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Ordinanza — n. 9001/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction and failure to examine prescription exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly lacked jurisdiction over the non-tributary debt claims. The appellant argued the prescription exception was ignored, but the appellate court had already confirmed the lack of jurisdiction before addressing the merits. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were absorbed by the jurisdictional bar and could not be examined.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.c.; When a lower court declares lack of jurisdiction, subsequent appeals regarding merits or procedural defects like prescription are inadmissible as they fall outside the court's competence.

Parole chiave

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lack of jurisdiction inadmissible appeal prescription exception tributary debt appellate review trasmissione per incompetenza motivi di cassazione inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
articolo 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.
articolo 83 cod.proc.civ
Con il secondo motivo di ricorso l'avvocato Noia deduce la violazione dell'articolo 83 cod.proc.civ.
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Testo completo

ORDINANZA su! ricorsz 9',C0 P1/11 -L .J .J I L 41 .L propc,•sto 4I l .• Noia Carlo, elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 197 presso lo studio dell'avvocato Mezzetti Mauro che lo rappresenta e ti !fondo -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione 13756881002, elettivamente rinm ir-i I i ai-n in Dn rri tIin noi Dnrl-nnhoci 1 9 nroccn l'A minrati ira . --,..—. . . — Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - Contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4549 del 2018, CI I lebba II I (.7C11.43 .19 oi.Z.C.,bi e 2316, iluil i nitinLai.a Udita la relazione del cons. relatore Lina RUBINO 2csé RILEVATO CHE:

1. l'avv. Carlo Noia propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, notificato il 17 aprile 2019 ed illustrato da memoria, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la cassazione _ A o- A n .- 4 e — ii - - -i C I UCIIC II. UCI LUI°, CIlleC1 III UCILCI bb ULLUUIC LUI° dalla Corte d'Appello di Milano, non notificata.

2. Resiste con controricorso, notificato il 27 maggio 2019, L'ADER- Aaenzia delle Entrate Riscossione. aià Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a .

3. Questa la vicenda processuale: - l'avvocato Noia, nel 2015, riceveva una intimazione di pagamento a- palle o'i Equitaba n\;oro' s.p.a. reiatíVCI - t.le L'arteNe esattoriali indicate nella intimazione come in precedenza notificate; proponeva opposizione alla intimazione di pagamento davanti al Tribunale di Milano. ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle citate cartelle e di non conoscere la natura del credito; chiedeva preliminarmente al tribunale di dichiarare la propria giurisdizione e competenza a decidere limitatamente alle caitel:e LI IC i5Ori si riferissero ad imposte e tasse; - - si costituiva Equitalia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto allegava trattarsi di crediti di natura esclusivamente tributaria: produceva. per illustrare e documentare la natura del credito azionato, le copie degli estratti di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di spedizione delle cartelle di pagamento;

I_ I• I .1,• • l• I UppUl lel Ite dedULCVCI CI L.C11 CI UI legILLII I ICILIUI le pi ULebbUCI;C UI Equitalia per nullità della procura alle liti.4. L'opposizione dell'avvocato Noia veniva respinta in primo grado. Il LI ILJUI 10IC t all CJILU UI UI la articolata ri-lotivazione (integraimente incorporata nella sentenza di appello oggetto di impugnazione), preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità della procura sollevata dal Nola. quindi esaminava l'eccezione di difetto di giurisdizione : sollevata da Equitalia, e l'accoglieva, quindi passava ad esaminare i dedotti vizi formali delle cartelle, e provvedeva dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alla intimazione di pagamento : -a- I riena Jua II eLLa bliSSIbLCIIU0 la i ylu le LI IUULal la.

5. Il Noia in ricorso indica che: -proponeva appello, nel quale riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione e deduceva la nullità della sentenza di primo arado; chiedeva che si dichiarasse l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento e degli estratti di ruolo perché non sottoscritti dal legale rappresentante e che si UiLiIidIdSStz id pl CSLI iLiU1 IC dei LI edili.), - a fronte della costituzione in appello dell'Agenzia delle entrate, eccepiva la nullità della procura rilasciata al legale dell'Agenzia stessa per il giudizio di appello; - nella sua ricostruzione, la Corte d'appello di Milano con la sentenza qui impugnata riteneva valida la procura alle liti rilasciata al procuratore dell'appellata e rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite senza prendere in considerazione gli altri motivi proposti dall'appellante in quanto li riteneva assorbiti.

U. La Cl LCI ILa U appellU LIL.11 11111-RA911C:t-CI Ualppl 1111Cl I Ipl UUULC II LeJLU integrale della sentenza di primo grado, che si conclude con la declaratoria di giurisdizione del giudice tributario e la condanna alle spese dell'opponente. Indi richiama le conclusioni dell'atto di citazione L P-, in appello del Nola, volte innanzi tutto a far dichiarare la nullità della I ILI iz.ci pl •11 110 91 dl.h.) ildljtjUVe 11011 dV I CILAJC 1 •1111CSSU IC1 LdUbd dl giudice tributario, nonchè volte a riproporre le altre eccezioni già formulate in primo grado, ovvero la nullità della intimazione di pagamento; l'inesistenza della notifica delle cartelle, l 'omessa sottoscrizione degli estratti di ruolo. 6.1.

