Cassation appeal declared inadmissible due to lack of proper notification of the contested judgment to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested lower court judgment was never properly notified to the opposing parties. The appellant, an heir, argued for the annulment of the first-instance decision, but the court found no evidence of service or inclusion in the case file. Consequently, the principle of non-contestation was precluded by this procedural defect, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment has not been notified to the opposing parties or included in the case file, thereby violating the principle of non-contestation.
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Generato dall'IATesto completo
ore Generale Anna Maria Soldi; osserva quanto segue FATTI DI CAUSA Anna Maria Mancini, quale destinataria di una cartella esattoriale propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. adducendo l’omessa notifica del verbale al cod. strada e l’illegittimità della sanzione in forza dell’art. 27 della l. n. 689 del 24/11/1981. Il primo giudice accolse l’opposizione. Equitalia S.p.a. propose appello – limitato alla contestazione della propria condanna alle spese – che venne accolto dal Tribunale di Roma per riqualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981, sulla prima doglianza.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione Roberto Tiburzi, qualificandosi erede dell’originaria opponente. Il Comune di Monte Argentario e l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. Per l’udienza del 18/01/2022 non risulta il deposito di memorie e il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo e del quarto e dichiarazione di inammissibilità del primo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Roma n. 23270 del 29/11/2018.
Il primo motivo deduce censura di nullità per omessa pronuncia di estinzione per omessa rinnovazione notifica atto appello nel termine perentorio, e, pertanto, occorreva dichiarare l’estinzione del giudizio. Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 16293/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 16293/2019 Numero sezionale 70/2022 Numero di raccolta generale 8880/2022 Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 Data pubblicazione 18/03/2022 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per ultrapetizione rispetto a motivi di appello proposti da Equitalia, in quanto questi erano limitati alle spese.
Il terzo motivo, pure per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 22, comma 5, della l. n. 689 del 81. Il quarto e ultimo mezzo reca censura di violazione e falsa applicazione stessa l n. 689 del 1981 e degli artt. 82-91, comma 1, cod. proc. civ. sulla liquidazione delle spese di lite a favore del Comune di Monte Argentario in primo grado benché l’ente pubblico difeso solo da un proprio funzionario. Il quinto mezzo pone, ancora, censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. sulla ritenuta soccombenza nei due gradi del giudizio di merito senza alcuna compensazione a seguito della risoluzione del contrasto giurisprudenziale, sull’opposizione cd. recuperatoria, solo nel 2017.
Il Collegio ritiene che debba procedersi, preliminarmente, allo scrutinio della posizione del ricorrente. Roberto Tiburzi si è, invero qualificato erede della madre Anna Maria Mancini, ma detto assunto non risulta in alcun modo comprovato. Vi è, invero, in atti della fase di merito soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma peraltro di Marco Tiburzi (fratello del ricorrente), nella quale si afferma che Anna Maria Mancini era deceduta il 07/08/2017. La sentenza del Tribunale di Roma risulta intestata nei confronti di Anna Maria Mancini.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà, peraltro prodotta soltanto dinanzi al Tribunale, in data 20/09/2017, e non in questa fase di legittimità, è firmata da Marco Tiburzi e, in ogni caso, non Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 16293/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a :
V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 16293/2019 Numero sezionale 70/2022 Numero di raccolta generale 8880/2022 sarebbe di per sé sola idonea a comprovare la qualità di erede di Data pubblicazione 18/03/2022 Roberto Tiburzi. Come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte «colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta» (Cass.
Sez. U. n. 12065 del 29/05/2014 Rv. 630997 – 01 e, da ultimo, Cass. 18 maggio 2018, n. 08973). L'operatività del principio di non contestazione è, però, nella specie, ai detti fini preclusa proprio dalla mancata adozione delle modalità di partecipazione da osservarsi, per quanto detto, con riferimento all'atto in questione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reso, peraltro, dal fratello del ricorrente) in quanto lo Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 16293/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 16293/2019 Numero sezionale 70/2022 Numero di raccolta generale 8880/2022 stesso a fronte di una sentenza ancora intestata alla parte Data pubblicazione 18/03/2022 originaria, non è stato in alcun modo notificato alle controparti in una con il ricorso di legittimità né risulta richiamato tra i documenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non essendovi controparte alcuna costituita. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 18 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Cristiano Valle Franco De Stefano Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 16293/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U