Italian Court dismisses revocation appeal against Cassation ruling citing lack of statutory grounds for error of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Rosa Reale inadmissible, upholding the earlier dismissal of her claim against Telecom Italia. Reale argued for a new trial based on alleged errors in the lower courts' reasoning regarding contract performance, but the Court rejected this ground. The decision rests on the statutory exclusion of legal or evaluative errors as valid grounds for revoking a final Cassation judgment, thereby preserving legal stability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: The revocation of a Cassation judgment is not permitted on grounds of error of law, error of judgment, or error of evaluation.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15688/2020 R.G. proposto da REALE ROSA, rappresentato e difeso dall’Avv. SALADINO FABRIZIO, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, LARGO AMBA ARADAM 11 – ricorrente – contro TIM SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. DE GREGORIO FAUSTINO, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35; – controricorrente – avverso l’ordinanza n. 4998 del 21 febbraio 2019 della Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere ENRICO SCODITTI.
Fatti di causa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 15688/2020 1. Rosa Reale, quale titolare della ditta Real Line, impugnò la Numero sezionale 312/2022Numero di raccolta generale 8886/2022 sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne aveva rigettato il Data pubblicazione 18/03/2022 gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Telecom Italia S.p.A. al fine di sentir dichiarare l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto per la gestione di servizi Audiotel stipulato tra le parti e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 9.627,77, oltre accessori.
Con ordinanza n. 4998 del 21 febbraio 2019 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso. Osservò la Corte che la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cpc risultava proposta sulla base del paradigma di vizio motivazionale non più vigente, aggiungendo che la corte territoriale non solo aveva comunque preso in considerazione il fatto storico della esecuzione della prestazioni oggetto del contratto, ma anche posto in rilievo che la prova di queste doveva essere in conformità alle previsioni dell'art. 10 di detto contratto, quale ratio decidendi rimasta priva di idonea impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per revocazione Rosa Reale, quale titolare della ditta Real Line. Resiste con controricorso la parte intimata. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
Il pubblico ministero ha F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 15688/2020 Numero sezionale 312/2022 presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di Numero di raccolta generale 8886/2022Data pubblicazione 18/03/2022 parte.
Ragioni della decisione 1. Con l’istanza di revocazione si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc.. Osserva la parte ricorrente che con l’originario ricorso era stata formulata la denuncia di vizio motivazionale non in base alla disposizione previgente, ma quale omesso esame di documento probatorio e decisivo, costituito dalla lettera prioritaria del 26 ottobre 2001, lettera indicata fin dal primo grado di giudizio, e non presa in esame né dalla Corte d’appello né dalla Corte di Cassazione, ed avente natura di ricognizione di debito.
Aggiunge che erroneamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale avesse considerato il fatto storico dell’esecuzione delle prestazioni e che sia la Corte d’appello che la Corte di Cassazione hanno erroneamente ritenuto che la documentazione riepilogativa delle prestazioni, a corredo della lettera di cui sopra, dovesse essere fornita da Real Line, anziché dal Gestore Telecom Italia, in violazione del principio dell’onere della prova. Conclude nel senso che l’errore revocatorio è rappresentato dall’esclusione della sussistenza del documento, costituito dalla lettera prioritaria di cui sopra, quale fatto storico documentale.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili. Con le censure in esame si denuncia essenzialmente per un verso l’errata valutazione del motivo di ricorso rappresentato dalla denuncia di vizio motivazionale, per l’altro l’errata applicazione della regola sull’onere della prova. Con riferimento al primo profilo va rammentato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 15688/2020 emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di Numero sezionale 312/2022Numero di raccolta generale 8886/2022 causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, Data pubblicazione 18/03/2022 comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 31032 del 2019).
Non può pertanto ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 2018). Con riferimento al secondo profilo va invece rammentato che non costituiscono vizi revocatori delle sentenze di legittimità, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (Cass.
Sez. U.30994 del 2017). Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 15688/2020 propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di Numero sezionale 312/2022Numero di raccolta generale 8886/2022 giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito Data pubblicazione 18/03/2022 nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass.
Sez. U. n. 8984 del 2018).
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric