) che i crediti consacrati nel titolo esecutivo (il decreto ingiunti- vo) fossero stati effettivamente ceduti dalla banca originaria creditrice alla Mutina S.r.l. e per non avere rilevato, even- tualmente anche di ufficio, un preteso difetto di legittimazione processuale e/o sostanziale delle società opposte.

La censura non coglie adeguatamente il senso e l'oggetto del- la decisione impugnata. La corte di appello ha infatti dichiarato inammissibile il secon- do motivo dell'appello degli Scopece in quanto con lo stesso erano state avanzate questioni ed eccezioni nuove, non ogget- to dell'opposizione iniziale. Più precisamente, la corte territoriale ha puntualizzato che, con la loro originaria opposizione al precetto, gli Scopece si erano limitati unicamente a contestare una pretesa "confusio- ne" tra il soggetto intimante (Nettuno Gestione Crediti S.p.A.) e quello legittimato ad incassare le somme dovute (Mutina S.r.l.), motivo di opposizione che non solo non poteva essere interpretato come una contestazione della dedotta cessione dei crediti oggetto dell'intimazione in favore di quest'ultima, ma anzi presupponeva, implicitamente ma inequivocabilmen- te, tale cessione.

Di conseguenza, la contestazione della sus- sistenza di adeguata prova della suddetta cessione (prova ri- tenuta del resto superflua dallo stesso giudice di primo grado, in virtù del principio di non contestazione), oggetto del secon- Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 do motivo dell'appello, non costituendo uno dei motivi origina- riamente posti a base dell'opposizione, non rientrava nell'oggetto del giudizio e non poteva essere avanzato in un secondo momento, nel corso del giudizio stesso né, tanto me- no, posto di ufficio a fondamento della sua decisione dal giudi- ce dell'opposizione.

Sotto questo aspetto, la decisione impugnata è del tutto con- forme ai principi costantemente affermati da questa Corte, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto intro- duttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la cadu- cazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01). L'osservazione che segue, nella motivazione della decisione impugnata, in ordine alla corretta individuazione della Mutina S.r.l. quale cessionaria dei crediti oggetto dell'intimazione contestata, è poi espressamente enunciata dalla corte di ap- pello - dopo aver dichiarato inammissibile il motivo di impu- gnazione ed essersi così spogliata della potestas iudicandi sul- la questione - a titolo di "mera completezza": dunque, secon- do i principi di diritto costantemente affermati da questa Cor- te, essa non ha effettivo rilievo ai fini della decisione, onde la relativa contestazione è inammissibile in sede di impugnazio- ne, per difetto di interesse (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007, Rv. 597672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15234 Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 del 05/07/2007, Rv. 598305 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9647 del 02/05/2011, Rv. 616900 - 01; Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013, Rv. 626812 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 - 02). 1.4 Anche tutte le ulteriori questioni poste con il motivo di ri- corso in esame, in relazione all'operatività della cessione ed alla "legittimazione" processuale della società creditrice inti- mante (ivi incluse quelle relative alle vicende del pignoramen- to, evidentemente estranee all'oggetto del presente giudizio di opposizione anteriore all'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.,) restano assorbite in virtù delle considerazioni appena esposte, che hanno evidentemente ca- rattere decisivo ed assorbente.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e fal- sa/errata applicazione di norme di diritto (norme processuali riguardanti la condanna alle spese di lite; art. 24 Cost.; art.111 Cost.; art. 96 c.p.c.)». Il ricorrente contesta la decisione della corte di appello sulle spese del giudizio di secondo grado, al pagamento delle quali è stato condannato (unitamente all'altro appellante), nonché la mancata condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: sostiene che il primo motivo dell'appello sarebbe stato accolto e, quindi, egli non sarebbe da considerare integral- mente soccombente in secondo grado.

In ogni caso, sostiene che l'appello era fondato e, anche per questo, gli appellanti non avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese del grado. La prima censura è manifestamente infondata: l'appello non è stato accolto, neanche in parte, ma integralmente rigettato (con conferma del rigetto integrale dell'opposizione già statui- Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 ta in primo grado). I giudici di secondo grado hanno sempli- cemente rigettato un'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata e, al tempo stesso, accolto una istanza di correzione di un errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza di primo grado (in relazione all'indicazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione invece che agli atti esecutivi), il che non com- porta - ovviamente - la sussistenza di una situazione di reci- proca soccombenza delle parti nel grado, avendo rilievo a tale fine esclusivamente l'esito dell'impugnazione (nella specie in- tegralmente respinta, come già chiarito).

La seconda censura, che si risolve in una mera conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso, è assorbita dal rigetto del primo motivo, attinente al merito e, quindi, del ricorso stesso.

3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, Ric. n. 5747/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella