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Ordinanza — n. 8975/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior identical opposition under Article 615 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8975/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already rejected an identical opposition to enforcement under Article 615, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure. The appellant, Luisa Venuti, sought to challenge the seizure of pension credits by Poste Italiane, but the appellate court found the new opposition to be substantively identical to a previous one filed against the precetto. The court ruled that since the procedural prerequisites for a cassation appeal were not met due to the existence of a prior judgment on the same issue, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 39 c.p.c.; When an identical opposition to enforcement has already been rejected, a subsequent appeal on the same grounds is inadmissible due to the principle of litispendency and the exhaustion of procedural remedies.

Parole chiave

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opposizione all'esecuzione litispendenza inammissibilità ricorso pignoramento crediti art. 615 c.p.c. pignoramento delle rendite diritti a pensione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 1, c.p.c.
615, comma 2, c.p.c., era del tutto identico a quello dell’opposizione dalla stessa già proposta avverso l’atto di pre- cetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., sostanzialmente ravvisando la litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art.
Art. 615, comma 2, c.p.c.
La Corte di Appello di Milano, rilevato che l’oggetto dell’opposi- zione all’esecuzione iniziata, proposta dalla Venuti ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., era del tutto identico a quello dell’opposizione dalla stessa già proposta avverso l’atto di pre- cetto, ai sensi dell’art.
Art. 39 c.p.c.
615, comma 1, c.p.c., sostanzialmente ravvisando la litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ha dichiarato l’improcedibilità «dell’opposizione a pigno- ramento proposta da Venuti Luisa» e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, per l’effetto respingendo l’appello.
Art. 370 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 39 c.p
615, comma 1, c.p.c., sostanzialmente ravvisando la litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ha dichiarato l’improcedibilità «dell’opposizione a pigno- ramento proposta da Venuti Luisa» e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, per l’effetto respingendo l’appello.
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21825 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da VENUTI Luisa (C.F.: VNR LSU 42B50 M109A) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Rosa Carvelli (C.F.: CRV RSO 63L68 G508E) -ricorrente- nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F.: 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati Fortunata Cirino (C.F.: CRN FTN 57E67 I220M) e Anna Maria Ursino (C.F.:

RSN NMR 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 288/2019, pubblicata in data 21 gennaio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Poste Italiane S.p.A., sulla base di titolo giudiziale (sentenza di condanna), ha pignorato i crediti pensionistici vantati da Luisa Venuti nei confronti dell’INPS. La debitrice, che aveva già pro- posto opposizione avverso l’atto di precetto che aveva Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 Numero sezionale 396/2022 preceduto il pignoramento, ha proposto opposizione all’esecu-Numero di raccolta generale 8975/2022Data pubblicazione 18/03/2022 zione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pavia. La Corte di Appello di Milano, rilevato che l’oggetto dell’opposi- zione all’esecuzione iniziata, proposta dalla Venuti ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., era del tutto identico a quello dell’opposizione dalla stessa già proposta avverso l’atto di pre- cetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., sostanzialmente ravvisando la litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ha dichiarato l’improcedibilità «dell’opposizione a pigno- ramento proposta da Venuti Luisa» e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, per l’effetto respingendo l’appello.

Ricorre la Venuti, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta preliminare ed assorbente di ogni altra questione (di rito e di merito) la verifica dell’ammissibilità del presente ri- corso per cassazione, che ha esito negativo. Va premesso che, con la decisione impugnata, la corte di ap- pello non si è pronunciata sul merito dell’opposizione all’esecu- zione proposta dalla ricorrente Venuti ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., limitandosi a rilevare che la stessa aveva iden- tico oggetto ad una precedente opposizione già proposta dalla medesima Venuti, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., av- verso l’atto di precetto che aveva preceduto il pignoramento e ravvisando, dunque, una situazione di litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., con conseguente competenza esclusiva del giudice della causa preventivamente instaurata a Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 pronunciarsi sul merito della controversia e necessità di di- Numero sezionale 396/2022Numero di raccolta generale 8975/2022 sporre la cancellazione dal ruolo del presente giudizio.

Data pubblicazione 18/03/2022 Si tratta, cioè, di un provvedimento con cui il giudice adito si è limitato a dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., provvedimento che non è impugnabile con l’ordinario ricorso per cassazione, ma esclusivamente con lo strumento del rego- lamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., se- condo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni per rimeditare (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 17443 del 31/07/2014, Rv. 632602 – 01: «la litispen- denza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente as- similabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regola- mento necessario di competenza»; conf., in precedenza:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006, Rv. 588102 - 01). Il presente ordinario ricorso per cassazione non può, quindi, ritenersi ammissibile, né sussistono i requisiti di forma e di so- stanza necessari perché lo stesso possa essere eventualmente convertito in regolamento necessario di competenza, non risul- tando (a tacer d’altro) che esso sia stato proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedi- mento previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.c., la prova della cui data incombe alla parte impugnante (cfr., in proposito:

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009, Rv. 607280 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010, Rv. 613018 - 01) e nella specie non risulta fornita (né è in verità neanche allegata, così come non è allegata una eventuale totale omis- sione di detta comunicazione). Quanto esposto, determinando la radicale inammissibilità del presente strumento di impugnazione, esime altresì dal richia- mare il contenuto dei singoli motivi posti alla sua base. Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Numero sezionale 396/2022Numero di raccolta generale 8975/2022 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non potendo la Data pubblicazione 18/03/2022 società intimata ritenersi regolarmente costituita, in ragione della tardiva notificazione del controricorso, avvenuta solo in data 2 settembre 2019, a fronte di ricorso notificato in data 16 luglio 2019, in violazione, quindi, del termine previsto dall’art.370 c.p.c. (non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione forzata; ex plurimis, cfr., tra le più recenti:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 Numero sezionale 396/2022 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1Numero di raccolta generale 8975/2022 bis Data pubblicazione 18/03/2022 dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F