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Ordinanza Interlocutoria — n. 8978/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney lacking specific reference to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding a cassation appeal filed by Francesco Pannuti against a Rome Tribunal decision. Pannuti, represented by Gianluca Fontanella, challenged a tax collection agency ruling based on procedural defects in a prior administrative case. The Court found the power of attorney attached to the appeal insufficient because it only vaguely referenced a previous judgment without explicitly identifying the specific sentence being contested, violating recent Section U guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; The power of attorney for a cassation appeal must explicitly identify the specific judgment being challenged; a generic reference to a preceding appeal without naming the contested sentence renders the representation defective.

Parole chiave

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power of attorney cassation appeal defective representation specific reference Section U guidelines procedural defect interlocutory order ricorso del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 8/03/2022, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza Sez. U n. 6946 del 02/03/2022
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: Pannuti Francesco Domenico, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Pineta Sacchetti, n. 201 presso lo studio dell'avvocato Fontanella Gianluca che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate Riscossione - intimato - avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 8978/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Data pubblicazione 18/03/2022 08/03/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Francesco Domenico Pannuti impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull’omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 8/03/2022, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio rileva che Francesco Domenico Pannuti è difeso, in questa sede di legittimità, dall’avvocato Gianluca Fontanella, in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio allegato al ricorso, spillato allo stesso, e nella quale vi è un generico riferimento al «giudizio di cassazione di cui al ricorso che precede», senza alcun altro riferimento alla sentenza che si intende impugnare.

La procura, così come risultante dal foglio allegato al ricorso, rientra nell’ambito della questione rimessa alle Sez. U dall’ordinanza del 02/03/2022 n. 6946 di questa Corte, relativa alla procura alle liti per il giudizio di cassazione rilasciata su foglio separato, allegato o congiunto al ricorso. Ud. 08/03/2022 CC R.G.N. 22492/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 8978/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 A tanto consegue che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022. Il presidente Franco De Stefano Ud. 08/03/2022 CC R.G.N. 22492/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6