Quindi, la sentenza di appello chiarisce che in effetti il difetto di giurisdizione è già stato dichiarato, all 'esito del giudizio di primo grado, e che tutti gli altri rilievi dell 'appellante, che presupporrebbero la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rimangono assorbiti. • -o. - I. Il I ILUI JU eblCILU 0V VIGRA/ OlIO LI 0LLØLIUI IC III CIUUI ICH 1432 LCII I ICI ClIC. RITENUTO CHE:

8. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. perché il aiudice di appello non avrebbe riportato in sentenza, nè preso in considerazione, le sue conclusioni finali, contenute in un foglio di conclusioni depositato telematicamente. Sostiene LI ICoriginailarnente, iíeWatto o'l appello, aveva concluso 11Cl senso della illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di giurisdizione, per non aver rimesso la causa al giudice tributario, auantomeno per le intimazioni di paaamento relative a imposte e tasse, mentre successivamente avrebbe modificato le conclusioni, contestando la legittimità della decisione di primo grado laddove il tribunale, pur avendo rilevato che l 'intera controversia apparteneva CIIICI ylUÌSUILIVI le UCI gIUUILC LI ILJULCII IV, Il I VeLe UI I II I 'CLIC' C la causa allo stesso, decideva nel merito, esaminando e respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione processuale avanzata dal Noia nei confronti di Eauitalía, mentre non prendeva affatto in considerazione le altre domande dell'opponente, attuale ricorrente :

I l! - .J -11 Il I n11 -- - I 11 lebIbLel I IUL1111-0 Uelle 1..C11 Lelle, uelici 11111111CILIU1 IC, IC1 prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale.

9. Il motivo è inammissibile. La sentenza d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado laddove - in accoglimento della formale eccezione di difetto di giurisdizione proposta da Equitalia - aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e quindi IeyilIIlilclliieIlIC 11011 110 ebal I 111 1CILU I lel I I lel 1LU le culle UU11101 lUe proposte dall'attuale ricorrente.

10. Con il secondo motivo di ricorso l'avvocato Noia deduce la violazione dell'articolo 83 cod.proc.civ. e la nullità del procedimento e ripropone sia l'eccezione di difetto di procura alle liti proposta in primo grado, in relazione al legale nominato da Equitalia per il primo grado, sia l'eccezione proposta per il secondo grado, in relazione al diverso iegaie noi-i-di-la-t-o per l'appeiio. ricorrente cui I1CS10 direttamente l'accertamento in fatto presupposto alla sentenza di primo grado e all'eccezione da lui riproposta, quanto al secondo grado, procedendo alla illustrazione dei documenti prodotti nei gradi di merito.

11. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia del tutto genericamente la "violazione e falsa applicazione delle norme sulla •_" riOrm le Ul I lebJU ebell I le UI Ul I 10110 UCLIbiVU pei il yuljuiZiO. il ricorrente ritorna sulla eccezione di prescrizione formulata davanti al Tribunale di Milano e poi riproposta in appello, lamentando che le sue argomentazioni sul punto non siano state esaminate. Il secondo e il terzo motivo sono sostanzialmente assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del primo, a seguito della quale rimane ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contenuta già nella sentenza di primo grado e confermata in appello. li SCL.U111/0 Il IULIVU Will C I IUI I Si LUI In UI dlleglidtdI I ICI ItC LUI I l; provvedimento impugnato: la corte d'appello non ha esaminato affatto la questione della validità o meno della procura rilasciata al difensore dell'appellata in appello, perché si è arrestata prima, alla conferma del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Così come formulato, peraltro, il motivo di ricorso esula dal possibile oggetto del giudizio di Cassazione sul punto della nullità della procura, che avrebbe potuto avere ad oggetto esclusivamente la corretta applicazione da parte della Corte d'appello delle norme in base alle quali aveva ritenuto le procure validamente rilasciate e non, i.-)i-escincierido dei tutto da ciò, eci i le Liti C11.0 UCI UULUI I lenti depositati nel merito, ovvero delle procure stesse. A fronte di una eccezione processuale, la Corte avrebbe potuto e dovuto effettuare una verifica deali atti solo per riscontrare la sussistenza delle denunciate violazioni di legge.

Il terzo motivo, oltre che sostanzialmente assorbito dalla declaratoria di inammmissibilità del primo, da un lato non esplicita neppure, né si CVil ILC Lidi wilielluLd dei mulivu, id V jUiciLiU1 IC di iegye dall'altro, laddove sia stato contestato il vizio di motivazione, il motivo di ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, né l'omesso esame di una eccezione di parte può essere ricondotto al vizio di motivazione: come già sottolineato a proposito del primo motivo, avendo la sentenza di appello confermato la decisione di primo grado là dove essa declinava la giurisdizione del g.o., come richiesto oltre che dall'Agenzia delle Entrate dallo stesso ricorrente (che chiedeva al giudice ordinario di pronunciarsi solo sulle pretese non aventi natura tributaria), la corte d'appello non è entrata nel merito delle contestazioni formulate dall'appellante, proprio perché su di esse non aveva giurisdizione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

• .-. :i LCI LUI LC UILI ivai a molli' I IIJJILJIIC Il I !LUI U. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.100,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese aenerali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u